Decreto ministeriale  17 dicembre 2009 e nota  433MVG relativi agli sgravi fiscali sul salario integrativo per l’anno 2009

(escluso settori pubblici)

 

 

 

È

 

(pdf)

Roma, 12 marzo 2010

Prot. 433/10/MVG/ac

Servizio: Sindacale

Oggetto: Sgravi fiscali sulla contrattazione integrativa

 

 

 

 

Ai Segretari Regionali UIL FPL

  

Ai Segretari Provinciali UIL FPL

 

             

   LORO SEDI

 

Cari amici e compagni

Segnaliamo la pubblicazione  del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sugli sgravi fiscali per il salario  di secondo livello previsti dalla L. 247/07 e dal Protocollo su Previdenza, Lavoro e Competitività del 27 luglio 2007 che, come ricorderete non si applicano ai dipendenti pubblici.

 

Per gli altri settori da noi rappresentati che sono invece interessati , evidenziamo il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto  per il deposito presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro dei contratti integrativi  a cura dei datori di lavoro.

 

Nel decreto, che alleghiamo, sono definiti requisiti, modalità e procedure per fruire degli sgravi.

 

Fraterni saluti.

 

                                                                                           Il Segretario Generale

                                                                               f.to Giovanni Torluccio

 

 

 

 
  TESTO del Decreto 17 Dicembre 2009

È

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 17 dicembre 2009

Modalità attuative dei commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge  n. 247 del 2007  -  Sgravi  contributivi  sulla  quota  di  retribuzione costituita  dalle  erogazioni  previste  dai   contratti   collettivi aziendali, territoriali  ovvero  di  secondo  livello  -  Anno  2009.

(10A02950)

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24  dicembre 2007, n. 247, che, per il triennio 2008-2010, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare  la contrattazione di secondo livello con dotazione  finanziaria  pari  a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010;

Visto il terzo periodo della citata  disposizione  che  prevede  la concessione, in via sperimentale per  il  triennio  2008-2010  e  nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione  di  cui alle lettere a) b) e c) della disposizione  medesima,  relativo  alla quota di retribuzione imponibile di cui  all'art.  12,  terzo  comma, della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni, costituita  dalle  erogazioni  previste  dai   contratti   collettivi aziendali e territoriali, ovvero  di  secondo  livello,  delle  quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura  sia correlata dal  contratto  collettivo  medesimo  alla  misurazione  di incrementi  di  produttività,   qualità   e   altri   elementi   di competitività  assunti  come  indicatori  dell'andamento   economico dell'impresa e dei suoi risultati;

Visto, in particolare, il comma 68 del citato art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che demanda ad un  decreto  del  Ministro  del lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  le  modalità  di  attuazione  del precedente comma 67  anche  con  riferimento  all'individuazione  dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa,  nel rigoroso rispetto dei limiti  finanziari  previsti,  l'ammissione  al predetto  beneficio  contributivo,  e  con  particolare  riguardo  al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa, prevedendo, a  tal  fine,  presso  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'istituzione di uno specifico Osservatorio;

Visto il «Protocollo su previdenza,  lavoro  e  competitività  per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio  2007  che,  nella parte relativa all'incentivazione  della  contrattazione  di  secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2008, che ha disciplinato la concessione dello sgravio con riferimento all'anno 2008;

Visto l'accordo quadro sulla riforma degli assetti  contrattuali  - sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in  data 22 gennaio 2009 - che, al punto 9, prevede che vengano  incrementate, rese strutturali, certe e  facilmente  accessibili  tutte  le  misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e  contributi, la contrattazione di secondo livello;

Considerata l'opportunità di avvalersi dei predetti criteri;

Ravvisata l'esigenza che,  ai  fini  dell'ammissione  al  beneficio contributivo di cui al comma 67 dell'art. 1 della citata legge n. 247 del 2007, i contratti  territoriali  devono  determinare  criteri  di misurazione e valutazione economica della produttività,  qualità  e altri elementi di competitività, sulla base di indicatori assunti  a livello territoriale con riferimento alla specificità  di  tutte  le imprese del settore;

Considerato che, fermi  restando  i  vigenti  criteri  assunti  dai contratti aziendali e  territoriali  come  indicatori  dell'andamento economico delle imprese  e  dei  suoi  risultati,  occorre  pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in materia, onde renderli coerenti con  gli  obiettivi  definiti  nel  menzionato protocollo del 23 luglio 2007;

Ravvisata la necessità di determinare, nell'ambito del periodo  di sperimentazione previsto ai sensi del citato art. 1, comma 67,  della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per il solo anno 2009 la misura della quota costituita dalle erogazioni previste dai  contratti  collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sulla  quale  è concesso lo sgravio per tale anno;

Visto l'art. 27 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 maggio 1955, n. 797, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  settembre 1955, n. 206 e successive modificazioni;

Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,   n.   338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;

Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive modificazioni;

 

 Decreta:

 

Art. 1 - Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi

1. Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui  all'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007,  n.  247, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la  contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per  la  contrattazione  territoriale.

Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso  di  mancato  utilizzo  dell'intera  percentuale  attribuita   a ciascuna delle predette tipologie di  contrattazione  la  percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.

 

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Per l'anno 2009, sulla retribuzione imponibile di  cui  all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  1955,  n. 797, e successive modificazioni, è  concesso,  con  effetto  dal  1° gennaio dello stesso anno, ai datori  di  lavoro,  nel  rispetto  dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui  agli  articoli  3  e  4,  uno  sgravio contributivo sulla quota costituita  dalle  erogazioni  previste  dai contratti collettivi aziendali  e  territoriali,  ovvero  di  secondo livello,  nella  misura  del  2,25  per  cento   della   retribuzione contrattuale  percepita  e  conformemente  a  quanto  previsto  dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. In considerazione del carattere sperimentale  dello  sgravio  di cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno 2010, sulla base  dei risultati  del  monitoraggio  effettuato  dall'INPS,   con   apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate  -  indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni - può essere rideterminata, per  il  2009, la  misura  del  limite  massimo  della   retribuzione   contrattuale percepita  di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto  stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Ai fini della fruizione dello sgravio  contributivo  di  cui  al comma 1, i contratti collettivi aziendali e territoriali,  ovvero  di secondo livello devono:

a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a  cura  dei  medesimi  datori  di lavoro o dalle associazioni a cui  aderiscono,  presso  la  Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di  entrata  in vigore del presente decreto;

b) prevedere erogazioni:

1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;

2) correlate  a  parametri  atti  a  misurare  gli  aumenti  di produttività, qualità ed altri elementi di  competitività  assunti come indicatori dell'andamento  economico  dell'impresa  e  dei  suoi risultati.

È condizione sufficiente la sussistenza  anche  di  uno  solo  dei parametri di cui alla lettera b).

4.  Nel  caso  di  contratti  territoriali,  qualora  non   risulti possibile la rilevazione di  indicatori  a  livello  aziendale,  sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti  delle  imprese del settore sul territorio.

5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è concesso quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare  di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a  quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n. 389.

6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma  1  è subordinato al rispetto delle condizioni di  cui  all'art.  1,  comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. I datori di lavoro che  hanno  indebitamente  beneficiato  dello sgravio contributivo di cui al comma 1, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonchè al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Resta  salva  l'eventuale  responsabilità  penale  ove  il   fatto costituisca reato.

8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al  comma  1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per  i  quali  la  contrattazione  collettiva  nazionale  è demandata all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

9. Per le imprese di somministrazione  lavoro  di  cui  al  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui  al  comma 1, alla contrattazione di secondo livello  sottoscritta  dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

 

Art. 3 - Procedure

1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano,  a  decorrere  dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente  in  via telematica, apposita  domanda  all'INPS,  anche  con  riferimento  ai lavoratori  iscritti  ad  altri  enti   previdenziali,   secondo   le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.

La domanda deve contenere:

    a) i dati identificativi dell'azienda;

    b)  la  data   di   sottoscrizione   del   contratto   aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

    c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b)  presso  la  Direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente competente;

    d) l'importo annuo  complessivo  delle  erogazioni  ammesse  allo sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2,  commi 1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al  successivo comma 2, e il numero dei lavoratori beneficiari;

    e) l'ammontare  dello  sgravio  sui  contributi  previdenziali  e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il  limite  massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;

    f)  l'ammontare  dello  sgravio  in  misura  pari  ai  contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;

    g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati  i contributi pensionistici.

2. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui  all'art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall'art. 1, comma 1,  della  legge  n.  389  del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2,  comma  1,  del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili  di  cui all'art. 27 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni.

 

Art. 4 - Modalità di ammissione

1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avverrà a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'INPS  quale termine unico per la trasmissione delle istanze.

2. A tal fine, l'Istituto attribuirà a ciascuna domanda un  numero di protocollo informatico.

3. Ai fini del rispetto del limite di  spesa  di  cui  all'art.  1, l'INPS - ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse - provvederà all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto  tra  la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e  il  limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione  ai  richiedenti.

L'INPS provvede altresì a comunicare le risultanze della  procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro, della  salute  e delle  politiche  sociali  ed  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze.

 

Art. 5 - Norme finali

1.  Con  successivo  decreto  interministeriale,  è  definita   la composizione  e  sono  disciplinate  le  funzioni   dell'Osservatorio istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 68, della  legge  n.  247  del 2007,  ai  fini  del  monitoraggio  e  della  verifica  di   coerenza dell'attuazione del citato comma 67 con gli  obiettivi  definiti  nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio  2007  e  della  elaborazione  di nuovi   e   omogenei   parametri   di   misurazione   e   valutazione dell'andamento economico delle imprese.

2. Dall'attività dell'Osservatorio di cui al comma  1  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente  decreto  è  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2009

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali      Sacconi         

Il Ministro dell'economia e delle finanze              Tremonti

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2010

Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 178

 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

È