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Nota allegata
INPDAP: applicazione del CCNL del personale non dirigente del comparto
Regioni e Autonomie Locali
L'INPDAP, con nota
operativa n. 56 del 10 novembre 2009, fornisce alcune indicazioni circa
l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali –
biennio economico 2008-2009.
Il contratto si applica a
tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente:
·
dalle
Regioni a statuto ordinario;
·
dagli Enti
pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;
·
dagli ex
Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati i cui
dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al
rapporto di lavoro pubblico del comparto;
·
dai
Comuni;
·
dalle
Province;
·
dalle
Comunità montane;
·
dalle
Comunità collinari;
·
dai
Consorzi, associazioni, incluse le Unioni di Comuni, e comprensori tra
comuni, province, comunità montane e comunità collinari ed i cui
dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al
rapporto di lavoro pubblico del comparto;
·
dalle
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono
prevalentemente funzioni assistenziali;
·
dalle
Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
·
dalle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro
associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano
disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro
pubblico del comparto;
·
dalle
Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584;
·
dall’Agenzia per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e
provinciali;
·
dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL).
Il contratto si applica anche al personale del comparto soggetto a
processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione,
fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di
privatizzazione, sino alla individuazione o definizione della nuova e
specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro.
Gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza
espressamente prevista dal contratto stesso |