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Legge 4 marzo
2009, n. 15
“Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla
Corte dei Conti”. |
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Circolare Nazionale
535/09/MVG/mvg
Articolato: |
(stampa .pdf)
(stampa .pdf)
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Art. 1 |
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in materia di derogabilità delle disposizioni applicabili solo ai
dipendenti pubblici |
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Art. 2 |
Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni |
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Art. 3 |
Princìpi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa
e funzionalità delle amministrazioni pubbliche |
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Art. 4 |
Princìpi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del
personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva.
Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni
pubbliche |
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Art. 5 |
Princìpi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità |
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Art. 6 |
Princìpi e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica
all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 |
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Art. 7 |
Princìpi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità
dei dipendenti pubblici |
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Art. 8 |
Norma interpretativa in materia di vicedirigenza |
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Art. 9 |
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL |
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Art. 10 |
Efficienza dell'azione amministrativa |
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Art. 11 |
Corte dei conti |
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Art. 12 |
Monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali nel settore
pubblico |
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Art. 13 |
Modifica all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in
materia di semplificazione della legislazione |
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Roma, 17 marzo 2009
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Prot.
n°
535/09/MVG/mvg
Servizio: Sindacalecale
Oggetto:
Legge Delega
n°15/09
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Ai Segretari
Provinciali UIL FPL
LORO SEDI
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Cari amici e compagni,
è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 5 marzo la Legge 4 marzo 2009, n. 15: “Delega al Governo
finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché
disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”.
Trasmettiamo alcune schede
predisposte per facilitare una prima lettura del provvedimento, alla
quale seguiranno i necessari approfondimenti e valutazioni.
Fraterni saluti.
Il Segretario Generale
f.to
Carlo
Fiordaliso |
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DELEGA AL GOVERNO FINALIZZATA ALL’OTTImIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO
PUBBLICO E ALLA EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINSTRAZIONI NONCHE’
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO E ALLA CORTE DEI CONTI
(definitivamente approvato dal Senato il 25.2.2009) |
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Art. 1.
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in materia di derogabilità delle disposizioni
applicabili solo ai dipendenti pubblici
1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da
successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte
derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò
sia espressamente previsto dalla legge».
2. L'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1
del presente articolo, si applica alle disposizioni emanate o
adottate successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge. |
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Regola il rapporto di successione temporale tra legge e
contratto collettivo prevedendo che le disposizioni che
riguardano il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti possano
essere derogate da successivi contratti solo se espressamente
previsto dalla legge.
(prima era l contrario e tutte le disposizioni erano derogabili
dai successivi contratti collettivi, salvo quelle per le quali
era espressamente prevista l’inderogabilità)
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Art. 2.
Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante
modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo
decreto legislativo, come modificato dall'articolo 1 della
presente legge, e della relativa contrattazione collettiva per
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro
pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare
riferimento al sistema delle relazioni sindacali;
b) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia
delle procedure della contrattazione collettiva;
c) introduzione di sistemi interni ed esterni di
valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad
assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard
internazionali di qualità e a consentire agli organi di vertice
politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle
informazioni relative alla valutazione del personale dipendente;
d) garanzia della trasparenza dell'organizzazione
del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi
sistemi retributivi;
e) valorizzazione del merito e conseguente
riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti
sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture
amministrative;
f) definizione di un sistema più rigoroso di
responsabilità dei dipendenti pubblici;
g) affermazione del principio di concorsualità per
l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera;
h) introduzione di strumenti che assicurino una più
efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base
territoriale, conformemente al principio della parità di
condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, da garantire,
mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al
luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia
strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili
o almeno non attuabili con identico risultato.
i)
previsione dell'obbligo di permanenza per almeno un quinquennio
nella sede della prima destinazione anche per i vincitori delle
procedure di progressione verticale, considerando titolo
preferenziale nelle medesime procedure di progressione verticale
la permanenza nelle sedi carenti di organico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dai
seguenti articoli, nonché nel rispetto del principio di pari
opportunità, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6, nonché previo
parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione
delle restanti disposizioni della presente legge, sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro
sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale
termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è
prorogato di sessanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare
eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime
modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano le
disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva
dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione, e quelle contenenti princìpi generali
dell'ordinamento giuridico, ai quali si adeguano le regioni e
gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che risultino
incompatibili con la specificità del relativo ordinamento |
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1. Definisce
gli obiettivi della delega:
-
convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli
del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle
relazioni sindacali;
-
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle procedure
della contrattazione collettiva;
-
introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del
personale e delle strutture amministrative, finalizzati ad
assicurare l’offerta di servizi conformi agli standard
internazionali di qualità;
-
valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di
meccanismi premiali;
-
definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei
dipendenti pubblici;
-
introduzione di strumenti che assicurino una più efficace
organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale;
-
valorizzazione del requisito della residenza dei partecipanti ai
concorsi pubblici, qualora ciò sia strumentale al migliore
svolgimento del servizio
-
permanenza per almeno un quinquennio nella sede per i vincitori
delle procedure di selezioni verticali
2. criteri e
modalità per l’adozione dei decreti legislativi delegati (non
trovo traccia di sentite le organizzazioni sindacali)
3. termini
per la modifica dei decreti legislativi.
4.
distinzione tra disposizioni di competenza esclusiva dello stato
e quelle contenenti principi generali si quali si adeguano
regioni e ee.ll.
5. applicabilità condizionata alla Presidenza del Consiglio |
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Art. 3.
Princìpi e criteri in materia di contrattazione collettiva e
integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche
1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo è finalizzato a modificare la disciplina della
contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di
conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad
assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie
sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti
organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e
quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) precisare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo,
dall'articolo 1 della presente legge, gli ambiti della
disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati
rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge,
fermo restando che è riservata alla contrattazione collettiva la
determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente
pertinenti al rapporto di lavoro;
b) fare in ogni caso salvo quanto previsto dagli
articoli 2, comma 2, secondo periodo, e 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
c) prevedere meccanismi di monitoraggio
sull'effettività e congruenza della ripartizione delle materie
attribuite alla regolazione della legge o dei contratti
collettivi;
d) prevedere l'applicazione delle disposizioni di
cui agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile,
in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione di
norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione
collettiva;
e) individuare criteri per la fissazione di vincoli
alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto
dei vincoli di bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa
ovvero limiti minimi e massimi di spesa;
f) prevedere, ai fini dell'accertamento dei costi
della contrattazione integrativa, uno schema standardizzato di
relazione tecnica recante i contenuti minimi necessari per la
valutazione degli organi di controllo sulla compatibilità
economico-finanziaria, nonché adeguate forme di pubblicizzazione
ai fini della valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto
della contrattazione integrativa sul funzionamento evidenziando
le richieste e le previsioni di interesse per la collettività;
g) potenziare le amministrazioni interessate al
controllo attraverso il trasferimento di personale in mobilità
ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127;
h) riordinare le procedure di contrattazione
collettiva nazionale, in coerenza con il settore privato e nella
salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico,
nonché quelle della contrattazione integrativa e riformare,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN), con particolare riguardo alle competenze, alla struttura
ed agli organi della medesima Agenzia, secondo i seguenti
criteri:
1) rafforzamento dell'indipendenza dell'ARAN dalle
organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei
requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei
relativi organi, con particolare riferimento ai periodi
antecedenti e successivi allo svolgimento dell'incarico, e del
personale dell'Agenzia;
2) potenziamento del potere di rappresentanza delle
regioni e degli enti locali;
3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei
comitati di settore, rafforzandone il potere direttivo nei
confronti dell'ARAN;
4) riduzione del numero dei comparti e delle aree di
contrattazione, ferma restando la competenza della
contrattazione collettiva per l'individuazione della relativa
composizione, anche con riferimento alle aziende ed enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni;
5) modificazione, in coerenza con il settore privato,
della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi e i
ritardi dei rinnovi e di far coincidere il periodo di
regolamentazione giuridica con quello di regolamentazione
economica;
6) rafforzamento del regime dei vigenti controlli sui
contratti collettivi integrativi, in particolare prevedendo
specifiche responsabilità della parte contraente pubblica e
degli organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei
costi;
7) semplificazione del procedimento di contrattazione
anche attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono
strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi
degli accordi collettivi;
i) introdurre norme di raccordo per armonizzare con
gli interventi di cui alla lettera h) i procedimenti
negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui
all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995,
n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15
febbraio 2006, n. 63;
l) prevedere che le pubbliche amministrazioni
attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti
dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione, sulle materie e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le
procedure negoziali che questi ultimi prevedono, con possibilità
di ambito territoriale e di riferimento a più amministrazioni;
m) prevedere l'imputabilità della spesa per il
personale rispetto ai servizi erogati e definire le modalità di
pubblicità degli atti riguardanti la spesa per il personale e
dei contratti attraverso gli istituti e gli strumenti previsti
dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
n)
prevedere, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a
termine, a consulenze e a collaborazioni, disposizioni dirette
ad agevolare i processi di mobilità, anche volontaria,
finalizzati a garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche
di competenza da parte delle amministrazioni che presentino
carenza di organico;
o) prevedere, al fine di favorire i processi di
mobilità intercompartimentale del personale delle pubbliche
amministrazioni, criteri per la definizione mediante regolamento
di una tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento
previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti
di contrattazione. |
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Emanazione di decreti legislativi attuativi
in materia di contrattazione collettiva finalizzati a:
-
precisare gli ambiti della disciplina del rapporto
di lavoro riservati alla legge e alla contrattazione collettiva
e relativi controlli
-
disciplina delle clausole contrattuali nulle
(codice civile 1339 e 1419: sostituzione di imperio della norma
nulla/ nullità parziale/nullità totale)
-
strumenti e criteri per assicurare il rispetto dei
vincoli di bilancio da parte della contrattazione collettiva e
per l’accertamento dei costi della contrattazione integrativa
(anche pubblicizzazione presso l’utenza
-
riordino delle procedure di contrattazione collettiva nazionale ed
integrativa, in coerenza con il settore privato e nella
salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico
(riduzione numero comparti, tempi e procedure contrattuali,
controlli e responsabilità parte pubblica negli accordi
integrativi)
-
riforma dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle
competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia
(rafforzamento competenze e ruolo delle regioni e comitati di
settore, maggiore indipendenza da sindacato: regime delle
incompatibilità)
-
riduzione ricorso a tempo determinato, consulenze etc. attraverso
mobilità
-
mobilità intercompartimentale: predisposizione tabelle di
equiparazione |
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Art. 4.
Princìpi e criteri in materia di valutazione delle strutture e
del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione
collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle
amministrazioni pubbliche
1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo è finalizzato a modificare ed integrare la disciplina
del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati
standard qualitativi ed economici dell'intero
procedimento di produzione del servizio reso all'utenza tramite
la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole
strutture, a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli
interessati nei confronti delle amministrazioni e dei
concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli
standard qualitativi ed economici fissati o che vìolano le
norme preposte al loro operato, nonché a prevedere l'obbligo per
le amministrazioni, i cui indicatori di efficienza o
produttività si discostino in misura significativa, secondo
parametri deliberati dall'organismo centrale di cui al comma 2,
lettera f), dai valori medi dei medesimi indicatori
rilevati tra le amministrazioni omologhe rientranti nel 25 per
cento delle amministrazioni con i rendimenti più alti, di
fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui alla
lettera b) del medesimo comma 2, l'obiettivo di
allineamento entro un termine ragionevole ai parametri
deliberati dal citato organismo centrale e, infine, a prevedere
l'attivazione di canali di comunicazione diretta utilizzabili
dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi
natura nelle amministrazioni pubbliche.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) individuare sistemi di valutazione delle
amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche mediante
ricognizione e utilizzo delle fonti informative anche
interattive esistenti in materia, nonché con il coinvolgimento
degli utenti, la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi
ad oggettivi standard di qualità, rilevati anche a
livello internazionale;
b) prevedere l'obbligo per le pubbliche
amministrazioni di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi
che l'amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare, in
via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell'anno
precedente è stata effettivamente conseguita, assicurandone la
pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare un
sistema di indicatori di produttività e di misuratori della
qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento
individuale ed al risultato conseguito dalla struttura;
c) prevedere l'organizzazione di confronti pubblici
annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di
ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni
di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e
organi di informazione, e la diffusione dei relativi contenuti
mediante adeguate forme di pubblicità, anche in modalità
telematica;
d) promuovere la confrontabilità tra le prestazioni
omogenee delle pubbliche amministrazioni anche al fine di
consentire la comparazione delle attività e dell'andamento
gestionale nelle diverse sedi territoriali ove si esercita la
pubblica funzione, stabilendo annualmente a tal fine indicatori
di andamento gestionale, comuni alle diverse amministrazioni
pubbliche o stabiliti per gruppi omogenei di esse, da adottare
all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e
controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati;
e) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di
controllo e valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche secondo i seguenti criteri::
1) estensione della valutazione a tutto il personale
dipendente;
2) estensione della valutazione anche ai comportamenti
organizzativi dei dirigenti;
3) definizione di requisiti di elevata professionalità
ed esperienza dei componenti degli organismi di valutazione;
4) assicurazione della piena indipendenza e autonomia
del processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie e
degli standard definiti dall'organismo di cui alla
lettera f);
5) assicurazione della piena autonomia della
valutazione, svolta dal dirigente nell'esercizio delle proprie
funzioni e responsabilità;
f) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di
cui all'articolo 3, l'istituzione, in posizione autonoma e
indipendente, di un organismo centrale che opera in
collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o
istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare
e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di
valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle
lettere a) e b), di assicurare la comparabilità e
la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando
annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di
Governo sull'attività svolta. I componenti, in numero non
superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata
professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non
abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le
funzioni dell'organismo, con comprovate competenze in Italia o
all'estero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di
cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel
rispetto del principio della rappresentanza di genere, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro per l'attuazione del programma di Governo, per un
periodo di sei anni e previo parere favorevole delle competenti
Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi
dei componenti;
g) prevedere che i sindaci e i presidenti delle
province nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui è
affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti,
secondo i criteri e le metodologie stabiliti dall'organismo di
cui alla lettera f), e che provvedano a confermare o
revocare gli incarichi dirigenziali conformemente all'esito
della valutazione;
h) assicurare la totale accessibilità dei dati
relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite
la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle
valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione anche
attraverso:
1) la disponibilità immediata mediante la rete
internet di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni,
affinché possano essere oggetto di autonoma analisi ed
elaborazione;
2) il confronto periodico tra valutazioni operate
dall'interno delle amministrazioni e valutazioni operate
dall'esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o
utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore
qualificato;
3) l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni,
sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti, di un programma per la trasparenza, di durata triennale,
da rendere pubblico anche attraverso i siti web delle
pubbliche amministrazioni, definito in conformità agli obiettivi
di cui al comma 1;
i) prevedere l'ampliamento dei poteri ispettivi con
riferimento alle verifiche ispettive integrate di cui
all'articolo 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni;
l) consentire a ogni interessato di agire in
giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei
concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze
degli organismi con funzioni di regolazione e controllo
istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori,
se dalla violazione di standard qualitativi ed economici
o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso
esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori,
dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti
amministrativi generali derivi la lesione di interessi
giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o
consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) consentire la proposizione dell'azione anche ad
associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri
associati;
2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e
di merito del giudice amministrativo;
3) prevedere come condizione di ammissibilità che il
ricorso sia preceduto da una diffida all'amministrazione o al
concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti
legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli
interessati; in particolare, prevedere che, a seguito della
diffida, si instauri un procedimento volto a responsabilizzare
progressivamente il dirigente competente e, in relazione alla
tipologia degli enti, l'organo di indirizzo, l'organo esecutivo
o l'organo di vertice, a che le misure idonee siano assunte nel
termine predetto;
4) prevedere che, all'esito del giudizio, il giudice
ordini all'amministrazione o al concessionario di porre in
essere le misure idonee a porre rimedio alle violazioni, alle
omissioni o ai mancati adempimenti di cui all'alinea della
presente lettera e, nei casi di perdurante inadempimento,
disponga la nomina di un commissario, con esclusione del
risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina
vigente;
5) prevedere che la sentenza definitiva comporti
l'obbligo di attivare le procedure relative all'accertamento di
eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;
6) prevedere forme di idonea pubblicità del
procedimento giurisdizionale e della sua conclusione.
7) prevedere strumenti e procedure idonei ad evitare
che l'azione di cui all'alinea della presente lettera nei
confronti dei concessionari di servizi pubblici possa essere
proposta o proseguita, nel caso in cui un'autorità indipendente
o comunque un organismo con funzioni di vigilanza e controllo
nel relativo settore abbia avviato sul medesimo oggetto il
procedimento di propria competenza.
3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2,
lettera f), è autorizzata la spesa massima di 2 milioni
di euro per l'anno 2009 e di 4 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010, compresi i compensi ai componenti. È altresì
autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010 per finanziare, con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, progetti sperimentali e
innovativi volti a:
a) diffondere e uniformare le metodologie della
valutazione tra le amministrazioni centrali e gli enti
territoriali, anche tramite la definizione di modelli da
pubblicare sulla rete internet;
b) sviluppare i processi di formazione del personale
preposto alle funzioni di controllo e valutazione;
c) sviluppare metodologie di valutazione della
funzione di controllo della soddisfazione dei cittadini;
d) migliorare la trasparenza delle procedure di
valutazione mediante la realizzazione e lo sviluppo di un
apposito sito internet.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1,
comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo di cui al
comma 2, lettera f), e fissati i compensi per i
componenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo, ad eccezione del comma 2, lettera f), e del
comma 3, secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6. La trasparenza costituisce livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.
7. Ai fini del comma 6 la trasparenza è intesa come
accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti internet delle pubbliche
amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli
indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,
dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta
in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo del rispetto dei princìpi di buon
andamento e imparzialità.
8. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa utile
a promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione
e nella propria attività.
9. All'articolo 1, comma 1, del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di
chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa
valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza
personale». |
|
I decreti
delegati nel perseguimento degli obiettivi dell’articolo 4
dovranno attenersi ai seguenti principi:
-
predisposizione preventiva degli obiettivi che l'amministrazione si
pone per ciascun anno e che sarà rilevata, in via consuntiva,
quanta parte degli obiettivi è stata effettivamente conseguita,
anche con riferimento alle diverse sedi territoriali,
assicurandone la pubblicità ai cittadini;
-
organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e
sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione,
con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti,
organizzazioni sindacali (ci siamo anche noi!!!), studiosi e
organi di informazione e la diffusione dei relativi contenuti
mediante adeguate forme di pubblicità, anche in modalità
telematica;
-
promozione della confrontabilità tra le prestazioni omogenee della
p.a.
-
riordino degli organismi che svolgono funzioni di controllo e
valutazione del personale (estensione valutazione tutto il
personale e ai comportamenti organizzativi dei dirigenti,
professionalità e esperienza dei componenti i nuclei, autonomia
e indipendenza del processo di valutazione, autonomia della
valutazione svolta dal dirigente)
-
istituzione, nell’ambito del riordino dell’ARAN e in posizione
autonoma e indipendente (la nomina dei membri dell'organismo è
subordinata al parere favorevole dei due terzi dei componenti
delle Commissioni parlamentari competenti), un organismo
centrale di valutazione con il compito di: a) indirizzare,
coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle
funzioni di valutazione; b) garantire la trasparenza dei sistemi
di valutazione; c) assicurare la comparabilità e la visibilità
degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il
Ministro per l’attuazione del programma di Governo sull'attività
svolta (l’organismo costa 2 milioni di euro nel 2009 3 4 mln di
euro a partire dal 2010. altri 4 milioni di euro annui saranno
destinati a finanziare progetti sperimentali e innovativi a
partire dal 2010 volti a diffondere e raccordare le metodologie
della valutazione tra le amministrazioni centrali e gli enti
territoriali (anche tramite la fissazione di standard da
pubblicare on-line). Inoltre verranno sviluppati i processi di
formazione del personale preposto alle funzioni di controllo e
valutazione e sarà migliorata la trasparenza delle procedure di
valutazione mediante lo sviluppo di un apposito sito web.
-
totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla
pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza
degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna
pubblica amministrazione.
previsione di mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati
nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di
servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed
economici fissati o che violano le norme preposte al loro
operato, con esclusione del risarcimento del danno per il quale
resta ferma la disciplina vigente; in tema di azione collettiva
nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei
concessionari di servizi pubblici, si ribadisce che si tratta di
azione volta al ripristino del servizio e del rispetto degli
standard, con esclusione del risarcimento del danno per il quale
resta ferma la disciplina vigente;
-
introduzione di strumenti e procedure al fine di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni con le azioni che si possono
proporre alle autorità indipendenti o agli organismi con
funzioni di vigilanza e controllo nel settore. |
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Art. 5.
Princìpi e criteri finalizzati a favorire il merito e la
premialità
1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo è finalizzato ad introdurre nell'organizzazione delle
pubbliche amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito
e metodi di incentivazione della produttività e della qualità
della prestazione lavorativa, secondo le modalità attuative
stabilite dalla contrattazione collettiva, anche mediante
l'affermazione del principio di selettività e di concorsualità
nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli
incentivi.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) stabilire percentuali minime di risorse da
destinare al merito e alla produttività, previa valutazione del
contributo e del rendimento del singolo dipendente formulati in
relazione al risultato, evitando la corresponsione generalizzata
ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il
personale;
b) prevedere che la valutazione positiva conseguita
dal dipendente in un congruo arco temporale costituisca un
titolo rilevante ai fini della progressione in carriera e dei
concorsi riservati al personale interno;
c) destinare al personale, direttamente e
proficuamente coinvolto nei processi di ristrutturazione e
razionalizzazione, parte delle economie conseguite con risparmi
sui costi di funzionamento in proporzione ai risultati
conseguiti dalle singole strutture amministrative;
d) stabilire che le progressioni meramente
economiche avvengano secondo princìpi di selettività;
e) definire una riserva di accesso dall'esterno alle
posizioni economiche apicali nell'ambito delle rispettive aree
funzionali, anche tramite un corso-concorso bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione;
f) stabilire che le progressioni di carriera
avvengano per concorso pubblico, limitando le aliquote da
destinare al personale interno ad una quota comunque non
superiore al 50 per cento;
g) individuare specifici e ulteriori criteri
premiali per il personale coinvolto in progetti innovativi che
ampliano i servizi al pubblico, sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo |
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Per le
finalità dell’articolo 5 che dispone
l’introduzione di concreti strumenti di valorizzazione del merito e
metodi di incentivazione della produttività e della qualità
della prestazione lavorativa, secondo le modalità attuative
stabilite dalla contrattazione collettiva,i decreti delegati
dovranno attenersi ai seguenti principi:
-
definizione di risorse da destinare al merito e alla produttività
del singolo dipendente, evitando distribuzioni a pioggia
-
rilevanza della valutazione ai fini della carriera
-
destinazione delle economie sui costi di funzionamento ai
dipendenti coinvolti nei processi di ristrutturazione e
razionalizzazione
-
selettività per le progressioni economiche
-
riserva per l’ accesso dall’esterno alle posizioni apicali
-
nuovi criteri premiali per progetti finalizzati ad ampliare e
migliorare i servizi al pubblico |
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Art. 6.
Princìpi e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica
all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133
Approvato
1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo è finalizzato a modificare la disciplina della
dirigenza pubblica, al fine di conseguire la migliore
organizzazione del lavoro e di assicurare il progressivo
miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al
pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di
valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati
livelli di produttività del lavoro pubblico e di favorire il
riconoscimento di meriti e demeriti, e al fine di rafforzare il
principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e
controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di
gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto
della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il
rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi
apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione
dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito
amministrativo.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) affermare la piena autonomia e responsabilità del
dirigente, in qualità di soggetto che esercita i poteri del
datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane,
attraverso il riconoscimento in capo allo stesso della
competenza con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
1) individuazione dei profili professionali necessari
allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio al quale
è preposto;
2) valutazione del personale e conseguente
riconoscimento degli incentivi alla produttività;
3) utilizzo dell'istituto della mobilità individuale di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi
finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate;
b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilità
del dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel
caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle
risorse umane assegnate e sull'efficienza della relativa
struttura nonché, all'esito dell'accertamento della predetta
responsabilità, il divieto di corrispondergli il trattamento
economico accessorio;
c) prevedere la decadenza dal diritto al trattamento
economico accessorio nei confronti del dirigente il quale, senza
giustificato motivo, non abbia avviato il procedimento
disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei casi in cui
sarebbe stato dovuto;
d) limitare la responsabilità civile dei dirigenti
alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla
decisione di avviare il procedimento disciplinare nei confronti
dei dipendenti della pubblica amministrazione di appartenenza;
e) prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei
dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere dai
dipendenti rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare,
omettano di avviare il procedimento disciplinare entro i termini
di decadenza previsti, ovvero in ordine a tali atti rendano
valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate;
f) prevedere che l'accesso alla prima fascia
dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive
pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando
le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema
di accesso in raccordo con il regime vigente;
g) prevedere, inoltre, che il conferimento
dell'incarico dirigenziale generale ai vincitori delle procedure
selettive di cui alla lettera f) sia subordinato al
compimento di un periodo di formazione, non inferiore a sei
mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione
europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo
modalità determinate, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, da ciascuna amministrazione d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, tenuto anche conto delle disposizioni previste
nell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
stabilendo che, mediante intesa fra gli stessi soggetti
istituzionali, sia concordato un apposito programma per
assicurare un'adeguata offerta formativa ai fini dell'immediata
applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla
sua entrata in vigore;
h) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o
revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa
disciplina ai princìpi di trasparenza e pubblicità ed ai
princìpi desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e
delle giurisdizioni superiori, escludendo la conferma
dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso di mancato
raggiungimento dei risultati valutati sulla base dei criteri e
degli obiettivi indicati al momento del conferimento
dell'incarico, secondo i sistemi di valutazione adottati
dall'amministrazione, e ridefinire, altresì, la disciplina
relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei
alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai
ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto
previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di
dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli
incarichi medesimi;
i) ridefinire e ampliare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, le competenze e la struttura del
Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento
alla verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di
mancata conferma degli incarichi, nonché sull'effettiva adozione
ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento
o della mancata conferma degli incarichi;
l) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento
degli obiettivi fissati mediante erogazione mirata del
trattamento economico accessorio ad un numero limitato di
dirigenti nell'ambito delle singole strutture cui può essere
attribuita la misura massima del trattamento medesimo in base ai
risultati ottenuti nel procedimento di valutazione di cui
all'articolo 4;
m) rivedere la disciplina delle incompatibilità per
i dirigenti pubblici e rafforzarne l'autonomia rispetto alle
organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all'autorità
politica;
n) semplificare la disciplina della mobilità
nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, al fine di renderne più ampia l'applicazione e
di valorizzare il relativo periodo lavorativo ai fini del
conferimento degli incarichi;
o) promuovere la mobilità professionale e
intercompartimentale dei dirigenti, con particolare riferimento
al personale dirigenziale appartenente a ruoli che presentano
situazioni di esubero;
p) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, la componente della retribuzione legata al
risultato sia fissata, nel medio periodo, per i dirigenti in una
misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione
complessiva, fatta eccezione per la dirigenza del Servizio
sanitario nazionale;
q) stabilire il divieto di corrispondere l'indennità
di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di
appartenenza, decorso il periodo transitorio fissato dai decreti
legislativi di cui al presente articolo, non abbiano predisposto
sistemi di valutazione dei risultati coerenti con i princìpi
contenuti nella presente legge.
3. Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le parole: «dell'anzianità massima
contributiva di 40 anni» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni». |
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Per le
finalità dell’articolo 6 che dispone
la modifica della disciplina della dirigenza pubblica,i decreti
delegati dovranno attenersi ai seguenti principi:
-
piena
autonomia e responsabilità del dirigente nella gestione delle
risorse umane (individuazione delle risorse umane necessarie,
valutazione del personale, utilizzo della mobilità individuale)
-
responsabilità del dirigente con conseguente
divieto di corrispondere il
trattamento economico accessorio nell’ipotesi di responsabilità
del dirigente che abbia omesso di vigilare sulla effettiva
produttività delle risorse umane allo stesso assegnate e
sull'efficienza della struttura che dirige o che abbia omesso di
adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti
nei casi dovuti
-
previsione di concorsi per l’accesso alla prima fascia dirigenziale
e riduzione degli incarichi conferiti ai dirigenti non
appartenenti ai ruoli e ai soggetti estranei alla pubblica
amministrazione.
-
Subordinazione del conferimento dell’incarico dirigenziale generale
ai vincitori di concorso a un periodo di formazione, non
inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato
dell’Unione europea o di un organismo comunitario o
internazionale
-
Revisione dei
criteri di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi ai
dirigenti interni ed esterni all’amministrazione
-
Ridefinizione
della struttura e delle competenze del Comitato dei garanti
-
Valorizzazione delle eccellenze
-
Revisione
della disciplina delle incompatibilità (sindacato e incarichi
politici)
-
Agevolazione della mobilità nazionale - che, come specificato in un
emendamento approvato, potrà avvenire anche tra comparti
amministrativi diversi - e internazionale dei dirigenti
-
Destinazione alla retribuzione risultato di quota non dovrà essere
inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.(dalla
norma è esclusa la dirigenza del ssn)
-
Divieto di corresponsione della retribuzione di risultato nelle
aziende che – decorso il periodo transitorio - non abbiano
adeguato i sistemi di valutazione dei risultati con i principi
della legge
Cancellata la norma della 133/09 che prevedeva il pensionamento
coatto a discrezione dell'Azienda al compimento dell’anzianità
massima contributiva di 40 anni. Il limite è così ripristinato
ai 40 anni di servizio effettivamente prestato
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Art. 7.
Princìpi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e
responsabilità dei dipendenti pubblici
1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo è finalizzato a modificare la disciplina delle sanzioni
disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali
vigenti in materia, al fine di potenziare il livello di
efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di
scarsa produttività ed assenteismo. Nell'ambito delle suddette
norme sono individuate le disposizioni inderogabili inserite di
diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) semplificare le fasi dei procedimenti
disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le
infrazioni di minore gravità, nonché razionalizzare i tempi del
procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e
l'entità dei relativi termini e prevedendo strumenti per una
sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre
all'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica,
della sentenza penale alle amministrazioni interessate;
b) prevedere che il procedimento disciplinare possa
proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento
penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all'esito di
quest'ultimo;
c) definire la tipologia delle infrazioni che, per
la loro gravità, comportano l'irrogazione della sanzione
disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle relative a
casi di scarso rendimento, di attestazioni non veritiere di
presenze e di presentazione di certificati medici non veritieri
da parte di pubblici dipendenti, prevedendo altresì, in
relazione a queste due ultime ipotesi di condotta, una
fattispecie autonoma di reato, con applicazione di una sanzione
non inferiore a quella stabilita per il delitto di cui
all'articolo 640, secondo comma, del codice penale e la
procedibilità d'ufficio;
d) prevedere meccanismi rigorosi per l'esercizio dei
controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del
dipendente, nonché la responsabilità disciplinare e, se pubblico
dipendente, il licenziamento per giusta causa del medico, nel
caso in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti
attestanti lo stato di malattia ovvero vìoli i canoni di
diligenza professionale nell'accertamento della patologia;
e) prevedere, a carico del dipendente responsabile,
l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al
compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i
quali sia accertata la mancata prestazione, nonché del danno
all'immagine subito dall'amministrazione;
f) prevedere il divieto di attribuire aumenti
retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o
strutture che siano stati individuati per grave inefficienza e
improduttività;
g) prevedere ipotesi di illecito disciplinare in
relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che
abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione al
risarcimento dei danni;
h) prevedere procedure e modalità per il
collocamento a disposizione ed il licenziamento, nel rispetto
del principio del contraddittorio, del personale che abbia
arrecato grave danno al normale funzionamento degli uffici di
appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale;
i) prevedere ipotesi di illecito disciplinare nei
confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del mancato
esercizio o della decadenza dell'azione disciplinare;
l) prevedere la responsabilità erariale dei
dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle
unità in esubero;
m) ampliare i poteri disciplinari assegnati al
dirigente prevedendo, altresì, l'erogazione di sanzioni
conservative quali, tra le altre, la multa o la sospensione del
rapporto di lavoro, nel rispetto del principio del
contraddittorio;
n) prevedere l'equipollenza tra la affissione del
codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua
pubblicazione nel sito web dell'amministrazione;
o) abolire i collegi arbitrali di disciplina
vietando espressamente di istituirli in sede di contrattazione
collettiva.
p) prevedere l'obbligo, per il personale a contatto
con il pubblico, di indossare un cartellino identificativo
ovvero di esporre sulla scrivania una targa indicante nome e
cognome, con la possibilità di escludere da tale obbligo
determinate categorie di personale, in relazione alla
specificità di compiti ad esse attribuiti. |
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La delega
dell’art. 7 è finalizzata a modificare la disciplina della
responsabilità e delle sanzioni disciplinari al fine di
potenziare il livello di efficienza degli uffici contrastando
scarsa produttività e assenteismo. Nell’ambito delle suddette
norme saranno individuate le disposizioni inderogabili inserite
di diritto nel contratto collettivo ((ai sensi codice civile
1339 e 1419: inserimento automatico di clausole/sostituzione di
imperio della norma nulla/ nullità parziale/nullità totale)
Nell’esercizio della delega dovranno essere rispettati i
seguenti principi e criteri:
Semplificazione e razionalizzazione dei tempi di conclusione dei
provvedimenti disciplinari
Definizione
della tipologia delle infrazioni più gravi che comportano la
sanzione del licenziamento
Previsione di
meccanismi rigorosi per l’esercizi dei controlli medici durante
il periodo di assenza per malattia del dipendente., fino al
licenziamento per giusta causa del medico che attesti il falso o
violi i canoni di diligenza professionale
Divieto di
attribuzione di qualsiasi aumento retributivo ai dipendenti di
uffici e strutture individuati per grave inefficienza e
improduttività
Previsione di
sanzioni disciplinari, collocamento a disposizione e
licenziamento per una serie di ipotesi che vanno dall’aver
causato la condanna della p.a. al risarcimento dei danni (per
condotta colposa) all’arrecamento di grave danno al normale
funzionamento degli uffici per inefficienza o incompetenza
professionale.
Previsione di
illecito disciplinare per mancato esercizio dell’azione
disciplinare, della responsabilità erariale dei dirigenti per
mancata individuazione degli esuberi
Ampliamento
dei poteri disciplinari dei dirigenti nell’erogazione di
sanzioni conservative (rispetto principio contraddittorio)
Previsione dell’equipollenza tra la affissione del codice
disciplinare all’ingresso della sede di lavoro e la sua
pubblicazione nel sito web dell'amministrazione
Abolizione dei collegi arbitrali di disciplina e divieto di
ricostituzione in sedi di contrattazione
Obbligo del dipendente pubblico, ad eccezione di determinate
categorie, in relazione alla specificità di compiti ad esse
attribuiti, alla identificabilità tramite un cartellino di
riconoscimento |
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Art. 8.
Norma interpretativa in materia di vicedirigenza
1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel
senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad
opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale
del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una
specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in
possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere
destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a
seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte
della contrattazione collettiva nazionale del comparto di
riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati
formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
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L’articolo 8 prevede che la vicedirigenza sia istituita e
disciplinata esclusivamente dalla contrattazione collettiva
nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di
introdurre una specifica previsione al riguardo e, pertanto, il
personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente può essere destinatario della disciplina della
vicedirigenza soltanto a seguito della sua avvenuta istituzione.
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Art. 9.
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL
Approvato
1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è
inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Ulteriori attribuzioni). - 1.
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della
Costituzione il CNEL:
a) redige una relazione annuale al Parlamento e al
Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai
cittadini;
b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore
pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione
decentrata e integrativa di secondo livello, predisponendo una
relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva
nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze
della vita economica e sociale;
c) promuove e organizza lo svolgimento di una
conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni
pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle
categorie economiche e sociali, delle associazioni dei
consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi
di informazione, per la discussione e il confronto
sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui
problemi emergenti».
2. Il CNEL provvede all'attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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L’articolo 9 attribuisce al CNEL l’esercizio di ulteriori compiti,
tra cui si segnalano i seguenti:
a) la predisposizione di una Relazione annuale al Parlamento e al
Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai
cittadini;
b) la messa a punto di una Relazione annuale sulla stato della
contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con
riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;
c) la promozione e l’organizzazione di una Conferenza annuale
sull’attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la
partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e
sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di
studiosi qualificati e di organi di informazione, per la
discussione e il confronto sull’andamento dei servizi delle
pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti. |
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Art. 10.
Efficienza dell'azione amministrativa
Approvato
1. All'articolo 3, comma 68, alinea, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: «segnalano in particolare, con
riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre
dell'anno in corso:» sono sostituite dalle seguenti: «danno
conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli
elementi informativi e di valutazione individuati con apposita
direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di
Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il
controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui
al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
12 dicembre 2006, n. 315, con particolare riguardo ai seguenti
aspetti:».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuate le misure idonee a rafforzare
l'autonomia e ad accrescere le capacità di analisi conoscitiva e
valutativa dei servizi per il controllo interno, nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
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le relazioni predisposte dai Ministri sullo stato della spesa,
dell’efficienza nell’allocazione delle risorse danno conto, con
riferimento all’anno solare precedente, degli elementi
informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva
emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo,
su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare - sentito il
Ministro dell’Economia e delle Finanze - entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate
le misure idonee a rafforzare l’autonomia e ad accrescere le
capacità di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il
controllo interno, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
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Art. 11.
Corte dei conti
Approvato
1. Le disposizioni di delega della presente legge non si
applicano alle funzioni della Corte dei conti che restano
disciplinate dalle norme vigenti in materia, come integrate
dalle disposizioni del presente articolo.
2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti
Commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni
pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi
irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi,
procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o
comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne
individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e
provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della
competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti
telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi,
con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della
Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine
economico-finanziario, può disporre la sospensione dell'impegno
di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora
emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e
programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel
trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in
contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con
decreto motivato del Presidente, su proposta della competente
sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro
sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i
provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando
la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla
presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il
tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed
alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di
ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di
cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o
degli enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro
competente si intende attribuita ai rispettivi organi di governo
e l'obbligo di riferire al Parlamento è da adempiere nei
confronti delle rispettive Assemblee elettive.
4. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
successive modificazioni, dopo il comma 8 è aggiunto il
seguente:
«8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva
diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente
dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali
oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente
del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni
rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale.
I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi
compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono
particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche,
economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi
durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo
status dei predetti componenti è equiparato a tutti già
effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri
della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della
Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della
Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma
dell'articolo unico del decreto del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1977, n. 385».
5. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, è abrogato.
6. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti
può acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche
quelli formati o conservati in formato elettronico.
7. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di
governo dell'istituto, sentito il parere dei presidenti di
sezione della Corte medesima, presenta annualmente al
Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui
all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei
conti. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita
da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della
Corte. Provvede, sentito il Consiglio di presidenza, ad
autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi
extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di
fuori ruolo o aspettativa. Revoca, sentito il Consiglio di
presidenza, gli incarichi extra-istituzionali in corso di
svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte.
Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo
capoverso, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di
cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si applica al
Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa
e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite,
in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le
previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1,
quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto
dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
8. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale
organo di amministrazione del personale di magistratura,
esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme
di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo
presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da
quattro rappresentanti del Parlamento eletti ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 27
aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e dell'articolo
18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da quattro
magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute
del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono
partecipare il Segretario generale della Corte ed il magistrato
addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto.
Qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato
relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del
Presidente della Corte. Ferme restando la promozione dell'azione
disciplinare da parte del Procuratore generale e la relativa
procedura, il Presidente della Corte ha le funzioni di
iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari
da trattare e può disporre che le questioni siano previamente
istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al
plenum. Il Consiglio di presidenza, su proposta del
Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di
monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative
rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio
di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio
delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.
9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di 5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere
conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli
stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di
spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22
dicembre 2008, n. 203.
10. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale. Il termine, decorrente dalla data di
scadenza del Consiglio di presidenza in carica, entro il quale
il Presidente della Corte dei conti indìce le elezioni per il
rinnovo della composizione del Consiglio medesimo, è prorogato
al 7 maggio 2009. |
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L’articolo 11 prevede che la Corte dei conti, anche a richiesta
delle competenti commissioni parlamentari, possa effettuare
controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento.
Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi
deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione
stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive
del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con
l’amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del
Presidente, a darne comunicazione, anche con strumenti
telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi,
con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della
Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine
economico-finanziario, può disporre la sospensione dell'impegno
di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Si dettano
disposizioni in merito alla composizione delle sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti che possono essere integrate
da due componenti designati rispettivamente dal Consiglio
regionale e dal Consiglio delle autonomie locali. Il Presidente
della Corte dei conti, quale organo di governo dell’Istituto,
sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte
medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al
Governo, la relazione per la riorganizzazione e ne trasmette
copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
Il Consiglio di presidenza della Corte sarà composto dal
Presidente della Corte che lo presiede, dal Presidente aggiunto,
dal Procuratore generale e da 4 rappresentanti del Parlamento e
da 4 magistrati eletti dai magistrati della Corte medesima. |
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Art. 12.
Monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali nel settore
pubblico
1. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento e alla Corte
dei conti una relazione sull'andamento della spesa relativa
all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative
sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni |
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L’ articolo 12 stabilisce che il Governo trasmetta annualmente al
Parlamento e alla Corte dei conti una relazione sull’andamento
della spesa relativa all’applicazione degli istituti connessi
alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni. |
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Art. 13.
Modifica all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in
materia di semplificazione della legislazione
1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il
comma 18 è sostituito dal seguente:
«18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate,
con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di
riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della
Commissione di cui al comma 19».
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Apporta una modifica alla legge di semplificazione per il 2005
prevedendo la possibilità di adottare disposizioni integrative,
di riassetto o correttive dei decreti legislativi già adottati. |
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