Trattamento Fine Servizio  
 

Trasformazione da TFS  a TFR a decorrere dal 01 gennaio 2011

 
 

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Roma, 4 novembre 2010

 

Prot. 1184/10/AV/sg

Servizio: Sindacale

Oggetto: Trasformazione da TFS  a TFR a decorrere dal 01 gennaio 2011

 

 

 

 

 

Ai Segretari Regionali UIL FPL

 

Ai Segretari Provinciali UIL FPL

 

             

 

   LORO SEDI

 

Cari amici e compagni,

 

come è noto il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (documento di programmazione economica) convertito in Legge n. 122 del 30 Luglio 2010 porta all’ art. 12 delle novità importanti anche per la previdenza, non solo la  variazione “finestre” per le decorrenze delle pensioni di anzianità e vecchiaia, ma anche la trasformazione da TFS  a TFR (meglio nota come liquidazione) a decorrere dal 01 gennaio 2011.

 

Attualmente nel settore del pubblico impiego sono in vigore diversi sistemi per la determinazione del premio di fine servizio:

 

1.      i lavoratori dipendenti enti locali, regioni e sanità in servizio al 31 dicembre 2000, sono nel sistema ex IPS (indennità premio di fine servizio)  ora T.F.S. “Trattamento Fine Servizio”,  mentre, se dipendenti statali,  in ex I.BU. “Indennità di Buonuscita” ora anch’esso denominato TFS,;

 

2.      i lavoratori con “nuovi rapporti” di lavoro precario e/o di ruolo dal 01 gennaio 2001 si trovano in T.F.R. “Trattamento di Fine Rapporto”, sia per gli enti locali, sanità nochè statali, come stabilito dal DPCM 20/12/1999, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 111 del 15/5/2000.

 

Se in precedenza si dava la scelta ai lavoratori, su necessità soggettive, di richiedere la trasformazione del TFS a TFR, anche in previsione di una eventuale adesione ad un costituendo fondo pensionistico complementare, ora tutto questo avviene per legge.

 

L’INPDAP effettuerà il computo del TFS (ex IPS o IBU) maturato fino al 31/12/2010 all’atto della cessazione dal lavoro, utilizzando la nuova situazione stipendiale in vigore alla data di fine servizio. 

 

L’INPDAP pertanto oggi utilizza i seguenti sistemi di calcolo della “liquidazione”:

 

·        per i lavoratori ex INADEL: “IPS”: 80% delle voci fisse stipendiali annuali, diviso 15, moltiplicato per gli anni utili liquidabili,  e dal 01/06/1982 viene inserita la IIS (contingenza) calcolata all’80% come voce fissa.

 

·        per i lavoratori ex ENPAS “I.BU” : 80% voci fisse stipendiali annuali, diviso 12, moltiplicato per gli anni utili liquidabili, la IIS fu inserita per effetto della legge n. 87/94, che recepiva il dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 243/93. La Legge 87/94 definiva in misura ridotta la IIS da utilizzare nel calcolo, precisamente il 60% dell’ammontare, si abbassava ulteriormente per effetto della formula che ne utilizzava solo 80% del 60% prevista dalla citata legge, cioè di fatto il 48%.

 

E’ importante evidenziare come i lavoratori del pubblico impiego hanno da sempre cercato una “equità” di trattamento fra i diversi comparti, tanto è vero che gli statali l’hanno voluta con fermezza intraprendendo un’azione legale che si concluse dopo 13 anni (dal 1982 al 1993).

 

La sentenza n. 243/93 della Corte Costituzionale ha stabilito “che le indennità di fine rapporto, nonostante le diversità di regolamentazione, costituiscono ormai, una categoria unitaria connotata da identità di natura e funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo.”

 

La rilevata identità di natura e di funzione delle indennità di fine rapporto esclude – in ragione del principio di uguaglianza stabilito dall’articolo 3 della Costituzione – che le varietà di struttura e di disciplina che esse presentano nei vari settori del lavoro subordinato possano tradursi in sperequazioni sostanziali, salvo che queste ultime non siano razionalmente collegabili a specifiche diversità delle situazioni regolate, tali da giustificare  una diversa considerazione delle esigenze alle quali si riferisce la funzione economico- sociale dell’istituto.

 

La discrezionalità del legislatore di mantenere sistemi differenziati nell’ambito del pubblico impiego incontra un primo limite nel principio di uguaglianza,  nel senso che, nonostante le diverse articolazioni normative, i trattamenti di fine lavoro del pubblico impiego debbono comunque essere equivalenti, essendo essi, omogenei per natura e finalità da realizzare e non essendo ipotizzabile, tra i vari settori del pubblico impiego, diversità sostanziali tali da giustificare una differenziata considerazione delle esigenze sottese a tali finalità

 

Se con l’applicazione della legge 87/94 si raggiungeva una certa similitudine nei diversi trattamenti di fine servizio. Con i vari rinnovi contrattuali, per effetto degli aumenti connessi alle voci fisse, delle quali si utilizza 80%, e per l’incidenza del dividendo 15 per gli enti locali e del dividendo 12 per gli statali, tale “equità” biennio dopo biennio cessa.

L’elemento che ha fatto risaltare la crescente sperequazione è stato l’inserimento della IIS nello stipendio base a decorrere dal 1 gennaio 2003, biennio economico 2002/2003 definito a luglio 2004.

 

Questo inserimento molto valido a livello contrattuale, crea una grave disparità di trattamento a livello previdenziale, tenuto conto del perdurare operativo delle formule ex INADEL ed ex ENPAS, presso l’INPDAP, unico istituto erogatore di dette indennità.

 

La UIL FPL a tutela dei propri iscritti e di tutti i lavoratori nei diversi settori degli enti locali, sanità e regioni, deve con forza chiedere che venga uniformata la formula nel calcolo del TFS, tale che la somma netta erogata risulti simile nei due comparti “statali” ed “enti locali”.

 

Tale richiesta di uniformità, oltre che per  giusta equità, è necessaria per determinare quell’”armonizzazione degli ordinamenti  pensionistici”, tanto acclarata dal legislatore nelle vari riforme previdenziali.

 

“Armonizzazione” estremamente necessaria se si tiene conto dell’ effetto previsto dell’art. 12 comma 10 - L.122/2010 il quale contempla la definitiva scomparsa del TFS, per effetto della trasformazione “coatta” al TFR, mentre continuerebbe ad esistere la disparità di trattamento, al momento della determinazione dell’ammontare, all’ atto della cessazione dell’interessato.

 

Altre sperequazioni sostanziali, questa volta rispetto ai lavoratori del settore privato, sorgono per effetto del citato DPCM 20/12/1999, con il quale stabilendo la “nascita” del TFR per i pubblici dipendenti, sancisce, altresì, che sugli stipendi di detto personale continua ad applicarsi la trattenuta del 2,50%, prevista per il TFS, quindi per il TFR non dovuta.

Stabilisce, inoltre, che il TFR resti “virtuale”, senza accantonamento reale presso l’INPDAP, escludendo, così, i lavoratori pubblici dal diritto dell’anticipo sulla liquidazione.

 

La circolare n. 17 del 08/10/2010 emessa dalla Direzione Centrale Previdenza dell’ INPDAP, avente per oggetto l’ art.12 della legge 122/2010 “interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto”, con affermazioni del tutto opinabili, pur descrivendo che dal 1/1/2011 il calcolo verrà effettuato secondo il dettato dell’art. 2120 del codice civile, con l’applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento, quindi sistema TFR  come per i lavoratori del privato, asserisce che i lavoratori si trovano sempre in “regime TFS” al solo scopo di continuare a far trattenere la somma del 2,50 per cento, giusto (o meglio ingiusto) dettato del DPCM 20/12/1999.

 

Per i motivi sopra esposti  UIL FPL  reclama:

 

·         la omogeneità del calcolo del TFS, che l’istituto previdenziale, deve applicare a favore del personale statale e degli enti locali e sanità;

·         la revisione del DPCM 20/12/1999, con l’abolizione della trattenuta del 2,50% sulle voci stipendiali;

·         il reale accantonato del TFR presso l’INPDAP;

·         il diritto del lavoratore pubblico, trovandosi in TFR, all’anticipo della liquidazione su sua richiesta;

 

Si conferma, altresì, che la UIL FPL chiede, in riferimento all’ art. 12 – sexies che stabilisce dal 2012 l’ aumento del limite d’età delle donne a 65 anni, che vengono messe in atto, con urgenza i benefici dei lavori usuranti, anche per il pubblico impiego, identificate dalla Legge n. 42/92 art.  comma 2 – Tabella A e dal D.L. n. 374/93, e che gli eventuali risparmi siano utilizzati per incrementare il reddito delle famiglie4.

 

La UIL FPL reputa assurda e  penalizzante la decorrenza delle pensioni di vecchiaia sia per limiti età, sia con 40 anni contributi, dopo 12 mesi del requisito e pertanto chiede lo annullamento di detta norma.

 

Alleghiamo alla presente, volantini che esprimono in sintesi la nostra posizione al riguardo affinché siano portati a conoscenza dei lavoratori per aprire una grande campagna di sensibilizzazione sulla questione che per noi riveste particolare importanza.

 

Seguirà a giorni una nuova comunicazione che prevede una raccolta di firme e/o un modulo individuale di richiesta all’INPDAP per chiedere di conoscere i criteri di calcolo della liquidazione mettendo in mora l’istituto.

 

  Il Segretario Generale

  f.to Giovanni Torluccio

 

 

   
VOLANTINO CON LA POSIZIONE DELLA UIL FPL SULLA QUESTIONE
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Segreteria Nazionale

 

LA UIL FPL, in merito alla  manovra finanziaria 2010, approvata con la legge n. 122 del 30/07/2010  è stata fin dalla sua presentazione  fortemente contraria poiché creava problemi di palese iniquità nei confronti dei lavoratori.

 

Per questi motivi la UIL FPL chiede al Governo:

 

·  LA REALE APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL TFR.

·  CHE I RISPARMI CONSEGUITI CON L’ AUMENTO DEI LIMITI DELL’ ETA’ DELLE DONNE SIANO FINALIZZATI AD INTERVENTI A BENEFICIO DEL REDDITO FAMILIARE.

·  REVISIONE DELLA FINESTRA UNICA DOPO DODICI MESI DAL RAGGIUNGIMENTI DEI REQUISITI D’ETA’ O CONTRIBUTI.

 

LA UIL FPL CHIEDE PER I LAVORATORI DEL COMPARTO

ENTI LOCALI, REGIONE E SANITA’:

 

·       L’ APPLICAZIONE  DEI BENEFICI PREVISTI PER I “LAVORI USURANTI”.

 

·   LA REVISIONE DEI SISTEMI DI CALCOLO DELLE PENSIONI E DEI TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO al fine di rendere omogenei le prestazioni con quelli del comparto ministeri.

 

·   L’ABOLIZIONE DELLA TRATTENUTA MENSILE DEL 2,50% A CARICO DI TUTTO  PERSONALE.

 

·   ACCANTONAMENTO REALE E NON FIGURATIVO DEL TFR PRESSO L’INPDAP, CON CONSEGUENTE ACCESSO AL DIRITTO ALL’ANTICIPO sulla “LIQUIDAZIONE”.

 

   
Testo della PETIZIONE PER LA REVISIONE DEL DPCM 20/12/1999
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RACCOLTA ADESIONI PER REVISIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999 –

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 111 DEL 15 MAGGIO 2000

 

I SOTTOSCRITTORI, CON IL PRESENTE DOCUMENTO, CHIEDONO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI LA MODIFICA DEL DECRETO CON IL QUALE, IN SEDE DI DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DEI FONDI PENSIONI DEI PUBBLICI DIPENDENTI, AL COMMA 3 DELL’ ARTICOLO 1, PREVEDE LA SOPPRESSIONE DEL CONTRIBUTO DEL 2,50% DOVUTO PER IL SISTEMA VIGENTE NEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO, MA SANCISCE "LA SOPPRESSIONE DEL CONTRIBUTO NON DETERMINA EFFETTI SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI FISCALI".  COSI’ I LAVORATORI PUBBLICI SUBISCONO UNA DECURTAZIONE DELLA BUSTA PAGA IMMOTIVATA CON EVIDENTE DANNO ECONOMICO.

CHIEDONO, ALTRESI’, CHE IL TFR NON VENGA ACCANTONATO FIGURATIVAMENTE (COME PREVISTO DAL COMMA 6 ART.1) MA REALMENTE CON LA SOMMA DI COMPETENZA, IN MODO DA POTER DARE IL DIRITTO ALL’ANTICIPO DELLA LIQUIDAZIONE SECONDO LE NORME ATTUALMENTE VIGENTI NEL PRIVATO.

 N.B. - Nel Documento Originale in formato PDF segue la griglia per la raccolta firme

   
VOLANTINO PER LA PETIZIONE
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Cambia lo status della liquidazione dei pubblici dipendenti ma tutto resta tale e quale a danno dei lavoratori.

 
 
 

Dal 1 gennaio 2011 tutti i lavoratori passeranno dal TFS al TFR.

(legge n. 122 del 30/07/2010).

 

La trasformazione della “liquidazione” in “trattamento di fine rapporto” porta delle variazioni importanti nella determinazione sia del diritto che del calcolo.

 

·       Nel regime TFS la liquidazione viene in parte autofinanziata:

i lavoratori versano all’INPDAP un contributo pari al 2,50%;

 

·       Nel regime TFR la liquidazione è tutta a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2120 del codice civile.

Con l’intento di “armonizzare” i trattamenti fra i vari comparti, in applicazione della legge 335/95, si è di fatto prodotta una nuova profonda discriminazione per i lavoratori della Sanità e delle Autonomie Locali, sia per la ritenuta del 2.50% (a questo punto illegittima) sia per il metodo di calcolo (diverso da quello dei lavoratori dello stato e del parastato) cioè iniquo e penalizzante per i lavoratori del nostro comparto.

A tale proposito l’ INPDAP con circolare n. 17 del 08/10/2010 vuole far passare il concetto che, pur variando il conteggio in TFR dal 1 gennaio 2011, i lavoratori pubblici rimangono sempre in “regime TFS”, al solo scopo di continuare a trattenere la somma del 2,50%, collegando la legge 122/2010 al Decreto del Presidente del Consiglio del 20/12/1999, con il quale si era introdotto il TFR per gli assunti nel pubblico impiego dal 01/01/2001.

Cambiano il nome ma il risultato è sempre lo stesso.

La soluzione che viene prospettata è illegale e iniqua! Viola le norme dell’ordinamento giuridico e crea trattamenti differenti fra i lavoratori.

Tutto questo avviene in dispregio della sentenza della Corte Costituzionale n. 243/93 che stabiliva il trattamento perequativo in materia previdenziale.

La mancanza, ad oggi, del Fondo di Previdenza  Complementare del  Comparto, aggrava ulteriormente la situazione.

LA UIL FPL INVITA

i lavoratori pubblici dipendenti a sottoscrivere la petizione per chiedere al Governo:

1.     l’ abrogazione del Decreto del Presidente del Consiglio del 20/12/1999 col quale si continua a togliere il 2,50% dalla busta paga degli assunti dal 1/1/2001, e che prossimamente sarà tolta a tutti, a decorrere dal 01/01/2011

 

2.     l’accantonamento reale del TFR presso l’INPDAP al fine di garantire un trattamento di fine rapporto equo;

 3.     di sancire, come nel privato, il diritto all’anticipo sul trattamento di fine rapporto.

 

 
 
 

LA UIL FPL CHIEDE L’ADESIONE AI LAVORATORI

PER PROPORRE RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

 
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