Linee Guida sulla Polizia Locale  
 

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Roma, 3 novembre 2010

 

Prot. 1182/10/DI/ss

Servizio: Sindacale

Oggetto: Linee guida sulla Polizia Locale  

 

 

 

 

 

Ai Segretari Regionali UIL FPL

 

Ai Segretari Provinciali UIL FPL

 

             

 

   LORO SEDI

 

Cari amici e compagni,

sulla base degli impegni assunti al Convegno Nazionale sulla Polizia Locale di Riccione del 15-18 settembre 2010 e della riunione del Coordinamento Nazionale del 27 ottobre u.s., la UIL FPL ha elaborato una proposta rivendicativa sulla Polizia Locale tenendo conto:

 

·        del dibattito in atto nel paese su ruolo e funzioni degli operatori del settore;

 

·        della proposta di legge di riforma (atto senato 272), attualmente in Commissione Affari Costituzionali  del Senato;

 

·        del mutato quadro normativo in materia di sicurezza urbana;

 

·        delle recenti modifiche all’art. 208, introdotte con l’emanazione del nuovo Codice della Strada.

 

Per tali motivazioni appare opportuno procedere alla convocazione dei coordinamenti provinciali e regionali per dare ampia visibilità ai contenuti della proposta, anche attraverso l’adozione di iniziative in grado di permettere una capillare informazione sui territori e di attivare tavoli di confronto con le Amministrazioni Locali, per garantire livelli di contrattazione decentrata in una situazione di stallo e di blocco della contrattazione nazionale.

Vi inviamo in allegato il verbale del Coordinamento Nazionale Polizia Locale ed il Testo della proposta elaborata.

Fraterni saluti.

  Il Segretario Generale

  f.to Giovanni Torluccio

 

 

   
Linee Guida
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POLIZIA LOCALE

FIGURA STRATEGICA

PER LA SICUREZZA URBANA

SUL TERRITORIO

 

PREMESSA

La modifica degli assetti istituzionali, a partire dal titolo V della Costituzione, i recenti provvedimenti legislativi in materia di federalismo fiscale,la revisione in atto del sistema amministrativo delle Autonomie Locali, l’emanazione del D.L. 78/2010 hanno determinato una vera e propria rivoluzione amministrativa, che ha portato i Sindaci, i Presidenti della Provincia, i Presidenti della Regione a richiedere sempre più maggiori spazi d’intervento e a divenire gli interlocutori principali delle esigenze e bisogni dei cittadini.

In questo ambito il tema della sicurezza urbana è divenuto ormai un fattore acuto di criticità nell’opinione pubblica, avvertita come una vera e propria priorità. Occorre dunque avere consapevolezza che la questione “sicurezza urbana” costituisce ormai un fattore strutturale da assumere stabilmente nella politica di governo locale e nazionale. E’ necessario quindi ridelineare meglio il quadro normativo in materia di sicurezza al fine di attivare un corretto ed equilibrato controllo del territorio, definendo gli elementi essenziali della funzione di Polizia Locale e del suo esercizio e le modalità di collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali in materia di sicurezza (politiche integrate per la sicurezza).

 

SEZIONE CONTRATTUALE AREA POLIZIA LOCALE

La Polizia Locale in questo quadro, assume un ruolo fondamentale e acquisisce sempre più maggiori competenze professionali, che impongono con forza che i modelli organizzativi degli Enti Locali siano ispirati al potenziamento ed alla valorizzazione del settore, affermando la specificità e la peculiarità della Polizia Locale, con la creazione di un’apposita sezione contrattuale all’interno del CCNL AA. LL., che possa prevedere soluzioni adeguate per la gestione dei Corpi e servizi di Polizia Locale al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al comparto stesso e della specificità del personale. Tra gli aspetti rilevanti che l’apposita sezione all’interno del CCNL dovrà prevedere è bene evidenziare:

-   il recepimento delle modifiche introdotte all’art. 208 dal nuovo Codice della Strada ed i riflessi sul fondo efficienza servizi, attraverso l’utilizzo di quota parte dei proventi contravvenzionali

-   l’introduzione di un processo di formazione continua,in grado di promuovere sia un adeguato sviluppo professionale sia di garantire costanti e coerenti iniziative formative

formulazione di un ordinamento professionale in linea con le competetenze gerarchico-funzionali della Polizia Locale

-  forme di incentivazione per la costituzione delle Unioni dei Comuni, attraverso specifici incrementi del fondo di produttività

-  integrazione dei DVR con particolare riferimento ai servizi esterni.

 

POTENZIAMENTO DEI CORPI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE-NUOVA FORMULAZIONE ART. 208 C.S.

Tra le novità apportate dalla recente riforma del Codice della Strada (legge 29 luglio 2010, n. 120) vi è anche la modifica dell’art.208,che tratta dell’utilizzo delle quote dei proventi delle violazioni al Codice della Strada.

Con la modifica del 4 comma e l’aggiunta del 5 comma e 5 comma bis dell’art. 208, una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli Enti Locali assume precisi vincoli, che possono così riassumersi:

·  una misura non inferiore ad un quarto del 50% dei proventi è destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale

·  allo svolgimento di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale

·  all’adozione di misure di assistenza e previdenza a favore degli operatori dei Corpi e servizi di Polizia Locale

·  alla copertura del costo di contratti di lavoro di natura stagionale(ivi compreso il trattamento economico accessorio derivante dalla turnazione od altri istituti)

·  a progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e sicurezza stradale,servizi notturni e controlli in merito alla guida in stato d’ebbrezza ed alterazioni psico-fisica derivante dall’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti.

A giudizio della Uil Fpl, tale apertura consente l’applicazione dell’art.15/5 comma del CCNL AA. LL. del 1/4/1999 (potenziamento dell’attività a parità di dotazione organica) od in maniera estensiva l’art. 15 lett. K del medesimo CCNL (incentivazioni derivanti da specifiche disposizioni di legge), aprendo al finanziamento di innumerevoli tipologie d’attività ed al potenziamento dei Corpi e servizi di Polizia Locale.

La Giunta dell’Ente Locale dovrà approvare obbligatoriamente una specifica delibera in merito alla destinazione del 50% dei proventi contravvenzionali. Le nostre strutture territoriali dovranno quindi farsi carico di richiedere ed avviare l’attivazione di tavoli di confronto per una corretta applicazione della norma.

Di fatto si aprono spazi importanti per garantire adeguati livelli di contrattazione decentrata, che la UIL FPL dovrà prioritariamente rivendicare su tutto il territorio per dare risposte ai lavoratori del settore.

 

POLIZIA LOCALE E FEDERALISMO FISCALE

Le recenti politiche del Governo Centrale hanno portato ad una vera e propria delocalizzazione della finanza pubblica, delineando un nuovo ruolo degli enti locali. L'ente Comune peraltro si trova sempre più coinvolto nel procedimento di accertamento fiscale, all’uopo notevole impulso hanno posto i Decreti Legge 203/05 e 248/05, che in particolare prevedono per i Comuni la partecipazione all'attività di accertamento fiscale, con il riconoscimento di una quota pari al 30% delle somme relative a tributi erariali riscosse a titolo definitivo a seguito di interventi (c.d. segnalazioni qualificate), che abbiano contribuito al buon esito dell’accertamento stesso.

Altre norme quali la Legge 42 del 5 maggio 2009 e recentemente l’art. 18 del Decreto legislativo 78 del 2010 ed i provvedimenti in materia di Federalismo fiscale municipale hanno ulteriormente rafforzato il coinvolgimento del Comune nell'azione di accertamento dei tributi e creato le condizioni per una organica collaborazione tra Ente locale, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d’intesa (vedi provvedimento del Direttore della Ag. delle Entrate del 3/12/2007), nella lotta all'evasione ed elusione fiscale ed accelerando quel processo definito “federalismo fiscale”.

E’ pleonastico quindi che in un immediato futuro, al di là delle funzioni ordinariamente attribuite agli “Uffici Tributi“ comunali ed alle società partecipate incaricate della riscossione dei tributi locali, sarà auspicabile il coinvolgimento diretto della polizia locale, in una inedita evoluzione dei compiti “tradizionali” di polizia annonaria verso una più intensa specializzazione operativa orientata, anche, ai profili fiscali.

Necessiterà però per rendere più efficace ed incisiva la predetta attività, sollecitare le Regioni e gli Enti, in modo da prevedere l’inserimento dell’attività di Polizia Tributaria, nell’ambito delle funzioni e compiti propri della Polizia Locale, all’interno delle leggi regionali e dei Regolamenti dei Corpi con riferimento alle attività ispettive e di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali ed a quelle di cui all'art. 32 , 33 e 36 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modifiche.

 

FORMAZIONE CONTINUA

In un quadro normativo così complesso, che di fatto implementa in maniera considerevole le competenze professionali, l’operatore di Polizia Locale è chiamato a doversi confrontare con un numero sempre crescente di materie, che presuppongono adeguati livelli di conoscenza e preparazione professionale.

Quando si parla di formazione continua, riferita alla Polizia Locale, si fa riferimento ad un percorso formativo a più tappe, corrispondente agli scopi essenziali dell’aggiornamento professionale e dell’approfondimento di tematiche specifiche. Occorre cioè fornire agli appartenenti alla Polizia Locale una particolare preparazione che faccia maturare:

- la consapevolezza del proprio ruolo con i relativi obblighi ed i relativi limiti onde prevenire atteggiamenti errati o iniziative fuorvianti

- il perfetto raccordo tra l’esercizio delle proprie funzioni e le finalità dell’Amministrazione

- una spiccata sensibilità nei rapporti con i cittadini finalizzato a realizzare il modello organizzativo della “Polizia di prossimità”, superando quelle deformazioni professionali, che enfatizzano le funzioni proprie dei compiti d’istituto.

Partendo dalla base delle conoscenze del territorio, l’operatore della Polizia Locale deve avere a disposizione corsi di formazione, seminari, incontri e quindi momenti di confronto tra operatori dei vari settori al fine di mettere a fuoco i problemi e individuare gli strumenti operativi per risolverli. E’ necessario quindi supportare gli operatori con costanti e coerenti iniziative formative, anche diversificate per ambiti di competenza, lungo tutto l’arco della vita professionale. Sarebbe quindi auspicabile che, come accade in altri settori della P.A. (vedi professione infermieristica), lo Stato intervenisse definendo degli obblighi formativi ed istituendo un sistema di crediti da conseguire su base pluriennale per ogni singolo operatore,coinvolgendo in questo processo, in un

sistema integrato, sia le Regioni che le Amministrazioni di appartenenza. Sostanzialmente il modello ECM, adottato nelle professioni sanitarie, potrà essere recepito, con opportuni accorgimenti, nelle leggi regionali e nei regolamenti dei Corpi di Polizia Locale, prevedendo un piano annuale di formazione specifico per la Polizia Locale ed un piano individuale di formazione per i singoli operatori, su base triennale con un numero complessivo di ore, in grado di produrre effetti sui percorsi di carriera e conseguentemente sulla crescita economica retributiva.

La formazione diventerebbe quindi uno strumento essenziale per promuovere lo sviluppo professionale del personale e al tempo stesso garantire livelli qualitativi adeguati nell’erogazione dei servizi.

 

I SERVIZI ASSOCIATI NELLA POLIZIA LOCALE

Indubbiamente il recente D.L. 78/2010, convertito nella legge 122,  affronta in maniera diretta il tema dell’associazionismo tra comuni per l’espletamento di alcune funzioni fondamentali, individuate ai sensi dell’art. 21 comma 3 della legge 42/2009.

La legge prevede soglie minime per le forme di associazionismo al di sotto dei 3000 abitanti per i comuni già disciplinati da legge regionale, elevandola fino alla soglia dei 5000  per gli altri Enti, ferma restando la necessità di disciplinare con apposito DPCM e legge regionale quanto contenuto nel D.L. 78/10. Tra le funzioni fondamentali da esercitare attraverso le Unioni o i servizi in convenzione, vi è la funzione di Polizia Locale. Nei prossimi mesi quindi la struttura e le competenze dei piccoli comuni saranno investiti da un ciclone, che cambierà sicuramente la faccia e l’organizzazione di quasi 6 mila municipi. In questo quadro il tema del trasferimento delle risorse dall’Amministrazione statale agli Enti assume un ruolo centrale. Di fatto si introduce il principio del superamento della “spesa storica” attraverso l’individuazione dei fabbisogni standard, nell’esercizio delle funzioni fondamentali, su cui tarare e definire  i cosiddetti “costi standard“.

La UIL FPL, ritenendo fondamentale la promozione dei servizi associati per il funzionamento dei Corpi e servizi di Polizia Locale e garantire adeguati livelli di prestazioni, nell’erogazione dei servizi  ritiene prioritario aprire un serio ragionamento sui modelli organizzativi della Polizia Locale, fabbisogni standard e quindi quantificazione dei relativi costi in quanto elementi strategici per il trasferimento delle risorse, indispensabili per garantire servizi di qualità e valorizzare le professionalità dei Corpi e servizi di Polizia Locale. A giudizio della UIL FPL, va attivato, su tali materie, un osservatorio permanente che veda il coinvolgimento reale delle Autonomie Locali, delle associazioni che le rappresentano, delle parti sociali e su questo terreno formuleremo proposte precise ed articolate.

 

ACQUISIZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD E DEI RELATIVI COSTI

In relazione all’acquisizione dei fabbisogni, è importante evidenziare infatti come un mero dato di bilancio seppur articolato in termini contabili non può generare il ”fabbisogno standard” poiché esso dovrebbe rappresentare la conclusione di un percorso conoscitivo e di proiezione rispetto alla definizione di “livelli di prestazioni fondamentali”, che attualmente paiono estremamente diversificate tra realtà tra loro comparabili. Si ritiene pertanto opportuno procedere all’individuazione di un metodo statistico affidabile che sommariamente proponiamo di sviluppare.

 

1°  fase

Per la Polizia Locale (che nei bilanci appare come Funzione 3 sia per la parte corrente che in conto capitale) occorre ovviamente procedere allo sviluppo di report che oltre alla collocazione territoriale individuino la specificità dell’Ente ad es:

-         Aree Metropolitane

-         Capoluoghi di Provincia

-         Unioni, Associazioni e Comunità Montane o Isolane

-         Comuni a rilevanza turistica

-         Altri Comuni

-         Province

I questionari obbligatori e vincolanti da adottarsi per la Polizia Locale (parimenti per le altre funzioni indicate nel codice delle autonomie con gli opportuni distingui) debbono innanzi tutto verificare lo stato dell’arte del servizio ovvero richiedere:

- dati generali (numero addetti, tipologie contrattuali, classificazione professionale)

- organizzazione del corpo o servizio (tipologia di atto, articolazione per competenze e/o territorio)

- titolo di studio e formazione degli addetti (ore di formazione/anno)

- mezzi operativi (dall’etilometro, ai mezzi di trasporto di qualunque tipo)

- iniziative in materia di sicurezza urbana e territoriale (vigili di  quartiere o prossimità, protocolli di  sicurezza, ordinanze sindacali ex art. 54 TUEL)

- locali e superfici destinate

- dotazione mezzi di difesa, coazione fisica ed misure di tutela ex  D. Lgs. n° 81/2008

- tipologie  di  impiego per i servizi ausiliari (traffico, ambiente ecc.).

 

2° fase

Andrebbero a quel punto sviluppati e riportati alcuni indicatori che possano consentire le l’individuazione dei “fabbisogni standard” per la Polizia Locale tenuto conto delle tipologie di Ente summenzionate, ovvero rapporto costo/servizi svolti sul territorio di competenza, al fine di sviluppare “in progress” il principio di sussidiarietà verticale ed in parte orizzontale tra Stato, Regioni e Enti Locali.

-         Articolazione orario di servizio 12/18/24 ore per sei/sette giorni a settimana

-         Servizi di Polizia Stradale (tipologia rilevazione sinistri, servizio autovelox, etilometro, varchi elettronici,  tariffazione  sosta, educazione stradale, pubblicità, occupazione suolo pubblico ecc. ecc, attività di notifica e contenzioso)

-         Servizi di Polizia Amministrativa e Commerciale (Requisiti residenza ed abitabilità,controllo fiere e mercati, commercio su area pubblica e privata, grande distribuzione, tutela del consumatore,attività industriali ed artigianali ecc)

-         Servizi a tutela del territorio (Tutela  Ambientale, Urbanistica )

-         Servizi a tutela del sociale (controllo apolidi, collaborazione con i servizi di assistenza sociale e la procura dei minori)

-         Presidio del territorio (video-camere, centrale operativa, vigile di quartiere-prossimità, servizi speciali a seguito protocolli  ecc)

-         Attività di polizia giudiziaria non riconducibile alle precedenti fattispecie (residuale)

-         Attività di polizia tributaria non riconducibile alle precedenti fattispecie (tributi propri, e compartecipazione ai tributi statali).

A tali aspetti andrebbero ovviamente affiancati i dati rilevati delle operazioni complessivamente svolte nel corso dell’anno per capire se ad una competenza teorica si realizzi compiutamente anche nella pratica l’esercizio delle stesse.

Tale aspetto assume questione dirimente poiché altrimenti un meccanismo di calcolo basato su indici semplificati (ad esempio entrate correnti/costo procapite x addetto) non sarebbe sufficiente a comprendere la qualità e la quantità di servizi erogati che pur avendo un costo superiore ad altri Enti della medesima tipologia suindicata si giustificano con prestazioni (accertamenti ed operazioni svolte) in misura superiore.

3° fase e 4° fase

A questo punto possiamo anche procedere allo sviluppo di indicatori economici  legati all’entrate correnti, alle spese correnti, alla capacità di autofinanziamento dell’Ente, del territorio, all’incidenza rispetto a taluni fattori macroeconomici od  al rapporto col numero degli abitanti/mezzi circolanti/aziende ecc ma  nello sviluppo delle tre fasi abbiamo definito una base seria di ragionamento per l’acquisizione di elementi utili per considerare gli effettivi fabbisogni standard ed il superamento della spesa storica, che tenga conto degli aspetti quali-quantitativi erogati e/o richiesti dalla comunità, anche alla luce dell’approvando codice delle autonomie e della legge di coordinamento nazionale sulla Polizia Locale.

Ciò non toglie che il fondo di perequazione o la capacità di efficientamento delle singole Amministrazioni possano ulteriormente incrementare la qualità e la quantità dei servizi , sulla base di specifici accordi in sede di conferenza unificata Stato-Regioni-Enti Locali.

Su tali questioni, la UIL FPL si attiverà su tutto il territorio per richiedere l’apertura di tavoli di concertazione, a livello regionale e promuovere l’attivazione di Conferenze di Servizio a livello provinciale per poter affrontare le problematiche legate ai modelli organizzativi della Polizia Locale, alla gestione dei servizi associati,ai fabbisogni standard, al tema delle risorse.

 

PREVENZIONE RISCHI E TUTELA DELLA SALUTE          

Sul fronte della prevenzione l’evoluzione normativa di derivazione anche comunitaria consente ora di intraprendere  anche verso le attività esterne tipiche delle polizie locali, la classificazione di rischi connessi e relative misure preventive e di controllo sullo stato di  salute degli operatori interessati. In alcuni documenti di alcune realtà metropolitane abbiamo verificato che correttamente si è proceduto ad analizzare le singole mansioni degli operatori  per raggrupparle in aree omogenee, dove l’esposizione al rischio  ambientale è  comune all’intero gruppo ed in tal

modo si rende più facile la classificazione dell’indice di rischio e l’adozione di procedure standard mirate alla prevenzione e riduzione dei rischi ad esso collegato.

In alcuni DVR sono stati presi in considerazione anche rischi derivanti da fenomeni di natura molto particolare come il rischio di attentati, pacchi sospetti, atti vandalici aspetti che rilevano ancora una volta come – in particolar modo nelle grandi città -  l’impatto ed il ruolo della Polizia Locale non sia  più  riconducibile alle attività  meramente amministrative.

In particolare comunque l’attenzione dovrà essere focalizzata sulle misure atte ad assicurare  idonee tutele per i servizi esterni con le dotazioni strumentali e massa vestiario idonea allo svolgimento dei compiti, ma anche in riferimento all’esposizione agli agenti patogeni, broncoirritanti, batteriologici, o chimici ovvero a  tutti quei controlli che dalla viabilità dei centri urbani, al ripristino di ambienti urbani fortemente degradati ed al controllo della gestione integrata del ciclo dei rifiuti caratterizzano mansioni ed organizzazione di una parte significativa dei Corpi di Polizia Locale.

Anche l’adozione di strumenti di difesa personale attiva e passiva  come il key-defender, bastone estensibile, mazzetta segnaletica, arma, giubbotti ecc sono stati  ricompresi in alcuni  DVR,  in cui sono indicate caratteristiche delle strumentazioni, modalità per l’assegnazione e criteri per il loro utilizzo. Tali aspetti seppur confinanti con ambiti legislativi statali sulla coazione fisica, dimostrano però come la nozione di “valutazione del rischio” debba assumere procedure e metodologie certe  per gli operatori.

A  tale scopo alcuni DVR,  pur in presenza di  rischi esterni assimilabili  si differenziano: c’è chi infatti prospetta una sorveglianza sanitaria comunque a scopo preventivo, chi adotta  opportuni accorgimenti organizzativi con tempi massimi di esposizione in base a precise mappature, chi viene dotato sistematicamente di DPI (dispositivi di protezione individuale) da indossarsi obbligatoriamente in determinati punti della città, chi allestisce spazi protetti  per ridurre l’esposizione, chi adotta procedure d’emergenza in caso di particolari eventi e chi adotta sorveglianze sanitarie ritenendo che l’esposizione a tali  criticità debbano comunque essere “tenute” sotto controllo anche in assenza di espliciti richiami del Testo Unico in materia.

Dovremmo quindi  acquisire  con immediatezza i DVR elaborati in seno alle strutture per definire  se le valutazioni e le conseguenti misure adottate dal Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico competente,  assicurino  idonee garanzie per uno svolgimento dell’attività lavorativa che riduca al massimo i  rischi da lavoro. L’acquisizione di tale documentazione con successive procedure di bench-marking consentirebbe alla nostra Organizzazione di verificare e quindi proporre le eventuali integrazioni alle Amministrazioni al  fine di innalzare i livelli di copertura  con l’adozione di “buone prassi” fra aree omogenee d’intervento, anche in relazione alle caratteristiche organizzative del Corpo in esame.

In  taluni ambiti anche  il  lavoro notturno e la turnazione sono stati oggetto di specifiche misure di prevenzione e controllo nei confronti degli  operatori interessati, affinché il ritmo sonno-veglia ed il sistema di relazioni  sociali ed affettive proprio degli operatori coinvolti,  venisse in qualche modo salvaguardato con  adeguate  programmazioni nel tempo ed assicurazioni in merito al  riposo continuativo, che viene comunque indicato in 11 ore consecutive tra un turno e l’altro. Taluni Enti hanno adottato misure diverse non prevedendo turni comunque superiori alle 8 ore, per i rischi connessi dal calo di attenzione, anche se il D. Lgs. n° 66/2003 in materia di orario consentirebbe delle deroghe alla Polizia Locale, ma tutto ciò dimostra come  la tutela della salute e del benessere psico-fisico, riconducibile alle responsabilità del datore di lavoro, possa trovare idonee soluzioni al di là dei meri formalismi di legge, anche al fine di evitare l’insorgere di oggettive responsabilità in  base ai principi  di responsabilità civile  in  materia.

Non dobbiamo inoltre sottovalutare  che anche nei DVR ci siano espliciti richiami ai fenomeni tipici di organizzazioni complesse ed articolate, in cui la professionalità e la competenza degli operatori vengono messi a dura prova. Il mobbing, il burn-out, lo stress da lavoro correlato sono aspetti che  possono caratterizzare tutti gli ambienti di lavoro, ed in tal senso misure atte a favorire il confronto fra gli operatori negli ambiti omogenei d’intervento, così come la conoscenza degli obiettivi assegnati al singolo ed alla struttura d’appartenenza, consentono l’acquisizione di conoscenze condivise  e suddivisione dei  rischi correlati allo svolgimento di particolari mansioni. Proponibile appare l’attivazione  di un  Comitato Paritetico,  riconducibile già al CCNL, con funzioni di raccordo tra  il  soggetto ed  i responsabili di struttura al fine di comprendere l’effettiva portata  del problema e, successivamente al confronto, proporre idonee soluzioni alle parti coinvolte.

Pur non sottovalutando gli ulteriori elementi riconducibili all’accezione classica di “luogo di lavoro” cui attende storicamente la legislazione a partire dal D. Lgs n°626/94, la UIL FPL ha ritenuto tuttavia porre l’attenzione sulla evoluzione cui i DVR dovranno tendere, in relazione alle mutate esigenze cui le Polizie Locali di Comuni e Province faranno fronte con uomini e donne chiamati ad assolvere con continuità e spesso, con estrema difficoltà, compiti rilevanti per il benessere della collettività. Alle Amministrazioni Locali, al S.P.P. dell’Ente ai Medici competenti  chiederemo quindi l’attivazione di momenti di confronto e di verifica, finalizzati a proporre misure ed

integrazioni in grado di assicurare garanzie adeguate, nello svolgimento dell’attività lavorativa, agli operatori del settore.

 

PROPOSTA DI LEGGE DI RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE - ATTO SENATO 272

Il testo in discussione presso la Commissione AFFARI COSTITUZIONALI del Senato appare senza dubbio un importante passo avanti verso l’approvazione di una nuova legge di riforma della Polizia Locale.

Il fatto che dalle due proposte di legge originarie si sia giunti ad un testo unificato proposto dai relatori SAIA e BARBOLINI, manifesta indubbiamente la non formale volontà di pervenire ad una sintesi su questioni di assoluta rilevanza in materia di sicurezza negli Enti Locali, politiche integrate per la sicurezza e ruolo della Polizia Locale superando, con una nuova e più coerente disciplina, la ormai “obsoleta” legge 65/86.

È una scelta importante perché l’esigenza di un nuovo assetto normativo per la Polizia Locale è il risultato di profonde trasformazioni in atto nelle nostre città e di una ormai diffusa domanda di sicurezza da parte delle comunità locali.

L’esigenza da parte dei cittadini di un controllo sempre più capillare del territorio e di un’ordinata e civile convivenza nelle complesse realtà urbane, amplia notevolmente le competenze della Polizia Locale e la necessità di ricondurre in maniera più compiuta, il quadro normativo in materia di sicurezza nell’alveo istituzionale nazionale e locale per un corretto ed equilibrato controllo del territorio.

Il tema centrale non è attribuire nuovi compiti alla Polizia Locale, quanto disegnare un quadro giuridico univoco valido su tutto il territorio che consenta, da un lato, un efficace coordinamento tra ordine e sicurezza pubblica, di competenza dello Stato e polizia amministrativa locale, di competenza delle Regioni e dall’altro, una piena collaborazione tra le Forze di Polizia Nazionali e la Polizia Locale, sulla base del resto di quanto previsto dall’art. 118 della Costituzione.

La UIL FPL giudica positivamente alcuni dei temi rilevanti su cui si è raggiunta l’intesa, in merito ai quali la Segreteria Nazionale ed il Coordinamento Polizia Locale UIL FPL avevano avanzato proposte specifiche:

 

·  il rafforzamento del coordinamento tra Stato, Regioni ed Enti Locali ed il riconoscimento della Polizia Locale come organo di polizia del Comune o della Provincia o della città metropolitana distinto dalla polizia nazionale, quale organo di Polizia dello Stato;

·  gli accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza previsti dall’art. 4 tra Stato, Enti Locali e Regioni, con l’individuazione attraverso la conferenza regionale di cui all’art. 7,  di un ulteriore e significativa verifica sulle intese raggiunte  in materia di sicurezza;

·  le caratteristiche e le modalità di esercizio delle funzioni proprie della Polizia Locale, ivi compresa la dimensione minima che debbono avere i corpi di Polizia Locale per l’espletamento adeguato della propria attività d’istituto;

·  la ridefinizione delle qualifiche di Polizia Giudiziaria (superando la attuale formulazione dell’art. 57 del C.P.P. limitativa nel tempo e nello spazio);

·  l’adozione di  terminologie univoche  sull’intero territorio in merito alle figure  professionali costituenti i Corpi.

 In merito agli strumenti operativi, il testo unificato presenta ulteriori soluzioni condivisibili su cui la UIL FPL già aveva proposto integrazioni agli originari DDL:

-   accesso ai sistemi informativi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

 

-   numero unico nazionale a tre cifre per l’accesso alle sale operative delle Polizie Locali;

 

-   l’obbligo della formazione mediante la costituzione di strutture formative regionali o interregionali di Polizia Locale;

 

-   nuove procedure per la selezione dei comandanti a tutela delle specifiche competenze acquisite (art. 15).

 

Rimangono però da approfondire e da chiarire alcune questioni di assoluta rilevanza e nel merito delle quali, vengono prospettate soluzioni diverse da parte dei due relatori.

Uno degli aspetti di assoluta divergenza è la disciplina contrattuale da applicare agli operatori della Polizia Locale.

Nell’attuale contesto normativo la Polizia Locale è un patrimonio consolidato dei Comuni e delle Province. Lo stesso testo unificato disegna una Polizia Locale di cui si riconosce senza ambiguità il carattere di organo di polizia del comune o della provincia, titolare delle funzioni di polizia locale, come “insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali, ovvero i regolamenti locali”.

Appare quindi assolutamente conseguente la collocazione della Polizia Locale all’interno del CCNL Comparto Autonomie Locali prevedendo, proprio in virtù della specificità derivante dalla legge,una apposita sezione contrattuale che consenta maggiori spazi per la gestione delle peculiarità e del ruolo degli operatori di Polizia Locale.

Quanto paventato nell’ipotesi A, ovvero l’emanazione di un apposito DPR di recepimento di un accordo nazionale, porterebbe rigidità normative ed economiche tali da rendere estremamente difficoltosa l’operatività dei Corpi nei contesti territoriali di riferimento, oltre che un pericoloso  arretramento delle relazioni sindacali e nella contrattazione di secondo livello. Altresì, la  creazione di un ulteriore comparto appare  in controtendenza rispetto alle semplificazione delle procedure di contrattazione prospettate dal Governo alle parti sociali.

Altra questione dirimente è la problematica legata all’armamento. Su tale questione se da una parte, a nostro avviso, non risulta pregiudiziale l’estensione della qualifica e del porto d’armi sul territorio nazionale, appare condivisibile l’emanazione di un apposito regolamento adottato dal Ministero dell’Interno che disciplini i requisiti psico-fisici per la dotazione delle armi, la custodia delle stesse, la tipologia d’armamento, i criteri d’addestramento, ricomprendendo anche i cosiddetti strumenti di autotutela.

In merito all’art. 21 “Norme previdenziali ed assicurative”, la UIL FPL evidenzia due aspetti fondamentali:

-  l’indennità di Polizia Locale deve essere rapportata nella misura pari all’80% a quella riconosciuta al personale della Polizia di Stato, di cui all’art. 43 della legge 121/81 così come già prospettato nell’art. 10 della vigente legge quadro n°65/86

 

-  copertura  degli oneri previdenziali ed assicurativi.

 

A  tal proposito il testo unificato non assicura l’adeguata copertura economica, premesso che la mancata copertura dell’indennità prospettata dalla vigente legge quadro, è dovuta proprio ai mancati trasferimenti dello Stato, che di fatto hanno reso impossibile qualunque adeguamento.

Infine, in materia di implementazione dei servizi la UIL FPL ritiene che anche le Regioni possano trasferire presso gli Enti che potenziano gli organici ed estendono le fasce orarie dei corpi di Polizia Locale, risorse destinate a questo specifico scopo, prevedendo quindi all’interno del dispositivo legislativo un co-finanziamento regionale.

 

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