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Rinnovo ccnl. - Elezioni rsu |
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LEGGE 203/2008 (finanziaria 2009) Articolo 2 35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
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Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Art. 47-bis - Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.
1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.
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Dal sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – www.rgs.mef.gov.it (24.3.2010) Indennità di vacanza contrattuale anno 2010 Criteri di calcolo Per assicurare l'omogenea applicazione della normativa vigente in materia di tutela retributiva del pubblico impiego (articolo 2, comma 35, della legge n. 203/2008 - legge finanziaria 2009 e analoghe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 150/2009), si comunicano le misure dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) dell'anno 2010 da corrispondere al personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche non statali. L'IVC è un elemento provvisorio della retribuzione che verrà riassorbito negli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012. Si forniscono di seguito gli elementi di calcolo dell'emolumento: a) Tasso di inflazione programmato anno 2010 (TIP): 1,5% b) Base di calcolo: stipendio minimo tabellare di qualifica vigente al 1° gennaio 2010 c) Misura mensile dell'indennità di vacanza contrattuale: - da aprile a giugno 2010 30% del TIP - da luglio 2010 50% del TIP A decorrere dal 2011, in caso di perdurante assenza di rinnovo contrattuale, proseguirà la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura mensile definita a luglio 2010 pari al 50% del TIP 2010. N.B. Per il personale i cui CCNL dei bienni 2006-2007 e/o 2008-2009 non siano stati ancora rinnovati, contestualmente all'attribuzione dell'IVC del 2010, deve proseguire la corresponsione dell'IVC relativa a tali bienni - nelle misure mensili definite a luglio 2006 (per il biennio 2006-2007) e a luglio 2008 (per il biennio 2008-2009) - fino alla loro definitiva sottoscrizione.
Nota a cura della UIL FPL Per i nostri settori la corresponsione dell’IVC relativa ai bienni precedenti il 2010-2012 riguarda: - Area II: Dirigenza Regioni e AA.LL. (Contratto scaduto il 31.12.2005 - ipotesi di ccnl 2006-2009, biennio economico 2006-2007, siglato il 22 febbraio 2010, in attesa di definitiva sottoscrizione) - Aree III e IV: Dirigenza del SSN (Contratto scaduto il 31.12.2007 - ipotesi di ccnl 2006-2009, biennio economico 2008-2009, siglato il 9 febbraio 2010, in attesa di definitiva sottoscrizione)
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