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Cari amici e compagni,
come è noto il
decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (documento di programmazione
economica) convertito in Legge n. 122 del 30 Luglio 2010 porta all’ art.
12 delle novità importanti anche per la previdenza, non solo la
variazione “finestre” per le decorrenze delle pensioni di anzianità e
vecchiaia, ma anche la trasformazione da TFS a TFR (meglio nota come
liquidazione) a decorrere dal 01 gennaio 2011.
Attualmente nel
settore del pubblico impiego sono in vigore diversi sistemi per la
determinazione del premio di fine servizio:
1.
i
lavoratori dipendenti enti locali, regioni e sanità in servizio al 31
dicembre 2000, sono nel sistema ex IPS (indennità premio di fine
servizio) ora T.F.S. “Trattamento Fine Servizio”, mentre, se
dipendenti statali, in ex I.BU. “Indennità di Buonuscita” ora anch’esso
denominato TFS,;
2.
i
lavoratori con “nuovi rapporti” di lavoro precario e/o di ruolo dal 01
gennaio 2001 si trovano in T.F.R. “Trattamento di Fine Rapporto”, sia
per gli enti locali, sanità nochè statali, come stabilito dal DPCM
20/12/1999, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 111 del 15/5/2000.
Se in precedenza si
dava la scelta ai lavoratori, su necessità soggettive, di richiedere la
trasformazione del TFS a TFR, anche in previsione di una eventuale
adesione ad un costituendo fondo pensionistico complementare, ora tutto
questo avviene per legge.
L’INPDAP effettuerà il
computo del TFS (ex IPS o IBU) maturato fino al 31/12/2010 all’atto
della cessazione dal lavoro, utilizzando la nuova situazione stipendiale
in vigore alla data di fine servizio.
L’INPDAP pertanto oggi
utilizza i seguenti sistemi di calcolo della “liquidazione”:
·
per i lavoratori ex INADEL: “IPS”: 80% delle voci fisse stipendiali
annuali, diviso 15, moltiplicato per gli anni utili liquidabili, e dal
01/06/1982 viene inserita la IIS (contingenza) calcolata all’80% come
voce fissa.
·
per i lavoratori ex ENPAS “I.BU” : 80% voci fisse stipendiali annuali,
diviso 12, moltiplicato per gli anni utili liquidabili, la IIS fu
inserita per effetto della legge n. 87/94, che recepiva il dettato della
sentenza della Corte Costituzionale n. 243/93. La Legge 87/94 definiva
in misura ridotta la IIS da utilizzare nel calcolo, precisamente il 60%
dell’ammontare, si abbassava ulteriormente per effetto della formula che
ne utilizzava solo 80% del 60% prevista dalla citata legge, cioè di
fatto il 48%.
E’ importante
evidenziare come i lavoratori del pubblico impiego hanno da sempre
cercato una “equità” di trattamento fra i diversi comparti, tanto è vero
che gli statali l’hanno voluta con fermezza intraprendendo un’azione
legale che si concluse dopo 13 anni (dal 1982 al 1993).
La sentenza n. 243/93
della Corte Costituzionale ha stabilito “che le indennità di fine
rapporto, nonostante le diversità di regolamentazione, costituiscono
ormai, una categoria unitaria connotata da identità di natura e funzione
e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro
subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo.”
La rilevata identità
di natura e di funzione delle indennità di fine rapporto esclude – in
ragione del principio di uguaglianza stabilito dall’articolo 3 della
Costituzione – che le varietà di struttura e di disciplina che esse
presentano nei vari settori del lavoro subordinato possano tradursi in
sperequazioni sostanziali, salvo che queste ultime non
siano razionalmente collegabili a specifiche diversità delle situazioni
regolate, tali da giustificare una diversa considerazione delle
esigenze alle quali si riferisce la funzione economico- sociale
dell’istituto.
La discrezionalità del
legislatore di mantenere sistemi differenziati nell’ambito del pubblico
impiego incontra un primo limite nel principio di uguaglianza,
nel senso che, nonostante le diverse articolazioni normative,
i trattamenti di fine lavoro del pubblico impiego debbono
comunque essere equivalenti, essendo essi, omogenei per natura e
finalità da realizzare e non essendo ipotizzabile, tra i vari settori
del pubblico impiego, diversità sostanziali tali da giustificare una
differenziata considerazione delle esigenze sottese a tali finalità
Se con l’applicazione
della legge 87/94 si raggiungeva una certa similitudine nei diversi
trattamenti di fine servizio. Con i vari rinnovi contrattuali, per
effetto degli aumenti connessi alle voci fisse, delle quali si utilizza
80%, e per l’incidenza del dividendo 15 per gli enti locali e del
dividendo 12 per gli statali, tale “equità” biennio dopo biennio cessa.
L’elemento che ha
fatto risaltare la crescente sperequazione è stato l’inserimento della
IIS nello stipendio base a decorrere dal 1 gennaio 2003, biennio
economico 2002/2003 definito a luglio 2004.
Questo inserimento
molto valido a livello contrattuale, crea una grave disparità di
trattamento a livello previdenziale, tenuto conto del perdurare
operativo delle formule ex INADEL ed ex ENPAS, presso l’INPDAP, unico
istituto erogatore di dette indennità.
La UIL FPL a tutela
dei propri iscritti e di tutti i lavoratori nei diversi settori degli
enti locali, sanità e regioni, deve con forza chiedere che venga
uniformata la formula nel calcolo del TFS, tale che la somma netta
erogata risulti simile nei due comparti “statali” ed “enti locali”.
Tale richiesta di
uniformità, oltre che per giusta equità, è necessaria per determinare
quell’”armonizzazione degli ordinamenti pensionistici”, tanto acclarata
dal legislatore nelle vari riforme previdenziali.
“Armonizzazione”
estremamente necessaria se si tiene conto dell’ effetto previsto
dell’art. 12 comma 10 - L.122/2010 il quale contempla la definitiva
scomparsa del TFS, per effetto della trasformazione “coatta” al TFR,
mentre continuerebbe ad esistere la disparità di trattamento, al momento
della determinazione dell’ammontare, all’ atto della cessazione
dell’interessato.
Altre sperequazioni
sostanziali, questa volta rispetto ai lavoratori del settore privato,
sorgono per effetto del citato DPCM 20/12/1999, con il quale stabilendo
la “nascita” del TFR per i pubblici dipendenti, sancisce, altresì, che
sugli stipendi di detto personale continua ad applicarsi la trattenuta
del 2,50%, prevista per il TFS, quindi per il TFR non dovuta.
Stabilisce, inoltre,
che il TFR resti “virtuale”, senza accantonamento reale presso l’INPDAP,
escludendo, così, i lavoratori pubblici dal diritto dell’anticipo sulla
liquidazione.
La circolare n. 17 del
08/10/2010 emessa dalla Direzione Centrale Previdenza dell’ INPDAP,
avente per oggetto l’ art.12 della legge 122/2010 “interventi in materia
di trattamento di fine servizio e di fine rapporto”, con affermazioni
del tutto opinabili, pur descrivendo che dal 1/1/2011 il calcolo verrà
effettuato secondo il dettato dell’art. 2120 del codice civile, con
l’applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento, quindi sistema TFR
come per i lavoratori del privato, asserisce che i lavoratori si trovano
sempre in “regime TFS” al solo scopo di continuare a far trattenere la
somma del 2,50 per cento, giusto (o meglio ingiusto) dettato del DPCM
20/12/1999.
Per i motivi sopra
esposti UIL FPL reclama:
·
la omogeneità del calcolo del TFS, che l’istituto
previdenziale, deve applicare a favore del personale statale e degli
enti locali e sanità;
·
la revisione del DPCM 20/12/1999, con l’abolizione della
trattenuta del 2,50% sulle voci stipendiali;
·
il reale accantonato del TFR presso l’INPDAP;
·
il diritto del lavoratore pubblico, trovandosi in TFR,
all’anticipo della liquidazione su sua richiesta;
Si conferma, altresì,
che la UIL FPL chiede, in riferimento all’ art.
12 – sexies che stabilisce dal 2012 l’ aumento del limite d’età delle
donne a 65 anni, che vengono messe in atto, con urgenza i benefici dei
lavori usuranti, anche per il pubblico impiego, identificate dalla Legge
n. 42/92 art. comma 2 – Tabella A e dal D.L. n. 374/93, e che gli
eventuali risparmi siano utilizzati per incrementare il reddito delle
famiglie4.
La UIL FPL reputa
assurda e penalizzante la decorrenza delle pensioni di vecchiaia sia
per limiti età, sia con 40 anni contributi, dopo 12 mesi del requisito e
pertanto chiede lo annullamento di detta norma.
Alleghiamo alla
presente, volantini che esprimono in sintesi la nostra posizione al
riguardo affinché siano portati a conoscenza dei lavoratori per aprire
una grande campagna di sensibilizzazione sulla questione che per noi
riveste particolare importanza.
Seguirà a giorni una
nuova comunicazione che prevede una raccolta di firme e/o un modulo
individuale di richiesta all’INPDAP per chiedere di conoscere i criteri
di calcolo della liquidazione mettendo in mora l’istituto.
Il Segretario Generale
f.to
Giovanni Torluccio
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