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DECRETO LEGGE 112/2008 presentato dal ministro dell’Economia Tremonti “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. G.U. del 25.6.2008 il testo del decreto-legge |
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Prime osservazioni al 30.06.2008 – Politiche di sviluppo UIL
Il testo che segue contiene alcune osservazioni di prima lettura del testo, avendo riguardo soprattutto alla materia della P.A..
ART. 13 = per la vendita dei patrimoni immobiliari degli I.A.C.P. Hanno priorità gli inquilini. il prezzo di vendita tiene conto del canone di locazione, che è generalmente basso. Art. 16 = Trasformazione delle università in Fondazioni di diritto privato. E’ una facoltà. In tal caso, le Università divengono strutture private a tutti gli effetti e subentrano nei rapporti di lavoro. I contratti di lavoro (comma 13) in corso per il personale amm.vo rimangono in vigore fino alla stipula del primo contratto collettivo, del quale dovrà essere compresa la natura. Non è prevista alcuna forma di mobilità specifica, e non è chiaro se permane fino alla validità del CCNL quella ex art. 30 e seg. del 165/2001. Il patrimonio pubblico viene messo a fattor comune con gli eventuali 2investitori” privati. Art. 17 = Progetti di ricerca d’eccellenza. Si scioglie la fondazione IRI e le risorse confluiscono nell’Ist. Di tecnologia di Torino. Per il resto, non vi sono investimenti Art. 18 = Il reclutamento e il conferimento degli incarichi nelle società che gestiscono servizi pubblici locali avverrà con le regole del reclutamento pubblico. E’ norma di trasparenza, ma, di fatto, appesantisce settori esternalizzati in nome dell’agilità gestionale. Art.19 = Abolizione divieto i cumulo tra pensioni di anzianità e redditi autonomi e dipendenti. I commi 21 e 22 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi. Art.20 = A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: “regionali” sono soppresse le seguenti parole: “e provinciali”. E’ l’abolizione dei Comitati Provinciali INPS. Occorre verificare se è norma che toglie spazi di presenza ai sindacati. Art. 21 -22- 23 = recano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio ed alla disciplina del contratto di apprendistato. Occorrerà correlare le modifiche con il testo attuale, per comprenderne le ricadute soprattutto sul lavoro privato. Art.25 = L’effettiva riduzione degli oneri amministrativi connessi alla “taglia leggi” costituisce motivo di valutazione dell’operato della dirigenza. Art.26 = Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al comma 636 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge", ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro 40 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e di quelli le cui funzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite all’amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest’ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso. Sono, altresì, soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, d'intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati, è disposta la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. In caso di incapienza della dotazione organica del Ministero di cui al secondo periodo, si applica l’art. 3, comma 128, della presente legge (è refuso, il testo definitivo dovrà chiarire, ma forse il riferimento è all’ultima finanziaria, che all’art. 3 c.128 prevede la mobilità verso il Min. di Grazia e Giustizia). Al personale che rifiuta il trasferimento si applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilità collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E’ prevedibile si dovrà dar mano alla gestione della mobilità, compresi esuberi, oltre alla questione organizzativa per i sindacati sull’esistenza del comparo parastato. Non è chiaro cosa avverrà degli scioglimenti se, al sessantesimo giorno, il Decreto non sarà convertito. Art.28 = E’ istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA). L’IRPA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell’Agenzia per la protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici di cui all’articolo 38 del Decreto legislativo n.300 del 30.7.1999 e successive modificazioni, dell’Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.157 e successive modificazioni, e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all’articolo 1 bis del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi. Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sono determinati gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell’IRPA. Art.36 = Class Action. Il termine di 180 giorni per la realizzazione delle norme in materia di strumenti di tutela risarcitoria collettiva, è prorogato ad un anno. Art. 38 = Impresa in 1 giorno. L’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati (“Agenzie per le imprese”). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell’Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico; Il Comitato per la semplificazione di cui all’art. 1 del decreto legge n. 4 del 2006 predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l’esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo. Art.41= Orario di lavoro. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l’impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell’incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli artt 4 (I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro). e 7 (undici ore di riposo consecutivo) del decreto legislativo 2003 n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche. Sono poi previste modifiche al D. Lgs 66/03. Art.45 = Sono soppressi il SECIT e la Commissione nazionale per la spesa pubblica. Art.46 = Riduzione delle collaborazioni e consulenze. La riduzione è affrontata con correzioni normative alla disciplina vigente. In particolare per quanto riguarda gli enti locali per i quali si afferma che l’oggetto della prestazione deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione. Si afferma poi che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Questo dovrebbe essere un deterrente. In realtà poco cambia rispetto alla situazione attuale. Art.47 = Controlli sui incompatibilità, cumuli di impieghi e incarichi. Vengono disposte verifiche da parte del servizio ispettivo e della Guardia di Finanza. Anche qui poco cambia. Art.49 = Lavoro flessibile nelle P.A.. Cambia l’art.36/165 sull’utilizzo del lavoro flessibile di cui alla finanziaria per il 2008. Ritorna la possibilità per le amministrazioni di ricorrere, per esigenze organizzative, a forma contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dalle leggi, dal codice civile, ferma rimanendo la selettività e la pubblicità delle procedure di reclutamento. I contratti collettivi disciplinano la materia dei TD, dei CFL, degli altri rapporti di lavoro formativi e di somministrazione. E’ esclusa la somministrazione per funzioni direttive e dirigenziali. Le P.A. non possono ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell’arco del quinquennio ultimo. In caso di violazione delle regole il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro. La norma rimuove alcuni vincoli nella P.A., come il divieto di stipula di contratti a tempo determinato superiori a tre mesi od il rinnovo dei contratti a termine. Ora il limite per un lavoratore è di tre anni nel quinquennio. Art. 51 = Comunicazioni e notificazioni per via telematica. I)interviene su competenze svolte da ufficiali giudiziari. 0rt. 53 – 54 = si interviene sul processo amministrativo e su quello del lavoro. Occorrerà un parere specifico per verificarne gli effetti. Art. 63 = Esigenze prioritarie. Al comma 10 si integra il Fondo per interventi strutturali di politica economica di € 500 milioni per il 2008 e di € 2.740 milioni per il 2009. Ciò per 2i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l’attuazione delle misure di cui all’art. 78 (Roma Capitale). Dalle notizie di stampa pare di capire che l’incremento 2008 sia tutto per il bilancio di Roma. Per memoria si rammenta che, per il biennio contrattuale 2006-07, gli incrementi alla carsica furono di € 807 milioni per il bilancio 2007 ed € 2193 milioni dal 2008. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato per il 2008 di € 200 milioni. Art. 64 = Organizzazione scolastica. Riduzione di un punto del rapporto alunni/docenti da realizzare entro l’anno scolastico 2011/2012 a decorrere dal 2009/2010, e riduzione del 17% della dotazione organica ATA nel triennio 2009/2011 (oltre 43.000 ATA in meno nel triennio). Il piano attuativo entro 45 giorni dal decreto (fine luglio). Entro 12 mesi dal decreto si provvederà a modificazioni strutturali quali: Ø razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti; Ø ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; Ø revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; Ø rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria; Ø revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; Ø ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa. I dirigenti saranno responsabili dell’attuazione delle norme dalle quali devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l’anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. per un totale di 7832 milioni di euro fino al 2012. Dal 2010 una quota pari al 30% è destinata ad integrare le risorse contrattuali per gli sviluppi di carriera. Art.65 = Forze Armate. Riduzione del 7% per il 2009 e del 40% per il 2010 di specifiche risorse per un taglio di 304 milioni di euro dal 2010. Art.66 = Turn over. Entro il 2008 le amm.ni provvedono a ridefinire i fabbisogni di personale già decisi, apportando le necessarie riduzioni: § Per il 2008 le assunzioni sono autorizzate nel limite di spesa del 20% di quella relativa alle cessazioni del 2007; § Per il 2008 le amministrazioni centrali possono inoltre assumere nel limite del contingente corrispondente ad una spesa annua di 75 meuro § Per il 2009 le assunzioni sono nel limite del 10% delle cessazioni dell’anno precedente § Per il 2009 le stabilizzazioni possono avvenire nel limite del 10% (dal 40%) della spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente § Per gli anni 2010/2011 le assunzioni possono riguardare un contingente pari ad una spesa del 20%( dal 60%) di quella relativa ai cessati nell’anno precedente. La misura si applica anche alle università – compreso per il 2009 anche il personale oggetto delle stabilizzazioni- § Per il 2012 le amm.ni centrali possono assumere per una spesa pari al 50% di quella relativa ai cessati dell’anno precedente, ivi comprese le università per le quali il fondo di finanziamento ordinario è ridotto di 63.5 meuro per il 2009; 190 per il 2010; 316 per il 2011;417 per il 2012;455 per il 2013. § Gli enti di ricerca possono assumere per triennio 2010/2012 nel limite dell’80% delle proprie entrate correnti e comunque in misura non superiore al numero dei cessati nell’anno precedente. E’ pervedibile un’ulterioer riduzione degli organici delle P.A.. Viene meno la prospettiva di stabilizzazione in ruolo dei “precari”. Tuttavia, restando in vigore la norma precedente (comma 519 della Finanziaria 2007), questi restano in servizio in una sorta di nuova posizione di “fuori ruolo”, senza prospettive di carriera e con la necessità di chiarire la loro partecipazione si Fondi di ente od Amm.ne. Art.67 = Contrattazione integrativa. Le risorse ex Economia e finanze sono ridotte per il 2007 del 10%. Per il 2009 tutte le disposizioni speciali per il finanziamento dell’integrativa delle amministrazioni statali sono disapplicate ( vedi allegato B). Dal 2010 le risorse così previste sono ridotte del 20%. Dal 2009 vengono ridotte del 105 le risorse “storiche” dei fondi per la contrattazione integrativa, già parificate dalla finanziaria 2006 a quelle del 2004. Tali norme trovano applicazione per Ministeri, Agenzie; epne; ricerca; università. Procedura di contrattazione collettiva nazionale: viene quantificato il percorso, fermo rimanendo il termine conclusivo (40 e 55 giorni, che ora divengono “lavorativi”) che, in caso di certificazione non positiva decorre dalla data di nuova sottoscrizione dell’accordo. Sulla contrattazione integrativa ogni anno vengono fornite specifiche informazioni a Corte Conti su apposito modulo sul quale indicare oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all’evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell’impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanzia pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva. Trattandosi di vincoli tanto finanziari che organizzativi, sembra riproporsi l’ormai superato “controllo di merito” da parte della Corte. Le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all’organo di controllo in materia di contrattazione integrativa. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l’organo di controllo interno equivalente” vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo. Art.68 = Organismi collegiali e duplicazione strutture. In attesa di una revisione generale della normativa viene esclusa la proroga di organismi collegiali di cui all’art. 2 bis del d. 223/2006, dei quali occorre verificare la rilevanza. Sono cmq soppressi: · L’Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nelle P.A.;(norma bizzarra, almeno in termini di immagine ….) · L’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione · La Commissione per l’inquadramento del personale già dipendente dagli organismi militari ex Comunità atlantica. Gli organi rimangono in carica 30 giorni. Art.69 = Progressione triennale. Le progressioni automatiche per il personale di diritto pubblico (FF.AA.; magistrati; PS; Prof. Universitari; Prefetti; diplomatici) divengono dal 2009 triennali. Per le Università le somme non spese vengono versate (480 meuro fino al 2013). Art.70 = Infermità ex causa di servizio. Sono abolite le pensioni privilegiate per i dipendenti ai quali sia stata riconosciuta una infermità ex causa di servizio. Art.71 = Assenze per malattia e permessi retribuiti. La retribuzione in caso di assenze nei primi 10 giorni è pari al solo trattamento economico fondamentale con esclusione di altre voci; sono fatte salve le disposizioni più favorevoli per infortunio, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi con salva vita. Dopo i 10 giorni e comunque dopo la seconda malattia l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica. Le visite legali avvengono già dal primo giorno e le fasce orarie sono dalle 08. alle 13 e dalle 14 alle 20 compresi festivi e non lavorativi. Le tipologie di permesso retribuito sono quantificate solo ad ore. Le assenze dal servizio dei dipendenti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della 5 febbraio 1992, n. 104. Occorrerà approfondire l’impatto sul regime di garanzie sindacali. Si modificano unilateralmente le disposizioni contrattuali Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. Art.72 = Dipendenti prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. Le amministrazioni possono accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione o del 70% se si svolge, opportunamente certificata, attività di volontariato ad uso esclusivo. All’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l’esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all’amministrazione di appartenenza. Le risorse “risparmiate” ( 50% o 30%) possono essere utilizzate per anticipare le assunzioni già previste, che vengono scomputate da quelle consentite in tale anno. Il trattenimento in servizio per un biennio ( 65/67) è a facoltà delle amministrazioni; sono fatti salvi i trattenimenti in essere e quelli disposti per 31.12.2008. quelli con decorrenza successiva possono essere riconsiderati. Quelli con decorrenza 2010 decadono e rientrano nella normativa del decreto. Al raggiungimento dell’anzianità massima di 40 anni, le P.A. possono risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di 1 anno. La norma è applicabile anche a sicurezza e difesa tenendo conto delle peculiarità. Si tratta di una sorta di norma sugli scivoli. Sul trattenimento in servizio, prima l’accoglimento della domanda era automatico, ora è a discrezione dell’amministrazione, così come a discrezione l’allontanamento o il trattenimento per coloro che raggiungono i 40 anni di anzianità. Lo svecchiamento è sicuramente positivo, ma non vi è alcuna garanzia sulle nuove assunzioni e nasce forte il sospetto che la discrezionalità nell’accoglimento porti ad un massiccio nuovo spoils system senza alcun obbligo di provvedimento motivato. Nel complesso, pare una norma confusa. Non pare far salvi i benefici derivanti dai rinnovi contrattuali. Art.73 = Part time. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time che rende possibile lo svolgimento di attività di lavoro subordinata o autonoma, prima accoglibile automaticamente, ora diviene “ a discrezione dell’amministrazione”. Si tratta di una ulteriore norma che “relativizza” la certezza di parità di trattamento in tema di lavoro. Viene cancellata la percentuale (20%) di risparmi sul part-time destinabile alla produttività individuale e collettiva. Art.74 = Riduzione degli assetti organizzativi. Si tratta di una delega a razionalizzare, accorpare, ridurre strutture, funzioni con ricadute sugli organici: quelli dirigenziali sono ridotti del 20% (dir. generali) e 15% (dir. non generali); l’organico del personale non dirigenziale è ridotto in misura non inferiore al 10% della spesa complessiva, mentre l’organico del personale adibito a funzioni logistiche, strumentali e di supporto è ridotto del 10%. Sino all’emanazione dei provvedimenti di specie l’organico è rideterminato in ragione dei posti coperti alla data del 31.6.2008. Le amm.ni possono stipulare accordi fra loro per esercitare “in modo unitario” funzioni logistiche o strumentali, o per utilizzare “in modo congiunto” il personale. Tutte le amm.ni dovranno rideterminare la loro struttura periferica, su base regionale od interregionale. Oltre che una norma, di limitata applicazione, che sicuramente riduce, ma certo non è detto che qualifichi la struttura, si tratta di una misura difficilmente collegabile con quella relativa alle assunzioni (art. 66). Art.75 = Autorità indipendenti. Le autorità riconsiderano la politica in materia di personale contenendone la spesa coerentemente con quanto previsto dal decreto legge; nelle more non possono procedere ad assunzioni. Il trattamento economico del personale stabilizzato presso le autorità è determinato sullo stipendio iniziale senza riconoscimento di anzianità maturata con l’attribuzione di un assegno ad personal riassorbibile e non rivalutabile pari alla differenza tra il conseguito e quello spettante al passaggio in ruolo. La norma sembra fare giustizia di condizioni di non giustificato miglior favore del personale delle authority. Art.76 = Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio. Il contenimento delle spese degli enti locali relative al personale ricomprende anche le spese per le collaborazioni, per le somministrazioni, per gli incarichi esterni dirigenziali e per il personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro pubblico in strutture partecipate o facenti capo all’ente. Allargare la definizione di spese per il personale ha riflessi sul patto di stabilità e sulle assunzioni.Vengono abolite le deroghe “flessibili” per gli enti non sottoposti al patto di stabilità. Gli enti debbono procedere alla riduzione dell’incidenza della spesa del personale sul complesso della spesa corrente, con particolare riferimento alla dinamica di crescita della spesa per la contrattazione integrativa. In particolare con DPCM d’intesa con regioni ed enti locali verranno definiti parametri di virtuosità per conseguire la riduzione dell’affidamento dall’ esterno degli incarichi dirigenziali; la fissazione di tetti retributivi non superabili;la riduzione dell’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali sull’organico. Nelle more gli enti che hanno un’incidenza delle spese del personale sul complesso pari o superiore al 50% non possono assumere. Il rientro di personale dalle aziende speciali delle camere di Commercio alle stesse non può che avvenire previa procedura selettiva di natura concorsuale a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili. Sono disapplicate le norme statutarie e regolamentari incompatibili. Art. 77 = Patto di stabilità interno. Sono rivisti i termini del patto di stabilità per regioni e comuni. In un approfondimento successivo si vedranno le modifiche. Art. 78 = Disposizioni urgenti per Roma capitale. Si stabilisce la nomina di un commissario per la verifica del bilancio di Roma. Art. 79 = Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria. Stanzia i soldi per il contratto dei medici in convenzione. Art. 80 = Piano straordinario di verifica delle invalidità civili.. Entro il 2009 l’INPS farà 200.000 controlli delle pensioni degli invalidi civili. Art. 83 = Efficientamento dell’Amministrazione finanziaria. Si prevede una sinergia tra Agenzie delle Entrate, INPS e G.d. F..
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