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Testi delle ipotesi di ccnl  per la dirigenza SPTA che, come già comunicato, non sono state sottoscritte da UIL FPL – FP CGIL – CISL FP per le motivazioni indicate nel comunicato unitario.

 

Le ipotesi riguardano il  CCNL integrativo del contratto firmato il 17 ottobre 2008 (coda contrattuale) e il CCNL secondo biennio economico 2008-09.

 

Elaborazione le tabelle degli incrementi e degli arretrati.

   
  Circolare Nazionale 324
  Comunicato unitario
  CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
  CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 17 OTTOBRE 2008
   

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Roma, 16 febbraio 2010

Prot. 324/10/MVG

Servizio: Sindacale

Oggetto: Dirigenza spta- biennio economico 2008-2009 e ccnl integrativo del ccnl 17.10.2008

 

 

 

 

Ai Segretari Regionali UIL FPL

  

Ai Segretari Provinciali UIL FPL

 

Ai Componenti del Coordinamento

Nazionale della Dirigenza

             

   LORO SEDI

 

Cari amici e compagni

 

Facciamo seguito all’invio dei testi delle ipotesi di ccnl per la dirigenza spta trasmettendo le tabelle degli incrementi e degli arretrati – distinte per ruoli –  e alcune schede di lettura che, anche se la UIL Fpl non ha  ritenuto di sottoscrivere l’accordo, potranno utilmente essere messe a disposizione dei dirigenti interessati.

 

La decisione di non firmare, del resto, non ha impedito che la nostra organizzazione contribuisse concretamente e fino all’ultimo al miglioramento degli articolati del biennio economico 2008 – 2009 e delle “code” contrattuali.

 

A questo proposito segnaliamo, prima di tutto, la destinazione di una maggiore percentuale del beneficio contrattuale alla parte fissa della retribuzione e l’inserimento della clausola della reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato, e rinviamo all’allegato appunto per una più puntuale disamina delle modifiche ottenute nella fase finale della trattativa rispetto ai testi precedentemente proposti dall’Aran e a voi inviati.

 

Nessun passo avanti c’è stato, invece, rispetto alle disposizioni sull’indennità di esclusività e quelle sulla modalità di fruizione dei 15 giorni di congedo per riposo biologico, sulle quali avevamo con ampio anticipo annunciato il nostro netto dissenso e che, dopo le ambiguità dei precedenti incontri sono state, rispettivamente, inserite e confermate.

 

Rinviando anche per questa parte all’approfondimento tecnico dell’appunto allegato vogliamo, però, ancora una volta precisare  che la contrarietà della UIL Fpl non è riferita alla scelta di investire risorse per valorizzare una specificità, in questo caso la esclusività del rapporto, ma al fatto che l’investimento sia limitato ad una sola parte del personale con l’effetto di ampliare ulteriormente quella forbice retributiva che da tempo chiediamo, invece, di ridurre.

 

Contiamo sull’impegno dei Segretari responsabili e del Coordinamento della dirigenza per una completa informazione ai dirigenti sulle motivazioni della mancata firma e dell’impegno comunque speso dalla nostra organizzazione per ottenere il miglioramento dell’impianto complessivo  delle due ipotesi di ccnl.

 

Fraterni saluti.

 

Il Segretario Generale

f.to  Giovanni Torluccio

 

   

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Contratto dirigenza sanitaria area non medica (Area III)

 

FP CGIL, CISL FP, UIL FPL non firmano: “Molti i risultati

raggiunti in questi mesi, ma sulla libera professione non c’è accordo”

 

Sindacati critici sulla modifica delle indennità di esclusività

 

 

Dopo una lunga trattativa all’ARAN che si è protratta per mesi e si è conclusa questa notte, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL hanno deciso di non firmare il CCNL 2008-2009 biennio contrattuale e code contrattuali degli oltre 21.000 dirigenti non medici del ruolo sanitario professionale tecnico e amministrativo – Area III.

 

In questi mesi, dichiarano Fabrizio Fratini della FP CGIL, Daniela Volpato della CISL FP  e Giovanni Torluccio della UIL FPL “abbiamo lavorato per definire il rinnovo contrattuale delle aree dirigenziali, come avvenuto in luglio dell’anno scorso per il personale del comparto sanità ed autonomie locali, oltre un milione di lavoratori. I risultati raggiunti grazie al lavoro di contrattazione e di confronto al tavolo con l’ARAN hanno permesso di raggiungere risultati importanti quali:

 

·         L’aumento contrattuale del 3,2% per il biennio economico, come per gli altri comparti contrattuali, pari a oltre 152 euro mensili procapite, con una equa distribuzione delle risorse tra i diversi e specifici ruoli: sanitario, tecnico-professionale e amministrativo;

·         il riconoscimento, come per il personale del comparto, delle risorse regionali aggiuntive dello 0,80%, pari a 38 euro medi mensili pro capite, da destinare a seguito della contrattazione regionale a specifici obiettivi nelle regioni non sottoposte a vincoli finanziari;

·         la possibilità di prevedere a livello regionale un aumento del valore della partecipazione delle aziende per la mensa o per le modalità sostitutive (ticket restaurant ecc…), risultato raggiunto in analogia a quanto definito per il personale del comparto;

·         l’aggiornamento e la valorizzazione di alcuni istituti normativi, a partire  dal sistema disciplinare adeguato alle nuove normative, nel quale abbiamo, con determinazione, richiesto la previsione della reintegra in caso di licenziamento illegittimo come già definito nei contratti delle altre aree dirigenziali;

·         la valorizzazione delle tutele relative alla copertura assicurativa finalizzata al miglioramento dei sistemi di gestione del risk management da parte delle singole regioni e strutture sanitarie;

·         l’adeguamento delle materie oggetto di coordinamento e relativo confronto sindacale a livello regionale, comprese le problematiche connesse al lavoro flessibile e precario e il rafforzamento della contrattazione integrativa”.

 

 

“Le nostre organizzazioni sindacali però - sottolineano i segretari nazionali di CGIL FP CILS FP UIL FPL - malgrado l’acquisizione di questi importanti risultati, hanno deciso di non sottoscrive il contratto di lavoro non ritenendo accettabili le previsioni in materia di libera professione e in particolare rispetto all’indennità di esclusività dei dirigenti del ruolo sanitario”.

 

Per i segretari di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL infatti “il contratto fa una scelta di campo completamente diversa da quella portata avanti negli ultimi anni e condivisa dalle nostre organizzazioni sindacali. Cioè prevede l’inserimento di questa indennità, qualificata dalla legge istitutiva quale elemento distinto della retribuzione, all’interno del monte salari complessivo della retribuzioni, su cui si calcola il rinnovo contrattuale”.

 

FP CGIL, CISL FP, UIL FPL “non possono condividere tale scelta per ragioni generali e di merito del sistema normativo e contrattuale del servizio sanitario nazionale e in particolare:

 

o        perché in questo modo si snatura il ruolo dell’indennità di esclusività e si annullano le ragioni della sua previsione.  L’ obiettivo era infatti rendere qualificante il sistema di libera scelta di opzione del medico e del dirigente sanitario, attraverso un meccanismo di premio individuale in caso di scelta di rapporto esclusivo con il servizio sanitario nazionale e viceversa di disincentivo, con il mancato riconoscimento dell’ indennità, nel caso in cui si decidesse di operare anche in ambito esterno o in intromoenia allargata;

 

o        perché includendo l’indennità nel monte salari, si determinano ulteriori e inaccettabili sperequazioni economiche tra i dirigenti di ruolo sanitario e quelli di ruolo professionale, tecnico e amministrativo della stessa area, così come rispetto al personale degli altri comparti contrattuali. Tale scelta non risponde alle necessità del sistema sanitario nazionale, laddove è invece necessario assicurare l’unicità della “strumentazione contrattuale”. Condizione che permette di valorizzare l’elevato livello delle professionalità della dirigenza e del comparto, la maggiore responsabilità ed autonomia professionale raggiunta da tutti i professionisti sanitari, ma soprattutto l’elevato livello di integrazione professionale espressa nelle strutture sanitarie nel lavoro di equipe fra medici, professionisti ed operatori sanitari.

 

 

Insomma, concludono Fratini, Volpato e Torluccio “oggi non possiamo condividere una scelta negoziale che non offra risposte a interrogativi che riguardano il sistema complessivo di regole nell’ambito del servizio sanitario nazionale. Risposte che invece vogliamo trovare attraverso il confronto, in particolare con le Regioni”.

 

A questo proposito va ricordato che la richiesta di confronto è già stata inviata il mese scorso a firma dei segretari generali di FP CGIL Carlo Podda, CISL FP Giovanni Faverin e UIL FPL Giovanni Torluccio, che hanno rimarcato con forza la necessità, non rinviabile, di aprire un dibattito “vero” sulle nuove regole del sistema professionale e delle responsabilità della sanità, in modo integrato fra le diverse figure professionali, dal medico all’operatore, e conseguentemente sui contenuti contrattuali.

 

In questo ambito e in questa prospettiva, concludono Fratini, Volpato e Torluccio, “le nostre federazioni valuteranno complessivamente i contenuti del contratto, anche alla luce delle scelte che auspichiamo le regioni siano pronte e disponibili ad affrontare nei prossimi mesi. Ciò nell’interesse di un servizio sanitario nazionale in cui i lavoratori rappresentano la leva delle scelte e dei cambiamenti in corso rispetto ai nuovi bisogni dei cittadini”.

 

 

Roma, 10 febbraio 2010

 

   

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenze

CAPO I - Trattamento economico dei dirigenti

Art.  2 - Incrementi stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli nel biennio 2008-2009

Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti

Art. 3 - Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo.

CAPO II

Art. 4 - La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo

Art. 5 - Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti del ruolo professionale e tecnico.

Art. 6 - Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo.

CAPO III 

Art.7 - Effetti dei benefici economici

CAPO IV  - Fondi aziendali

Art. 8 - Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa

Art. 9 - Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

Art. 10 - Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

Art. 11 - Incremento dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario

CAPO IV

Art. 12 - Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all’utenza

DICHIARAZIONE CONGIUNTA  N.1

ALLEGATO N. 1

1. Modalità attuative

2. Indicatori - parametri

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenze

1. Il presente contratto collettivo nazionale riguarda il biennio economico 2008-2009  e  si applica a tutti i dirigenti del ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico e Amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008.

 

CAPO I - Trattamento economico dei dirigenti

Art.  2 - Incrementi stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli nel biennio 2008-2009

1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti dei quattro ruoli, compresi biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall'art. 19 del CCNL del 17 ottobre 2008, è incrementato di € 19,03 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 42.215,39

2. A decorrere dal 1 gennaio 2009 l’incremento di cui al comma 1 è rideterminato in € 103.30 lordi mensili. Per effetto di tale incremento lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato alla stessa data in € 43.310,90.

3.Gli incrementi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono gli importi corrisposti, ai sensi delle disposizioni vigenti, a titolo d’indennità di vacanza contrattuale.

4. Si conferma quanto previsto dal comma 3 dell’art. 19 del CCNL 17.10.2008.

 

Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti

Art. 3 - Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo.

1. Dal 1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei  dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 20, comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008, è così rideterminata:

È

 

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al

31 dicembre 2007

Incremento annuo

Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal

1 gennaio 2009

Dirigente incarico struttura complessa

12.389,20

426,37

12.815,57

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

7.366,10

253,50

7.619,60

Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

4.691,51

161,46

4.852,97

Dirigente equiparato

4.143,59

142,60

4.286,19

Dirigente < 5 anni

270,37

9,30

279,67

È

2. L’incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica..

3. Il fondo dell'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all’incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.

4. E’ confermato il comma 4 dell’art. 20 del CCNL del 17 ottobre 2008

 

CAPO II

Art. 4 - La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo

1. Si conferma l’art. 21 del CCNL del 17 ottobre 2008.

 

Art. 5 - Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti del ruolo professionale e tecnico.

1. Dal 1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei  dirigenti di cui all'art. 22, comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008, è così rideterminata:

 

È

 

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al

31 dicembre 2007

Incremento annuo

Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal

1 gennaio 2009

Dirigente incarico struttura complessa

14.372,94

942,88

15.315,82

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

6.659,44

436,86

7.096,30

Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

3.793,24

248,84

4.042,08

Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

Art. 45 c.2 DPR 384/90

3.793,24

248,84

4.042,08

Dirigente equiparato

3.323,68

218,04

3.541,72

Dirigente < 5 anni

566,79

37,18

603,97

 

È

2. L’incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica..

3. Il fondo dell'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all’incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.

4. E’ confermato il comma 4 dell’art. 20 del CCNL del 17 ottobre 2008

 

Art. 6 - Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo.

1. Dal 1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei  dirigenti di cui all'art. 23, comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008, è così rideterminata:

È

 

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al

31 dicembre 2007

Incremento annuo

Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal

1 gennaio 2009

Dirigente incarico struttura complessa

13.951,20

864,95

14.816,15

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

6.788,89

420,90

7.209,79

Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

3.989,52

247,35

4.236,87

Dirigente equiparato

3.608,16

223,70

3.831,86

Dirigente < 5 anni

633,31

39,26

672,57

 

È

2. L’incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica..

3. Il fondo dell'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all’incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.

 

CAPO III

Art.7 - Effetti dei benefici economici

1. Le misure degli stipendi tabellari stabiliti nel presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità alimentare dell’art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:

- del CCNL 8 giugno 2000: indennità di cui all’art. 37, comma 2; assegni personali previsti dall’art. 38, commi 1 e 2 e dall’art. 43, commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale; indennità dell’art. 40;

- dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.

3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.

 

CAPO IV  - Fondi aziendali

Art. 8 - Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa

1. I fondi previsti dall’art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato secondo le disposizioni del CCNL del 17.10.2008.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato delle risorse individuate negli artt. 3, 5 e 6 a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.

3. E’ confermato il comma 3 dell’art. 25  del CCNL del 17 ottobre 2008.

 

Art. 9 - Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

1. Il fondo previsto dall’art. 26 del CCNL del 17 ottobre 2008, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato nel suo ammontare consolidato secondo le disposizioni del CCNL del 17.10.2008, sia per le modalità del suo utilizzo, che per le relative flessibilità.

2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15% è fissata in € 26,61. In caso di lavoro notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% è pari a € 30,08 ed in caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% è pari a € 34,70

 

Art. 10 - Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

1. L' art. 27 del CCNL del 17 ottobre 2008, relativo al fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli è confermato nel suo ammontare consolidato secondo le disposizioni del CCNL del 17.10.2008. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui all’art. 27, comma 1 ultimo periodo del CCNL del 17.10.2008, le quali comunque costituisco ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2008 ai sensi del comma 3.

2 Il fondo è incrementato, a decorrere dal 1 gennaio 2009, di € 120,90 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2007.

3. Si conferma quanto previsto dal comma 3 dell’art. 27 del CCNL del 17 ottobre 2008.

 

Art. 11 - Incremento dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario

1. Gli importi dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all’art. 5 del CCNL del 8 giugno 2000, sono rideterminati dal 1 gennaio 2009 nelle misure annue lorde di seguito indicate:

È

Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa

€ 17.052,27

Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni

€ 12.181,87

Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni

€ 5.234,43

 

Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni

€ 1.545,66

È

2. L’indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità.

3. E’ disapplicato l’art. 5, comma 2, secondo capoverso del CCNL 8/6/2000, secondo biennio economico.

 

CAPO IV

 

Art. 12 - Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all’utenza

  1. Al fine di dare maggiore impulso ai processi di innovazione, le Aziende promuovono specifici progetti programmi o piani di lavoro per il miglioramento dei servizi rivolti all’utenza, con particolare riferimento alla piena adeguatezza dei sistemi organizzativi, nonché al conseguimento di una maggiore corrispondenza tra le prestazioni rese e le esigenze del cittadino. 

  2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell’Azienda ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attività fissata nei livelli essenziali di assistenza soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione delle liste di attesa e la piena e qualificata erogazione dei servizi, ivi compreso l’ampliamento degli orari delle strutture e il miglioramento del servizio di guardia anche con riferimento alle attività di gestione dell’emergenza e del pronto soccorso..

  3. Nell’ambito dei vincoli di finanza pubblica fissati per i rispettivi sistemi sanitari regionali e fatto salvo comunque il rispetto dei Patti per la salute e dei relativi obiettivi e vincoli economici e finanziari, le Regioni, in presenza di ulteriori economie effettuate nell’ambito di processi strutturali di razionalizzazione e riorganizzazione del settore sanitario che consentano complessivi risparmi di spesa, ivi compresi quelli riferiti ai costi per il personale, individuano con specifica direttiva, a valere dall’anno 2009, ulteriori risorse nel limite massimo dello 0,8%, calcolate sul monte salari 2007, per il finanziamento dei progetti innovativi di cui ai commi precedenti. Dette risorse non sono oggetto di consolidamento in alcuno dei fondi previsti dal presente CCNL e non possono finanziare voci del trattamento fondamentale della retribuzione.

  4. Le suddette risorse sono erogate a consuntivo, previa verifica dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, da attuarsi mediante appositi indicatori e parametri previsti nell’ambito della direttiva regionale di cui al comma 3, sulla base dei criteri individuati nell’Allegato 1 al presente CCNL. Tale risorse vengono destinate ai dirigenti direttamente coinvolti nell’ambito di tali progetti, secondo appositi meccanismi premiali correlati ai risultati conseguiti.

È

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA  N.1

 

Le parti congiuntamente dichiarano che,  con riferimento al biennio economico 2008-2009, nella definizione di “monte salari” viene ricompresa  l’indennità di esclusività  del rapporto di lavoro  di cui all’art. 5 del CCNL dell’8 giugno 2000.

È

 

ALLEGATO N. 1

Criteri generali per la definizione di sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi dei progetti e programmi di miglioramento di cui all’art.6  del presente CCNL.

 

1. Modalità attuative

Le Regioni forniscono, nell’ambito della direttiva di cui al comma 3 dell’art. 6 del presente CCNL, le linee guida circa le modalità di attuazione dei progetti e programmi di cui al comma medesimo, individuando possibili macro-obiettivi coerenti con il piano sanitario regionale e prevedendo, in via generale, indicatori e parametri idonei ad accertare l’effettivo miglioramento delle prestazioni e dei servizi erogati ed il raggiungimento dei risultati quali - quantitativi prefissati. 

Nell’ambito dei suddetti macro-obiettivi, i progetti aziendali individuano prioritariamente:

-          gli obiettivi da conseguire;

-          i processi nei quali si articola l’azione;

-          le risorse umane, tecniche e strumentali necessarie, individuando, altresì, le competenze e le professionalità coinvolte;

-          gli indicatori ed i parametri adeguati ai citati obiettivi ai fini della verifica dei relativi risultati raggiunti.

 

2. Indicatori - parametri

Per quanto riguarda le risorse assegnate e  le procedure utilizzate, la misurazione del miglioramento qualitativo conseguito avviene sulla base di tali criteri, individuati a titolo esemplificativo:

  • Professionalità: intesa come livello delle conoscenze scientifiche e delle abilità professionali posseduto;

  • Efficacia: con riferimento alla procedure utilizzate nell’erogazione dei servizi e semplificazione delle stesse, anche ai fini alle riduzione dei tempi medi di erogazione;

  • Capacità innovativa: attitudine dimostrata nell’attuare innovazioni organizzative, tecnologiche e di servizio e di partecipare attivamente ai processi di cambiamento organizzativo;

  • Orientamento all’utenza, anche con riferimento al grado di soddisfazione espresso dai soggetti interessati;

  • Appropriatezza tecnica: della strumentazione utilizzata e delle tecnologie disponibili;

  • Benchmarking: il confronto della qualità e quantità dei servizi con l’analoga offerta di altre aziende con performance elevate.  

Per quanto riguarda le prestazioni ed ai servizi erogati nell’ambito dei progetti, i risultati conseguiti, da esplicitarsi,  ove possibile, anche con dati quantitativi, vengono accertati sulla base delle seguenti tipologie di indicatori e requisiti:

 

- Accessibilità ai servizi e alle prestazioni sanitarie: con riguardo anche all’ampliamento degli orari di apertura delle strutture ovvero al miglioramento dei livelli di  accoglienza e di ascolto anche in relazione alla capacità di garantire la massima  trasparenza ed informazione;

- Ampiezza ed incisività dell’intervento: adeguatezza dell’attività assistenziale e sociosanitaria, rispetto alle esigenze e ai bisogni dell’utenza;

- Integrazione: con riferimento ai servizi socio-sanitari ovvero tra ospedale e territorio o tra le diverse strutture pubbliche che operano in un determinato ambito territoriale;

- Continuità assistenziale: capacità di articolare e collegare nel tempo gli interventi dei diversi operatori e delle differenti strutture sanitarie coinvolte;

- Sicurezza: capacità di fornire il massimo livello di assistenza e cura con il minimo rischio per il paziente e per gli operatori;

- Immediatezza: rapidità nell’erogare le prestazioni richieste dall’utenza anche con particolare riferimento alla riduzione /azzeramento dei tempi di attesa, per i quali i risultati conseguiti sono  individuati in termini percentuali.

- Gestione dell’emergenza: miglioramento dei servizi di guardia e pronta disponibilità, favorendo l’integrazione tra DEA e 118 nonché nei tempi d’attesa dei codici bianchi e verdi. 

   
   

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 17 OTTOBRE 2008

 

INDICE

TITOLO  I

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenze

TITOLO  II

CAPO I

Art. 2 - Coordinamento regionale

Art. 3 - Disposizioni in materia di contrattazione integrativa

TITOLO II - RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

Art. 4 - Disposizioni in materia di funzioni dirigenziali

CAPO II - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Art.  5 - Principi generali

Art. 6 - Obblighi del dirigente

Art. 7 - Sanzioni e procedure disciplinari

Art.  8 - Codice disciplinare

Art.  9 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

Art. 10 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

Art.  11 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

Art. 12 - La determinazione concordata della sanzione

Art. 13 - Norme finali relative alla responsabilità disciplinare

Art. 14 - La reintegrazione dei dirigente  illegittimamente licenziato

Art. 15 - Indennità sostitutiva della reintegrazione

CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 16 - Disposizioni particolari e conferme

Art. 17 - Sistemi per la gestione del rischio e copertura assicurativa

Art. 18 - Mensa

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.1

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.2

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.3

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.4

 

È

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 17 OTTOBRE 2008

TITOLO  I

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenze

1. Il presente contratto collettivo nazionale riguarda la sequenza contrattuale prevista dall’art. 28 del CCNL del 17 ottobre 2008 e  si applica a tutti i dirigenti del ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico e Amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008.

2. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 1 del CCNL 17.10.2008.

 

TITOLO  II

CAPO I

Art. 2 - Coordinamento regionale

1. L’art. 5, del CCNL 17.10.2008 è così integrato:

-          al comma 1, dopo la lettera k) sono inserite le seguenti lettere:

“l) ai criteri generali per la determinazione di una quota della percentuale, di cui all’art. 57, comma 2, lett. i) del CCNL 8.6.2000 nonché per l’individuazione delle discipline sanitarie, che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria”;

m) indicazioni in tema di articolo 14, comma 7, relativo all’assistenza umanitaria , emergenza e cooperazione”

-          al termine del comma 6 è inserito il seguente capoverso: Le Regioni inoltre, svolgono opportuni confronti e verifiche con le OO.SS. al fine di valutare, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e flessibile , tenuto conto della garanzia di continuità nell’erogazione dei LEA.

2. Nell’ambito del coordinamento regionale di cui all’art. 5 del CCNL del 17.10.2008, saranno effettuate le opportune verifiche ai fini dell’individuazione delle risorse da destinare ai progetti per il miglioramento dei servizi all’utenza e delle relative modalità attuative, secondo quanto previsto dall’art. 6 del CCNL del biennio 2008-2009.

 

Art. 3 - Disposizioni in materia di contrattazione integrativa

1. Le Aziende  sono tenute ad attivare la contrattazione integrativa, secondo le modalità ed i tempi previsti dall’art. 4 del CCNL del 17 ottobre 2008, al fine di adottare, nel quadro della massima trasparenza dei ruoli e  delle responsabilità  delle parti, scelte condivise nelle materie alla stessa demandate, anche nell’ottica di conseguire il miglioramento qualitativo dei servizi e dei livelli assistenziali, tenuto conto degli obiettivi  prioritari di ciascuna Azienda.

2. Nell’ambito della Conferenza Permanente,  istituita presso le Regioni ai sensi dell’art. 6 del CCNL del 3 novembre 2005, si provvederà a verificare gli andamenti della contrattazione integrativa allo scopo di analizzarne i risultati ed individuare gli eventuali elementi ostativi alla concreta attuazione della stessa. Nei casi di mancato avvio delle trattative, la Conferenza potrà, inoltre, formulare proposte e fornire indicazioni al fine di favorire l’attivazione delle stesse da parte dell’Aziende.

3. Nell’ambito dell’attività di monitoraggio di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i l’ARAN evidenzia le eventuali criticità in relazione alla contrattazione integrativa delle Aziende o degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito del rapporto annuale, da inviare al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell’Economia e finanze, nonché al Comitato di settore.


 

TITOLO II - RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

Art. 4 - Disposizioni in materia di funzioni dirigenziali

1.      Ad integrazione di quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali in tema di incarichi e ferma restando la competenza dell’azienda in merito alla graduazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 50 del CCNL 5.12.1996 come modificato dall’art. 26 del CCNL 8.6.2000:

-          l’incarico di direzione di struttura semplice, ed in particolare quella dipartimentale, include necessariamente la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali,  che deve essere prevalente rispetto agli altri criteri e parametri. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso  può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie;

-          l’incarico di natura professionale di cui all’art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL 8.6.2000 prevede in modo prevalente rispetto agli altri criteri e parametri, responsabilità tecnico-specialistiche.

2.      L’incarico dirigenziale di natura gestionale o professionale si perfeziona solo a seguito della stipula del contratto individuale con le modalità di cui all’art. 13 del CCNL 8.6.2000 come integrato dall’art. 24, comma 6 del CCNL 3.11.2005 e secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 5 del CCNL 8.6.2000, come integrato dall’art. 24, comma 7 del CCNL 3.11.2005.

3.      I valori massimi delle fasce di cui agli artt. 54 e 55 del CCNL 5.12.1996, come modificati dall’art. 40, comma 10 del CCNL 8.6.2000, sono così rideterminati, nei limiti delle disponibilità del fondo di competenza:

  - Fascia a) dell’art. 54:       € 50.000,00

  - Fascia b) dell’art. 54:       € 42.000,00

  - Fascia a) dell’art. 55:       € 42.000,00

  - Fascia b) dell’art. 55:       € 30.000,00

4. Il comma 9 dell’art. 40 del CCNL 8.6.2000 è così modificato: le parole “è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%” sono sostituite dalle seguenti: “è prevista una maggiorazione fra il 30 % ed il 50%”.

5. Al comma 5 dell’art. 27 del CCNL dell’8 giugno 2000, il termine “strutture,”viene  integrato dalla seguente espressione: “di carattere gestionale,”

 

CAPO II - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

 

Art.  5 - Principi generali

1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Aziende ed enti del SSN, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinare per i dirigenti, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele al dirigente medesimo, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 150/2009.

2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli  relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL  e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 15/ter  del d.lgs. n. 502 del 1992, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, nonché la  capacità  professionale, le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti. Quest’ ultima viene accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell’ambito del sistema di valutazione di cui agli artt. 25 e segg. del CCNL del 3 novembre 2005.

3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.

4. Per la responsabilità disciplinare,  la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, individuate dal presente CCNL,  sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal presente CCNL medesimo, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 150/2009, con particolare riferimento alla regolamentazione del procedimento disciplinare.  L’irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, deve essere tempestivamente comunicata al dirigente e, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, non può essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.

 

Art.  6 - Obblighi del dirigente

1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.

2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL del 3.11.2005, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi dell’art. 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi.

3. Il dirigente, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, deve, in particolare:

a)      assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme  regolatrici del rapporto di lavoro, nonché delle disposizioni contrattuali, nonché l’osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall’Azienda e perseguire direttamente l’interesse pubblico  nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;

b)      non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

c)      nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all’interno dell’Azienda con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura,  astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti,  da comportamenti lesivi della dignità della persona o  che, comunque,  possono nuocere all’immagine dell’Azienda;

d)     nell’ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio correlata alle esigenze della propria  struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente;

e)      astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi;

f)       sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell’attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al  rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l’attivazione dell’azione disciplinare,  secondo le disposizioni vigenti;

g)      informare l’Azienda di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale, quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l’Azienda;

h)      astenersi dal chiedere o accettare  omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore;

i)        garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi, il massimo rispetto dei compiti di vigilanza,  operatività e continuità dell’assistenza al paziente nell’arco delle 24 ore, nell’ambito delle funzioni assegnate al dirigente, nel rispetto dalla normativa contrattuale vigente;

j)        assicurare la massima diligenza nella compilazione e tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;

k)      rispettare le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento dell’attività libero professionale;

l)        rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l’assenza per malattia

m)    assolvere diligentemente e prontamente agli obblighi a lui ascrivibili in merito alla certificazione delle assenze per malattia.

4. Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all’attività amministrativa, informazione all’utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché di divieto di fumo.

5. In materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche con riferimento all’art. 1, comma 60 e segg. della legge 662 del 1996.

6. L’art. 14 del CCNL del 17 ottobre 2008 è disapplicato.

 

Art. 7 - Sanzioni e procedure disciplinari

1.      Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell’art. 6 (obblighi del dirigente), secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

a)      censura scritta

b)      sanzione pecuniaria;

c)      sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art. 8 ( codice disciplinare)

d)     licenziamento con preavviso

e)      licenziamento senza preavviso

2.      Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme e i termini del procedimento disciplinare, trovano applicazione le previsioni dell’art. 55 bis del d.lgs. 165/2001.

3.      Per le infrazioni di minore gravità fino alla sospensione dal servizio non superiore a dieci giorni, il titolare del potere disciplinare è, ai sensi dell’art. 55/bis, comma 2,  il dirigente responsabile della struttura cui l’interessato è formalmente assegnato. Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi della sospensione dal servizio per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare viene svolto dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 55/bis, comma  4. 

4.      Nei casi stabiliti dall’art. 55, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare è il direttore generale o chi da lui delegato.

5.      Nell’ambito del procedimento disciplinare previsto dall’art. 55/bis  del d.lgs. 165/2001 come introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e contenere l’esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere edotto il dirigente degli elementi a lui addebitati e consentire allo stesso di esercitare il diritto di difesa. 

6.      Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.

7.      I provvedimenti  cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.

 

Art.  8 - Codice disciplinare

1. Le Aziende sono tenute al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni:

-          l’ intenzionalità del comportamento;

-          il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell’evento;

-          la rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;

-          le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Azienda

-          entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;

-          l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.

2.      La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito del presente articolo.

3.      Al dirigente  responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4.      La sanzione disciplinare dal minimo della censura scritta fino alla multa da € 200 a  € 500   si applica, graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:

a)       inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55/ quater, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001;

b)       condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;

c)       alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;

d)      comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;

e)       violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l’Azienda;

f)         violazione dell’obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;

g)       inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l’azienda o per gli utenti;

h)       violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all'azienda.

L’importo delle multe sarà introitato nel bilancio dell’Azienda ed è destinato alle attività formative.

5.      La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni, si applica nel caso previsto dall’art. 55 bis, comma 7 del d.lgs. 165/2001.

6.      La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 3 mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’art. 55 sexies, comma 3 e dall’art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001.

7.      La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, si applica nel caso previsto dall’art. 55 sexies, comma 1 del d.lgs. 165/2001.

8.      La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a)      recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6, e 7 oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;

b)      minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei  confronti dell’Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

c)      manifestazioni offensive nei confronti dell’Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi,  salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;

d)     tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 sexies, comma 3, del D.Lgs. 165/2001;

e)      salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all’azienda, agli utenti o ai terzi;

f)       occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o ad esso affidati;

g)      mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale;

h)      comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell’assistenza al paziente, nell’arco delle ventiquattro ore, nell’ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;

i)        comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l’azienda o per i terzi;

j)        inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;

 k)      qualsiasi comportamento negligente,  dal quale sia derivato grave danno all’azienda o a terzi, fatto salvo previsto dal comma 7;

l)        atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti.

m)    atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.

9. Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l’Aziendain relazione a documentate esigenze organizzative e funzionali  dirette a  garantire la continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione.

10. In relazione alla specificità della funzione sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, anche con riferimento alla garanzia della continuità assistenziale, l’Azienda, con provvedimento motivato e previo consenso del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in una sanzione pecuniaria corrispondente al numero dei giorni di sospensione dell’attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera di cui all’art. 26 del CCNL del 10 febbraio 2004.  Tale clausola non si applica ai casi di sospensione previsti dagli artt. 55 bis, comma 7 del d.lgs. 165/2001, dall’art. 55 sexies, comma 3 e dall’art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001.

La relativa trattenuta sulla retribuzione è introitata dal bilancio dell’Azienda ed è destinata alle attività formative.

11. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

1. con preavviso, per

a)       le ipotesi considerate dall’art. 55 quater, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 165/2001 e 55, septies, comma 4;

b)       recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;

c)       mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell’azienda;

2. senza preavviso, per:

a)            le ipotesi considerate dall’art. 55 quater, comma 1, lett. a, d), e) ed f) del D.lgs. 165/2001 e dall’art. 55 quinques, comma 3;

b)            gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 9 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 1 (Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare);

c)            condanna, anche non passata in giudicato, per:

a. i delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;

b. gravi delitti commessi in servizio;

c. delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 97/2001;

d)                recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e    denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;

e)                 recidiva plurima in atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;

f)                 per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2119 del codice civile.

12. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 e dal comma 11 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti  di cui all’art. 6 (Obblighi del dirigente), nonché  quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

13. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, nonché al codice di comportamento e alle carte dei servizi, ove emanate, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’azienda, secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo del D.lgs. 165/2001. Tale pubblicità equivale a tutti gli effetti all’affissione all’ingresso della sede di lavoro.

14. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 12, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito web dell’amministrazione. Resta fermo che  le sanzioni previste dal D.Lgs. 150/2009 si applicano dall’entrata in vigore del decreto stesso.

15. I commi 3 e 5 dell’art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996 sono abrogati.

 

Art.  9 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. L’azienda, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità.

2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

 

Art. 10 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1.      Il dirigente  colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta  la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 11.

2.      Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell’incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, salvo che l’Azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 11, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)  del presente CCNL. 

3.      Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000 e fatta salva l’applicazione dell’art. (codice disciplinare), comma 10, qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, nonché dell’art.  11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL.

4.      Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita.  Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11,   punto 2,   qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001 nonché dell’art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL..

5.      Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto dall’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, comma 1, ultimo periodo.

6.      Ove l’azienda intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. (codice disciplinare), comma 11, punto 2, la sospensione del dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 8 (Codice disciplinare) comma 11,  punto 2,   l’azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 8 (codice disciplinare).

7.      Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo.

8.      Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”,  quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 11, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9.      In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

 

Art.  11 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1.      Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55ter, del D.Lgs.n.165/2001.

2.      L’Azienda, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione,  può sospendere il procedimento disciplinare attivato.

3.      Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55ter del D.Lgs.n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso”, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55ter, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni  dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità  stabilite dell’art. 55ter, comma 4.

4.      Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art.  8 (codice disciplinare) comma 11, punto 2 e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione

5.      Dalla data di riammissione di cui al comma 4, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al  coniuge o al convivente superstite e ai figli.

6.      Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

7.      E’ abrogato l’art. 19 del CCNL del 3.11.2005, come modificato dall’art. 17 del CCNL del 17/10/2008.

 

Art. 12 - La determinazione concordata della sanzione

1.      L’autorità disciplinare competente ed il dirigente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.

2.      La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

3.      L’autorità disciplinare competente o il dirigente può proporre all’altra parte l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art.55-bis, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art.55-bis del D.Lgs.n.165/2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del dirigente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art.55-bis, comma 5, del D.Lgs.n.165/2001.

4.      La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

5.      La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell’art.55-bis, comma 5, del D.Lgs.n.165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art.55-bis del D.Lgs.n.165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

6.      Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dirigente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

7.      Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dirigente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione,  può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente.

8.      In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini  del procedimento disciplinare, di cui all’art.55-bis del D.Lgs.n.165/2001.

9.      In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.

 

Art. 13 - Norme finali relative alla responsabilità disciplinare

Al fine di monitorare e verificare l’applicazione delle norme contrattuali definite dal presente CCNL, le Aziende  sono tenute ad inviare, con cadenza annuale,  a ciascuna Regione un rapporto  informativo sui procedimenti disciplinari effettuati anche con riferimento ai risultati degli stessi sia in termini di sanzioni erogate che di archiviazioni effettuate

 

Art. 14 - La reintegrazione dei dirigente  illegittimamente licenziato

1. L’Azienda, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza, anche in soprannumero nella medesima Azienda, con il conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento.. I dirigenti con incarico di struttura sono reintegrati in servizio con il medesimo incarico, ove disponibile, oppure con incarico, anche di natura professionale, di valore economico corrispondente a quello precedentemente ricoperto. Ai  dirigenti spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto nel periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento

2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.

 

Art. 15 - Indennità sostitutiva della reintegrazione

1. L’Azienda o il dirigente possono proporre all’altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all’art. 14 (Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato), il pagamento a favore del dirigente di un’indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.

2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure già previste per analoghe finalità nel CCNL del 10 febbraio 2004:

7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;

6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;

5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;

4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;

3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;

2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.

3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione minima unificata già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione della variabile aziendale e di quella di risultato e delle atre indennità connesse all’incarico precedentemente ricoperto.

4. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l’autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell’indennità supplementare, l'Azienda non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Il dirigente che abbia accettato l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Azienda, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato.

6. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL.

 

CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 16 - Disposizioni particolari e conferme

1. In relazione alle disposizioni di cui all’art. 20, comma 13 del CCNL 5.12.1996, I capoverso, e fermo rimanendo quanto previsto in materia di fruizione delle ferie, si conferma che la monetizzazione delle stesse è consentita solo all’atto della cessazione dal servizio e, qualora le ferie spettanti a tale data,  non siano state fruite per esigenze di servizio, queste ultime devono essere riconosciute in modo formale e tempestivo e comunque entro il termine di cui al comma 11 del medesimo art. 20, secondo le procedure definite dall’Azienda medesima.

2. L’art. 29, comma 4 del CCNL integrativo del 10.2.2004 viene così sostituito dalla data di entrata in vigore del presente CCNL:   ” Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2 spettano un periodo di  riposo biologico pari a 15 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l’anno solare di riferimento in un’unica soluzione”.

3. Si ribadisce, altresì, che sono qualificate come lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 28 del CCNL integrativo 10.2.2004, solo le prestazioni di carattere eccezionale, rispondenti ad effettive esigenze di servizio, espressamente e tempestivamente autorizzate con le procedure e le modalità stabilite in ciascuna azienda e limitatamente ai dirigenti ed alle situazioni indicate nel comma 2 del medesimo art. 28, ai soli fini di garantire la continuità assistenziale. 

4. L’art. 11, comma 1 del CCNL integrativo del 10.2.2004, al termine del primo capoverso, è integrato con l’inserimento dei seguenti periodi: “In particolare, nell’ambito dell’assistenza umanitaria, emergenza e cooperazione con i paesi in via di sviluppo, le aziende ed enti possono altresì concedere un’aspettativa senza assegni per un massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera frazionata, al fine di una collaborazione professionale all’estero, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un’organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della L. 49/1987 e s.m.i.. Nel caso in cui detti progetti siano finalizzati ad operare in situazioni di emergenza, la concessione o il diniego dell’aspettativa dovrà essere comunicata dall’azienda entro 15 giorni dalla richiesta.”. Sono fatte salve eventuali normative regionali in materia.

5. L’art. 15, comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008 viene  integrato dopo le parole “a tempo determinato senza soluzione di continuità” dalla seguente frase, “nonché  i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico equivalente alle funzioni dirigenziali  in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell’Unione Europea.

6. Il comma 3 dell’art. 17 del CCNL 3 novembre 2005 è così modificato: la parola “esclusivamente” è sostituita da “tutti”, e le parole “e nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali” sono soppresse.

 

Art. 17 - Sistemi per la gestione del rischio e copertura assicurativa

1.      Le parti prendono atto che la promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione degli errori nell’ambito della gestione del rischio e delle logiche del governo clinico rappresenta  una condizione imprescindibile per migliorare la qualità dell’assistenza e per l’erogazione di prestazioni più coerenti  con le aspettative dei cittadini.

2.       Le Aziende sono tenute a dotarsi di sistemi e strutture per la gestione del rischio, costituite da professionalità specifiche ed adeguate secondo gli atti di indirizzo regionali in materia, e, nell’ottica di fornire trasparenza e completezza al processo di accertamento dei fatti,  coinvolgono il professionista interessato nel sinistro in esame.

3.      Al fine di individuare modalità di gestione e di ricomposizione dei conflitti, le Aziende ricercano mediazioni stragiudiziali e potenziano la trattazione del contenzioso, mediante lo sviluppo di specifiche competenze legali e medico-legali, nonché l’istituzione, senza oneri aggiuntivi,  di appositi Comitati per la valutazione dei rischi.

4.      I dirigenti devono avere un ruolo attivo sia nella corretta ed informata gestione del rischio che nelle attività connesse alla prevenzione dello stesso. A tal fine sono tenuti a partecipare annualmente alle iniziative di formazione aziendale, di cui all’art. 14, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, garantendo  un numero di ore annuali non inferiori  a 20, secondo le linee di indirizzo regionali.

5.      Le Aziende assicurano una uniforme applicazione della disciplina contrattuale vigente in materia di copertura assicurativa della responsabilità civile, anche in coerenza con le risultanze della Commissione paritetica per la copertura assicurativa di cui all’art. 18 del CCNL del 17 ottobre 2008.

6.      Per le finalità di cui al comma 5, le polizze assicurative contengono i seguenti elementi:

a.       l’oggetto della copertura assicurativa,

b.      la validità temporale della medesima,

c.       la definizione di massimali adeguati

d.      la definizione di clausole per il recesso dal contratto

e.       l’individuazione di obblighi reciproci tra compagnia e contraente /assicurato in merito alla gestione dei sinistri.

7.      Resta fermo che le risorse disponibili sono quelle già destinate dalle Aziende alla copertura assicurativa.

8.      Ai fini di cui al comma precedente, le Regioni forniscono le  necessarie linee di indirizzo sulle  materie di cui al presente articolo  e ne verificano l’effettiva e conforme attuazione da parte delle Aziende.

9.      Nell’ambito del sistema delle relazioni sindacali, le Aziende forniscono periodicamente   una adeguata, tempestiva e completa informazione alle OO.SS. circa le eventuali iniziative in materia di garanzie assicurative, nonché  di prevenzione e gestione del rischio, anche per quanto riguarda il monitoraggio degli eventi potenzialmente produttivi di danno. 

 

Art. 18 - Mensa

1. L’art. 24 , comma 1 del CCNL integrativo del 10.2.2004, è così modificato:

“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l’organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell’autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all’esercizio del diritto di mensa da parte dei dirigenti.
2. L’art. 24, comma 4 del CCNL integrativo del 10.2.2004, è così modificato:
“4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dirigente finora prevista. Nel caso di erogazione dell’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dirigente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.”

 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.1

Per consentire alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dare omogenea attuazione all’art. 4 (Disposizioni in materia di funzioni dirigenziali), le parti, ad integrazione di quanto già previsto nell’art. 27, comma 7 del CCNL 8.6.2000, ritengono di precisare che la struttura semplice si configura come un’articolazione interna di una struttura complessa aziendale, mentre la struttura semplice dipartimentale afferisce al dipartimento e non è incardinata all’interno di una struttura complessa.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2

Le parti si danno atto dell’opportunità di avviare, nell’ambito della contrattazione nazionale, un processo di allineamento graduale delle retribuzioni di posizione minime unificate contrattuali dei dirigenti con incarico di cui alle lett. b) e c) dell’art. 27 del CCNL dell’8 giugno 2000, al fine di pervenire ad una più efficace realizzazione dei principi individuati dall’art. 6 del CCNL del 17 ottobre 2008, con particolare riguardo alla pari dignità ed importanza di tutte le tipologie di incarico.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.3

Le parti concordano sull’opportunità che, nella valutazione degli addebiti relativi alla violazione di obblighi specifici della funzione sanitaria e professionale,  di cui all’art. 6, lett. i) j), k), l), m) del presente CCNL,  l’Ufficio per i procedimenti disciplinari si avvalga dell’apporto di professionalità specifiche, individuate dall’Azienda, con incarico pari o superiore a quello ricoperto dal dirigente interessato. .

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Con riferimento al comma 6 dell’art. 8 (Codice disciplinare), le parti confermano che  il termine dei due anni agli effetti della recidiva decorre dal momento dell’applicazione della sanzione, da intendersi come formale irrogazione della stessa e relativa comunicazione al dirigente.

È