Progressioni verticali e decorrenza art. 62 D.lgs 150
     - Circolare Nazionale 763/10/DI/ac
  Deliberazioni Corte dei Conti:

-  Sezione Autonomie

-  Sezione Regionale Lombardia

   
Circolare Nazionale 763/10/DI/ac     (formato pdf)

 

Roma, 18 maggio 2010

 

Prot. 763/10/DI/ac

Servizio: Sindacale

Oggetto: Progressioni verticali

e decorrenza art. 62 D.lgs 150

 

 

Ai Segretari Regionali UIL FPL

 

Ai Segretari Provinciali UIL FPL

 

             

   LORO SEDI

 

 

Cari amici e compagni,

una delle questioni di maggiore delicatezza che concernono il decreto legislativo 150/2009 è indubbiamente il grado di vincolo del dispositivo legislativo per l’ordinamento degli Enti Locali alla luce di due recenti pronunciamenti della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, nell’adunanza del 16 marzo e della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 31 marzo 2010, l’istituto delle progressioni verticali.

Sostanzialmente la deliberazione n°10 della Sezione delle Autonomie esprime il proprio parere su tre questioni fondamentali:

·        le progressioni verticali fra aree

·        la decorrenza dell’art. 62 del decreto legislativo n°150/2009

·        la vigenza o meno dell’art. 91 TUEL, nella parte relativa ai concorsi riservati, alla luce della disciplina sopravvenuta.

Sul primo punto in estrema sintesi si afferma che le progressioni verticali fra aree dovranno svolgersi secondo le regole del concorso pubblico, riservando la possibilità per le amministrazioni degli Enti di destinare una quota non superiore al 50% dei posti messi a concorso al personale interno. Il dipendente potrà parteciparvi solo se in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno.

Svolgendo l’analisi dei provvedimenti attraverso una lettura comparata degli stessi punti sopra evidenziati, il parere n°375 della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, al primo punto riprende i contenuti della deliberazione n°10, del resto esplicitati dall’art. 62 del decreto legislativo 150 ma si differenzia, affermando che il possesso di una precedente esperienza lavorativa, nell’ambito dell’Amministrazione, possa configurarsi come requisito professionale meritevole di riconoscimento e pertanto ritenere l’anzianità di servizio, elemento essenziale per la partecipazione alle procedure concorsuali interne è stato considerato dalla Suprema Corte, non lesivo del precetto costituzionale (sentenza n°234 del 1994).

Inoltre la Sezione Regionale della Lombardia afferma che la riserva dei posti da destinare al personale interno è da riferire al totale dei posti che l’ente prevede di mettere a concorso, almeno su base annuale.

Se si calcolasse la percentuale del 50% sui contingenti delle singole categorie messe a concorso, si potrebbero porre gravi problemi applicativi per i comuni di minori dimensioni.

In merito al secondo punto, i due provvedimenti amministrativi vanno su direzioni diametralmente opposte.

La deliberazione n°10, affronta il tema dell’antinomia tra il termine di decorrenza contenuto nell’art. 24 del D.lgs 150  1 gennaio 2010 e le previsioni dell’art. 31, dispone che l’adeguamento dell’Ente possa avvenire entro il 31/12/2010, legittimando la possibilità di dare corso a procedure di selezione in maniera difforme dal decreto lgs. 150.

La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – afferma l’immediata applicabilità dell’art. 62 sostenendo che l’adeguamento, previsto dall’art. 31 del D.lgs 150, è relativo al regolamento di organizzazione dell’Ente e non a norme che rappresentano attuazione di principi costituzionali e generali dell’ordinamento.

Sullo stesso punto la Sezione Regionale della Corte dei Conti della Lombardia, osserva che l’art. 31 introduce una disciplina speciale per gli Enti territoriali ai fini della tutela dell’autonomia locale, costituzionalmente garantita e quindi prevale sulla norma rivolta in generale alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 24 del decreto.

Insomma una deliberazione parla di applicabilità a decorrere dal 1 gennaio 2010, l’altra sostiene che gli Enti hanno tempo fino al 31/12/2010.

In merito al terzo punto la deliberazione n°10 sostiene che l’art. 91 TUEL (nella parte concorsi riservati interamente al personale dipendente), debba ritenersi abrogato per incompatibilità con il D.lgs 150.

Il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale Lombardia cita l’art. 1, comma 4 del TUEL, che stabilisce che le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al TUEL, se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Pertanto gli Enti Locali hanno tempo fino al 31/12/2010, per recepire i principi introdotti dal D.lgs. 150 e possono tener conto delle procedure di cui all’art. 91, 3° comma del TUEL, per alcuni profili e figure professionali, caratterizzate da una professionalità acquisibile solo all’interno dell’ente.

L’orientamento espresso dalla Sezione Regionale della Lombardia è sostanzialmente in linea con quanto evidenziato anche dall’ANCI. È indubbio però che interpretazioni così difformi rafforzano la posizione più volte espressa dalla UIL FPL:

-         la riforma Brunetta non può disapplicare i contratti nazionali ed integrativi in vigore;

-         l’emanazione del dispositivo legislativo non consente l’adozione di soluzioni unilaterali;

-         la nuova disciplina va raccordata ed armonizzata con il nuovo CCNL 2010-2012.

Il rapporto, dunque, tra Decreto Legislativo 150 e CCNL dovrà trovare la sua definizione sul tavolo di contrattazione.

Ritenere che tutti gli accordi negoziati precedentemente siano decaduti, oltre a sollevare problemi di costituzionalità, rischierebbe di far precipitare le pubbliche amministrazioni in un caos normativo, sicuramente non voluto neanche dal legislatore.

Fraterni saluti.

 

       Il Segretario Generale

       f.to Giovanni Torluccio

  

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