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Dirigenza SPTA BOZZA di CCNL 2006-2009 al 17 luglio 2008 |
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Roma, 17 luglio 2008 |
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Prot. n° 621/08/MVG/ac (in formato pdf) Servizio: sindacale Oggetto: rinnovo CCNL dirigenza SPTA 2006-2009
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Ai Segretari Regionali UIL FPL
Ai Segretari Provinciali UIL FPL
LORO SEDI |
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Cari amici e compagni, si è appena concluso l’incontro all’ARAN per il rinnovo del CCNL della dirigenza SPTA 2006-2009. La trattativa riprende a 3 mesi dall’interruzione unilaterale effettuata dall’ARAN il 10 aprile scorso, senza che siano intervenuti particolari elementi di novità idonei a superare le problematiche già emerse nei precedenti incontri. Non abbiamo mancato di farlo rilevare all’ARAN, manifestando tuttavia la volontà e il rinnovato impegno per cercare di chiudere l’accordo prima dell’interruzione estiva. In merito al testo consegnatoci, e che trasmettiamo al vostro esame, abbiamo formulato delle prime sommarie osservazioni che saranno a breve integrate, anche sulla scorta delle segnalazioni che vorrete farci pervenire. In particolare abbiamo rilevato il permanere di punti discutibili in materia di:
Come potrete rilevare ci sono nel testo due pagine bianche relative ai punti più controversi: sanzioni e procedure disciplinari, orario di lavoro. Sul primo punto riteniamo che la complessità e la generalità della materia rende opportuno a nostro avviso affrontarla in una sede specifica e riferita all’intera dirigenza pubblica. In materia di orario di lavoro abbiamo innanzitutto espresso il nostro disappunto sul modo di procedere messo in atto dalle Regioni: intervenire per via legislativa (decreto legge 112) su materie per le quali è in corso il confronto con il sindacato. Per quanto riguarda poi specificatamente la soluzione in materia di riposi giornalieri riteniamo possa utilmente adottarsi quella raggiunta nel CCNL del personale del comparto 10/04/2008. Abbiamo infine fatto presente che, anche alla luce del rischio di interventi in riduzione dei fondi contrattuali, lo “spacchettamento” delle risorse tra tabellare, posizione e fondi già ipotizzato nei precedenti incontri dovrà essere rivisto a favore delle prime due voci. Al termine dell’incontro è stato quindi formulato un calendario di incontri per le due prossime settimane con l’obiettivo di arrivare alla chiusura nei primi giorni di agosto. In attesa di vostre osservazioni e proposte, e con l’impegno ad aggiornarvi tempestivamente sugli ulteriori sviluppi, inviamo fraterni saluti.
Il Segretario Generale f.to Carlo Fiordaliso |
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Bozza 17
luglio 2008
(in formato pdf)
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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVOROAREA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2006 - 2009 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2006-2007
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PARTE ITITOLO I Disposizioni generali Capo I Art. 1 - Campo di applicazione
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione. 3. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine “dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica. 4. I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del ruolo sanitario, nel testo sono indicate come “dirigenti delle professioni sanitarie”. 5. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1, comma 3 e commi da 5 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL del quadriennio normativo 2002 – 2005, I biennio economico che è indicato nel testo come “CCNL del 3 novembre 2005”. |
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Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere generale. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001. 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001. Gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale. 7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo del luglio 1993. 8. L’art. 2 del CCNL 3.11.2005 è disapplicato. |
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Titolo II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI CAPO I OBIETTIVI E STRUMENTI Art. 3 - Relazioni sindacali 1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL dell’8 giugno 2000, dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 e dal CCNL del 3 novembre 2005, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che sostituiscono, modificano o integrano la predetta disciplina.
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Art. 4 - Tempi e procedure per la contrattazione integrativa
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Art. 5 - Coordinamento Regionale1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs 165 del 2001, le Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative: a) all’utilizzo delle risorse regionali di cui all’art. 57; b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente; c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea del presente contratto); d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell’art. 53 del CCNL 8 giugno 2000; e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell’art. 25 comma 5; f) alla verifica dell’efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell’utenza; g) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali; h) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni; i) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4; j) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 4, comma 2 lett. G) del 3.11.2005, di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa; 2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell’art…..(tempi e procedure..) 3. Ove le Regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data in vigore del CCNL, di non avvalersi, in tutto o in parte, della facoltà di emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse possono essere oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell’ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei 90 giorni previsti dal comma 1 medesimo. 4. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 90 giorni, si applica il comma 2 dell’art 4 (tempi e procedure). 5. Tenuto conto delle lettere c), d) e k) del comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 e 53 del I biennio e 9, 10 del II biennio) nonché dall’art. 37 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, confermate dagli artt. 54, 55 e 56 del CCNL 3.11.2005 e dagli artt. 10,11 e 12 del CCNL 5.7.2006. 6. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. 7 e degli artt. 54 e 56 del CCNL 3.11.2005 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’entità dei finanziamenti, dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale. 7. I protocolli stipulati per l’applicazione del comma 4 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001. 8. L’art. 9 del CCNL 3 novembre 2005 è disapplicato.
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TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO CAPO I INCARICHI DIRIGENZIALI
Art. 6 - Sistema degli incarichi e sviluppo professionale1. Nell’ambito del processo di riforma del pubblico impiego il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, responsabilità e di valorizzazione del merito nel conferimento degli incarichi, è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 2. Allo scopo di favorire la piena attuazione degli obiettivi prioritari connessi al ruolo della dirigenza viene confermato quanto già previsto dall’art. 27, comma 2 del CCNL 8.6.2000 specificando, altresì, che le diverse tipologie di incarico, gestionali e professionali, sono entrambe funzionali ad un’efficace e proficua organizzazione aziendale, contribuiscono ad una migliore qualità assistenziale e promuovono lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi. 3. Al fine di proseguire nel processo di valorizzazione delle funzioni dirigenziali vengono ribaditi i seguenti principi: - l’elencazione delle tipologie degli incarichi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 27, comma 3 del CCNL dell’ 8.6.2000 non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi stessi, i quali discendono esclusivamente dall’assetto organizzativo dell’azienda; gli stessi, essendo manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ed importanza, costituiscono espressione di sviluppi di carriera, che possono essere analoghi anche sotto l’aspetto retributivo; - l’autonomia del dirigente, quale condizione naturale e necessaria della funzione dirigenziale, va salvaguardata anche ove questa si esplichi nell’ambito di una struttura articolata ma unitariamente preordinata al raggiungimento di un risultato, costituito da vari obiettivi omogenei assegnati a ciascun dirigente in base al proprio ambito di attività ed incarico. 4. Nella prospettiva di proseguire il processo di riforma, le parti, consapevoli della centralità del sistema degli incarichi dirigenziali nell’ambito dell’organizzazione aziendale, si impegnano a definire, in occasione della sequenza contrattuale integrativa di cui all’art. 23 del presente CCNL, modalità e criteri applicativi che, anche alla luce di quanto ribadito nei commi precedenti, siano maggiormente idonei a sostenere la crescita e lo sviluppo professionale dei dirigenti, nonché a realizzare una migliore efficienza e funzionalità delle strutture sanitarie. |
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CAPO IArt. 7 - Disposizioni particolari in materia di orario di lavoro
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TITOLO VI DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, MDELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA Art. 8 - Entrata a regime dell’istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica
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Art. 9 - Utilizzo della disciplina provvisoria di cui all’art. 42 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004
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TITOLO VII ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE Art. 10 - Disposizioni particolari1. L’art. 24, comma 10, terzo alinea del CCNL 3 novembre 2005, è così modificato: “- che il dirigente abbia almeno tre anni di anzianità nella qualifica dirigenziale, maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, anche ai sensi dell’art. 15 septies, commi 1 e 2, del d.lgs. 502/1992, ed abbia superato positivamente la verifica anticipata da parte del Collegio tecnico di cui all’art. 26”. 2. L’art. 13, comma 1 del CCNL 8.6.2000, è così modificato: “ L’assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto l’espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste dai DD.PP.RR. 483 e 484 del 1997 e del DPCM 27 febbraio 2008.”
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TITOLO VIIICAPO IMISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI Art. Obiettivi 1. Nell’ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei propri fini istituzionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione dei risultati e sulla verifica della qualità dei servizi sanitari e delle funzioni assistenziali, realizzando in particolare la più ampia valorizzazione della professionalità dei dirigenti. 2. Considerata la stretta correlazione tra misurazione dei servizi e valutazione dell’apporto individuale, le Aziende, nell’ambito delle proprie linee di indirizzo, incentivano i processi di valutazione già attivati in relazione alle disposizioni contrattuali vigenti, per la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti in relazione ai programmi e agli obiettivi assegnati, nonché si adoperano per l’incremento della qualità delle strutture sanitarie anche in relazione alla complessità delle tecnologie utilizzate.
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Art. PRINCIPI DEL SISTEMA 1. Al fine di consentire il rafforzamento degli strumenti gestionali vigenti, le parti confermano il sistema di valutazione delineato dal CCNL del 3 novembre 2005, rinviando alla sequenza contrattuale di cui all’art. 23 gli opportuni approfondimenti per verificare la possibilità di individuare, anche sulla base dell’esperienza maturata, soluzioni maggiormente semplificate e funzionali. 2. Le parti, nelle more di una più completa definizione della materia che dovrà avvenire nella sequenza di cui al comma 1, precisano i seguenti principi: a) la valutazione deve essere finalizzata a riconoscere e a valorizzare la qualità e l’impegno dei dirigenti per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell’organizzazione ed per l’incremento della soddisfazione degli utenti, nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. b) i sistemi di valutazione devono assicurare la differenziazione dei giudizi, evitando forme generalizzate ed automatiche di erogazione delle componenti retributive, che devono essere correlate all’accertamento e alla certificazione a consuntivo dell’effettivo conseguimento dei risultati anche per quanto riguarda l’attività professionale legata all’incarico conferito c) i compensi di cui al presente articolo devono essere attribuiti in un’unica soluzione a conclusione di un periodico processo di valutazione e certificazione delle prestazioni e dei risultati oppure in relazione a successivi stati di avanzamento, a seguito della verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, tenuto presente quanto previsto dall’art. 12 comma 4 del CCNL del 6 luglio 2006.
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Art. PROCEDURE DELLA VALUTAZIONE 1. Le procedure della valutazione, di cui agli artt. 25 e seguenti del CCNL del 3 novembre 2005, devono essere improntate a criteri di imparzialità, celerità ed immediatezza al fine di garantire la continuità e la certezza delle attività professionali connesse all’ incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati conseguiti e l’attribuzione di nuovi obiettivi, nonché l’erogazione tempestiva della relative componenti retributive. 2. Per le finalità di cui al comma 1, i sistemi di valutazione, predisposti dalle Aziende con proprio regolamento, definiscono i tempi delle procedure valutative, stabilendo che la verifica finale, al termine dell’incarico, viene effettuata dal Collegio tecnico entro la scadenza dell’incarico stesso, allo scopo di assicurare senza soluzione di continuità il rinnovo o l’affidamento di altro incarico nell’ottica di una efficace organizzazione dei servizi. 3. Compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascuna Azienda, i regolamenti di cui al comma 2 stabiliscono, altresì, la tempistica per la verifica della realizzazione degli obiettivi annuali, effettuata dai competenti organismi di valutazione, assicurando che i provvedimenti di valutazione positiva vengono trasmessi tempestivamente agli uffici competenti per la corresponsione della retribuzione di risultato. 4. Qualora non sia stata data attuazione a quanto previsto dall’art. 25 comma 2 e comma 5 del CCNL del 3 novembre 2005, l’individuazione dei sistemi di valutazione e la definizione dei relativi criteri deve essere portata a compimento entro due mesi dalla firma del presente contratto ed inviata alla Regione. La mancata osservanza dei termini previsti costituisce responsabilità dei dirigenti preposti.
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CAPO VArt.Sanzioni e procedure disciplinari
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CAPO VISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE Art. 11 - Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, ai sensi dei commi da 1 a 5, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, fatta salva l’applicabilità dell’art. 36 del CCNL del 5.12.1996. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio, salvo che per i reati di particolare rilevanza e gravità tali da comportare, se accertati, il recesso, l’Azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’Azienda stessa. In tal caso può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale.
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Art. 15 - Recesso dell'azienda o ente 1. 1. All’art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: “3 bis. In ogni caso, l’azienda è tenuta a procedere al recesso nell’ipotesi in cui il dirigente venga arrestato perché colto in flagranza a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.”
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PARTE II Trattamento economico biennio 2006 – 2007 CAPO I Trattamento economico dei dirigenti Art. 16 - Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli nel biennio 2006 - 2007
2. Dall’1 febbraio 2007 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori € 131,30 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 41.968,00. 3. Nulla è innovato per i dirigenti di cui all’art. 46 del CCNL 3 novembre 2005.
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CAPO II
1. A decorrere dall’1 gennaio 2007, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo di cui all’art. 3, comma 1, del CCNL del 5 luglio 2006 è così rideterminata:
2. L’incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e il comma 9 dell’art. 3 del CCNL del 5 luglio 2006.
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Art. 18 - Retribuzione di posizione minima per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
2. Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole dell’art. 45 citato nel comma 1.
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Art. 19 - Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti del ruolo professionale e tecnico 1. A decorrere dall’1 gennaio 2007, alla retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di cui all’art. 5, comma 3, del CCNL del 5 luglio 2006 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
2.
L’incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di
posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della
graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di
posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente
dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n.
7 del CCNL del 3 novembre 2005.
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Art. 20 - Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo 1. A decorrere dall’1 gennaio 2007, alla retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di cui all’art. 6 del CCNL del 5 luglio 2006 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
2. L’incremento di cui
al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle
funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione
complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del
CCNL del 3 novembre 2005.
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CAPO V I fondi aziendali Art. 21 - Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa1. I fondi previsti dall’art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, II biennio economico 2004-2005 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2005. 2. I fondi del comma 1 sono incrementati delle risorse individuate negli artt. 17, 19 e 20, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli. 3. E’ confermato il comma 2 dell’art. 9 del CCNL 5 luglio 2006.
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Art. 22 - Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro1. Il fondo previsto dall’ art. 10 del CCNL del 5 luglio 2006, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2005. 2. Al fine di incentivare la qualità dei servizi erogati, il fondo del presente articolo, è così incrementato: - per l’anno 2007: di € 63,49 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi; - per l’anno 2008: di € 117,91 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l’incremento previsto per l’anno 2007.
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Art. 23 - Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale1. L' art. 11 del CCNL del 5 luglio 2006, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli sono confermati. L' ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2005. 2. In relazione alla necessità di proseguire nell’impegno, già precisato all’art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996, di correlare la retribuzione di risultato al raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti e delle strutture ed al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, il fondo del presente articolo è così incrementato: - per l’anno 2007 di € 95,27 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. - per l’anno 2008 di € 176,93 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2005, al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l’incremento previsto per l’anno 2007. 3. Si conferma quanto previsto dai commi 2 e 4 dell’art. 11 del CCNL 5 luglio 2006.
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PARTE IIINORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 16 - Norme finali e di rinvio 1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all’inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in considerazione dell’eccezionalità della situazione, ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche: - rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell’ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello; - riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto previsto all’art 7; - disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 120 del 2007; - disciplina della formazione - attuazione dei contenuti dell’Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, sottoscritto in data 6 aprile 2007, per la parte demandata alla contrattazione collettiva ed in relazione agli istituti da trattare; con particolare riferimento ad un migliore e più efficace utilizzo degli strumenti di valutazione - problematiche relative al risk management.
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Art. 17 - Conferme 1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei vigenti CCNL.
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