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Cari amici e compagni,
una delle questioni di maggiore
delicatezza che concernono il decreto legislativo 150/2009 è
indubbiamente il grado di vincolo del dispositivo legislativo per
l’ordinamento degli Enti Locali alla luce di due recenti pronunciamenti
della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia,
nell’adunanza del 16 marzo e della Corte dei Conti – Sezione delle
Autonomie nell’adunanza del 31 marzo 2010, l’istituto delle progressioni
verticali.
Sostanzialmente la deliberazione n°10
della Sezione delle Autonomie esprime il proprio parere su tre questioni
fondamentali:
·
le progressioni
verticali fra aree
·
la decorrenza dell’art.
62 del decreto legislativo n°150/2009
·
la vigenza o meno
dell’art. 91 TUEL, nella parte relativa ai concorsi riservati, alla luce
della disciplina sopravvenuta.
Sul primo punto in estrema sintesi si
afferma che le progressioni verticali fra aree dovranno svolgersi
secondo le regole del concorso pubblico, riservando la possibilità per
le amministrazioni degli Enti di destinare una quota non superiore al
50% dei posti messi a concorso al personale interno. Il dipendente potrà
parteciparvi solo se in possesso del titolo di studio previsto per
l’accesso dall’esterno.
Svolgendo l’analisi dei provvedimenti
attraverso una lettura comparata degli stessi punti sopra evidenziati,
il parere n°375 della Sezione Regionale di controllo della Corte dei
Conti della Lombardia, al primo punto riprende i contenuti della
deliberazione n°10, del resto esplicitati dall’art. 62 del decreto
legislativo 150 ma si differenzia, affermando che il possesso di una
precedente esperienza lavorativa, nell’ambito dell’Amministrazione,
possa configurarsi come requisito professionale meritevole di
riconoscimento e pertanto ritenere l’anzianità di servizio, elemento
essenziale per la partecipazione alle procedure concorsuali interne è
stato considerato dalla Suprema Corte, non lesivo del precetto
costituzionale (sentenza n°234 del 1994).
Inoltre la Sezione Regionale della
Lombardia afferma che la riserva dei posti da destinare al personale
interno è da riferire al totale dei posti che l’ente prevede di mettere
a concorso, almeno su base annuale.
Se si calcolasse la percentuale del
50% sui contingenti delle singole categorie messe a concorso, si
potrebbero porre gravi problemi applicativi per i comuni di minori
dimensioni.
In merito al secondo punto, i due
provvedimenti amministrativi vanno su direzioni diametralmente opposte.
La deliberazione n°10, affronta il
tema dell’antinomia tra il termine di decorrenza contenuto nell’art. 24
del D.lgs 150 1 gennaio 2010 e le previsioni dell’art. 31, dispone che
l’adeguamento dell’Ente possa avvenire entro il 31/12/2010, legittimando
la possibilità di dare corso a procedure di selezione in maniera
difforme dal decreto lgs. 150.
La Corte dei Conti – Sezione delle
Autonomie – afferma l’immediata applicabilità dell’art. 62 sostenendo
che l’adeguamento, previsto dall’art. 31 del D.lgs 150, è relativo al
regolamento di organizzazione dell’Ente e non a norme che rappresentano
attuazione di principi costituzionali e generali dell’ordinamento.
Sullo stesso punto la Sezione
Regionale della Corte dei Conti della Lombardia, osserva che l’art. 31
introduce una disciplina speciale per gli Enti territoriali ai fini
della tutela dell’autonomia locale, costituzionalmente garantita e
quindi prevale sulla norma rivolta in generale alle pubbliche
amministrazioni, di cui all’art. 24 del decreto.
Insomma una deliberazione parla di
applicabilità a decorrere dal 1 gennaio 2010, l’altra sostiene che gli
Enti hanno tempo fino al 31/12/2010.
In merito al terzo punto la
deliberazione n°10 sostiene che l’art. 91 TUEL (nella parte concorsi
riservati interamente al personale dipendente), debba ritenersi abrogato
per incompatibilità con il D.lgs 150.
Il parere della Corte dei Conti –
Sezione Regionale Lombardia cita l’art. 1, comma 4 del TUEL, che
stabilisce che le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe
al TUEL, se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Pertanto gli Enti Locali hanno tempo
fino al 31/12/2010, per recepire i principi introdotti dal D.lgs. 150 e
possono tener conto delle procedure di cui all’art. 91, 3° comma del
TUEL, per alcuni profili e figure professionali, caratterizzate da una
professionalità acquisibile solo all’interno dell’ente.
L’orientamento espresso dalla Sezione
Regionale della Lombardia è sostanzialmente in linea con quanto
evidenziato anche dall’ANCI. È indubbio però che interpretazioni così
difformi rafforzano la posizione più volte espressa dalla UIL FPL:
-
la riforma Brunetta non può disapplicare i contratti nazionali ed
integrativi in vigore;
-
l’emanazione del dispositivo legislativo non consente l’adozione
di soluzioni unilaterali;
-
la nuova disciplina va raccordata ed armonizzata con il nuovo
CCNL 2010-2012.
Il rapporto, dunque, tra Decreto
Legislativo 150 e CCNL dovrà trovare la sua definizione sul tavolo di
contrattazione.
Ritenere che tutti gli accordi
negoziati precedentemente siano decaduti, oltre a sollevare problemi di
costituzionalità, rischierebbe di far precipitare le pubbliche
amministrazioni in un caos normativo, sicuramente non voluto neanche dal
legislatore.
Fraterni saluti.
Il Segretario Generale
f.to Giovanni
Torluccio
Si allegano deliberazioni Corte dei
Conti:
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Sezione Autonomie
-
Sezione Regionale Lombardia
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