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Firmate il 20 maggio a Firenze le ipotesi di accordo, dei CCNL riguardanti associazioni aderenti all’ANPAS ed alle Misericordie d’Italia per il biennio 2006/07 |
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Circolare Nazionale 509FLG.pdf |
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| Circolare Nazionale 509FLG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Roma, 21 maggio 2008
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Prot. n° 509/08/FLG/ac Servizio: III Settore Oggetto: sigla rinnovo CCNL ANPAS e MISERICORDIE
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Ai Segretari Regionali UIL FPL
Ai Segretari Provinciali UIL FPL
Ai Coordinatori del III settore per il tramite dei Segretari Responsabili
LORO SEDI |
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Cari amici e compagni, il 20 maggio a Firenze abbiamo firmato le ipotesi di accordo, essenzialmente economico, del rinnovo dei CCNL riguardanti associazioni aderenti all’ANPAS ed alle Misericordie d’Italia per il biennio 2006/07. Volendo così affermare l’intento di dare inizio al percorso per uniformare i due testi contrattuali, le due associazioni, che si occupano degli stessi servizi, pur rappresentando i due aspetti del volontariato, l’ANPAS quello laico e le Misericordie quello confessionale, hanno richiesto di firmare, se pur su testi distinti, la medesima ipotesi di accordo. Ve ne alleghiamo i testi e ve ne riassumiamo i contenuti. Abbiamo ottenuto che gli incrementi a regime 1/12/2007 siano quelli contenuti nella piattaforma sindacale che prevedeva un incremento di 110€ per la posizione D4, riparametrata per le altre. L’entità degli arretrati e la loro rateizzazione purtroppo scontano la grande difficoltà di recuperare tali risorse da parte delle associazioni senza fini di lucro. Gli arretrati, sempre per la posizione D4 e riparametrati per le altre, sono di 10€ a partire dal 1/1/06, ulteriori 21€ a partire dal 1/1/2007 e ulteriori 79€ dal 1/12/2007, per un incremento a regime di 110€ mensili, come dicevamo, e per un importo totale di 691€ per il biennio 1/1/2006 – 31/12/2007; questi arretrati saranno erogati nella misura del 20% con la retribuzione di maggio 2008, ulteriore 40% con la retribuzione di giugno 2008 e l’ultimo 40% con la retribuzione di settembre 2008. Gli stipendi verranno aggiornati con la retribuzione di maggio 2008. Gli arretrati così maturati nei primi 4 mesi del 2008 verranno erogati il 50% con la retribuzione di novembre 2008, il restante 50%, ci dicono con la mensilità di dicembre 2008, ci hanno però chiesto, a tutela delle piccole associazioni che potrebbero trovarsi in difficoltà ad erogare contestualmente a dicembre stipendio, 13ª ed arretrati, di scrivere nel testo dell’ipotesi di accordo “non oltre gennaio 2009”. L’ipotesi di accordo, che dovrà essere sottoposta alla consultazione dei lavoratori, con celerità, in modo da consentirci di pervenire in tempi quanto più brevi alla stipula definitiva, contiene anche, se pur in via sperimentale, due deroghe al Dlgs. 66/2003 riguardanti la possibilità di non incorrere nelle contravvenzioni comminate dall’ispettorato, qualora per eccezionali ed imprevedibili esigenze, chiaramente classificate nel testo, si dovesse derogare al riposo minimo di 11 ore tra un turno e l’altro ed alla media di 8 ore per turno notturno nell’arco delle 24 ore, minimi normati, salvo deroga, dalla legge. Il testo contrattuale esclude che ciò possa avvenire sulla base della programmazione dei turni di servizio, ma prende in considerazione situazioni eccezionali e non altrimenti programmabili. La sperimentalità dell’istituto e la conseguente verifica presuppongono che, qualora dovessero sorgere abusi, che vi preghiamo di segnalare tempestivamente, verrebbe meno la nostra adesione alla disciplina pattizia, con l’evidente conseguenza che si tornerebbe alla rigida applicazione della norma di legge che prevede la possibilità di derogare solo in caso di accordo tra le parti. In attesa di conoscere l’esito delle consultazioni, l’occasione mi è gradita per inviarvi fraterni saluti.
Il Segretario Generale f.to Carlo Fiordaliso
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| Accordo 2005-2008 MISERICORDIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Firenze, 20 Maggio 2008 CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE MISERICORDIE ACCORDO DI RINNOVO PER IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 E REVISIONE ED INTEGRAZIONE DI PARTI NORMATIVE. TRA LA DELEGAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA COMPOSTA DA: CASINI ANNA RITA, DE ROBERTIS FRANCESCO, NINCI STEFANO, PANELLI ANDREA E FROSINI ANDREA. E LE FEDERAZIONI NAZIONALI: C.G.I.L. FP: CANALI DARIO, NARDI FRANCESCO, SANTOCHI CATIA. C.I.S.L. FP: VOLPATO DANIELA, BUCCI MARCO, LUIGI GENTILI. U.I.L. FPL: FRANCESCO LO GRASSO, FRANCO FOSSI, FABRIZIO GRASSI E PIETRO TRALLORI
E’ sottoscritto, il presente accordo di rinnovo del biennio economico 2006-2007 L’ accordo prevede quanto segue:
- 10,00 € dal 1 gennaio 2006; - 21,00 € dal 1 gennaio 2007; - 79,00 € dal 1 Dicembre 2007.
ALLEGATI ALL’ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL 2006 - 2007 Tabella 1 : Ammontare degli arretrati per il periodo 01/01/2006 – 31/12/2007 da corrispondere nel caso non sia stato erogato l’importo di anticipo CCNL (ANT. CCNL) indicato nella circolare ANPAS del 26/11/2007.
Tabella 2 : Ammontare degli arretrati da corrispondere per il periodo 01/01/2008 – 30/04/2008 nel caso non sia stato erogato l’importo di anticipo CCNL (ANT.CCNL) indicato nella circolare ANPAS del 26 novembre 2007.
Tabella 3 : Retribuzioni lorde mensili in vigore dal mese di Maggio 2008.
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| Accordo 2005-2008 ANPAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Firenze, 20 Maggio 2008 CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANPAS IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO PER IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007. TRA LA DELEGAZIONE ANPAS COMPOSTA DA: LUCA COSSO, MAURIZIO AMPOLLINI, CARLO PELIZZI, CARLO CASTELLUCCI, MASSIMO BRUNO. E LE FEDERAZIONI NAZIONALI. C.G.I.L. FP: CANALI DARIO NARDI FRANCESCO, SANTOCHI CATIA. C.I.S.L. FP: VOLPATO DANIELA, BUCCI MARCO, LUIGI GENTILI. U.I.L. FPL: FRANCESCO LO GRASSO, FRANCO FOSSI, FABRIZIO GRASSI E PIETRO TRALLORI
E’ sottoscritta, la presente ipotesi d’accordo di rinnovo del biennio economico 2006-2007 L’ accordo prevede quanto segue:
- 10,00 € dal 1 gennaio 2006; - ulteriori 21,00 € dal 1 gennaio 2007; - ulteriori 79,00 € dal 1 Dicembre 2007.
Per i lavoratori assunti dopo il 1 gennaio 2006 gli importi degli arretrati vanno calcolati in base alle decorrenze degli aumenti indicati al punto 1 della presente ipotesi. Gli arretrati , ai sensi del secondo comma dell’art.2120 del codice civile sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. L’importo degli arretrati è stato quantificato tenendo conto dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti che sono già ricompresi negli importi stessi.
ALLEGATI ALL’ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL ANPAS 2006 - 2007 Tabella 1 : Ammontare degli arretrati per il periodo 01/01/2006 – 31/12/2007 da corrispondere nel caso non sia stato erogato l’importo di anticipo CCNL (ANT. CCNL) indicato nella circolare ANPAS del 26/11/2007.
Tabella 2 : Ammontare degli arretrati da corrispondere per il periodo 01/01/2008 – 30/04/2008 nel caso non sia stato erogato l’importo di anticipo CCNL (ANT.CCNL) indicato nella circolare ANPAS del 26 novembre 2007.
Tabella 3 : Retribuzioni lorde mensili in vigore dal mese di Maggio 2008 comprensive di ERAC.
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| DEROGHE all' ORARIO di LAVORO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DEROGHE ALL’ORARIO DI LAVORO AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DEL DLGS 66/2003
Le parti, così come previsto dal comma 1 dell’articolo 17 del d.lgs 66/2003 in materia di deroghe ai limiti ed alle disposizioni previste dagli articoli 7 e 13 del predetto d.lgs, convengono quanto segue:
DEROGA ALL’ARTICOLO 7 DEL DLGS 66/2003 (riposo giornaliero)
CONDIZIONI OGGETTIVE ED ECCEZIONALI IN CUI E’ AMMESSA LA DEROGA ALL’ARTICOLO 7 DEL DLGS 66/2003 (riposo giornaliero)
- Servizi di emergenza- urgenza che si protraggono oltre il normale turno di lavoro; - Prolungamenti del normale turno di lavoro per la mancata o tardiva presenza in servizio del lavoratore montante; - Nell’attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra o turno e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva dei periodi di riposo giornaliero; - Chiamata in servizio del lavoratore in turno di reperibilità ai sensi dell’articolo 46 del presente CCNL; - Trasferimenti a lunga percorrenza, intendendosi quelli di durata superiore alle 12 ore; - Eventi di maxi emergenza; - Grandi eventi non programmabili, con interventi attivati o richiesti da Enti e/o organismi nazionali, regionali o provinciali.
In presenza di uno dei casi sopraelencati è ammessa la deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive. Nel caso in cui la prestazione in deroga si aggiunga all’orario settimanale verrà retribuita come lavoro straordinario secondo le maggiorazioni previste dall’articolo 47 del CCNL. Su richiesta del lavoratore le ore di straordinario potranno essere accantonate nella banca ore secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 47 e dall’articolo 48 del CCNL. Nel caso in cui la prestazione in deroga non comporti un aumento dell’orario d lavoro settimanale il riposo compensativo previsto dall’articolo 17 del d.lgs 66/2003 si intende usufruito.
DEROGA ALL’ARTICOLO 13 DEL DLGS 66/2003 (durata del lavoro notturno)
CONDIZIONI OGGETTIVE ED ECCEZIONALI IN CUI E’ AMMESSA LA DEROGA ALL’ARTICOLO 13 DEL DLGS 66/2003 (durata del lavoro notturno)
- Servizi di emergenza- urgenza che si protraggono oltre il normale turno di lavoro; - Prolungamenti del normale turno di lavoro per la mancata o tardiva presenza in servizio del lavoratore montante; - Chiamata in servizio del lavoratore in turno di reperibilità ai sensi dell’articolo 46 del presente CCNL; - Trasferimenti a lunga percorrenza, intendendosi quelli di durata superiore alle 12 ore; - Eventi di maxi emergenza; - Grandi eventi, non programmabili, con interventi attivati o richiesti da Enti e/o organismi nazionali, regionali o provinciali.
In presenza di uno dei casi sopraelencati l’orario di lavoro dei lavoratori notturni potrà superare le 8 ore di media nelle 24 ore. Il periodo su cui va misurata la prestazione media del lavoratore è la settimana lavorativa.
Il presente accordo ha carattere sperimentale ed ha validità per il periodo di vigenza contrattuale ed entra a far parte del testo del CCNL come articolo 26 bis.
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